|
testo in vigore dal: 01-07-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, nonche' il numero 28 dell'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998,
recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al
contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione
incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente della Camera
dei deputati in data 7 marzo 2006 e della 13ª Commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 29 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione
incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio
liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
5 m3, di seguito denominati depositi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi
fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965,
n. 966.
Art. 2.
Adempimenti del titolare del deposito
1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari
dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere
al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato
Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di
prevenzione incendi.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state
rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli
incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea.
3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), e' firmata da un
professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa
che procede all'installazione del deposito.
4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare
presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto
per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2
della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo e' determinato in base
alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita
per l'attivita' di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno
in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del
7 maggio 1998.
5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta
dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2
e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione
provvisoria all'esercizio dell'attivita' di deposito.
6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in
essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.
7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica
l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37.
Art. 3.
Adempimenti del Comando
1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda
di cui all'articolo 2, il Comando effettua il sopralluogo per
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla
medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attivita'
e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.
2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del
sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito
positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai
soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'.
3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza
richiesti, cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione
provvisoria di cui all'articolo 2, comma 5, e il Comando ne da'
immediata comunicazione all'interessato ed alle autorita' competenti
ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica alle domande
di parere di conformita' presentate al Comando prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano
le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 5.
Monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al
fine di valutare l'eventuale necessita' di revisione della disciplina
medesima per esigenze di sicurezza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 76
|