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testo in vigore dal: 4-1-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge, in conformita' alla politica comunitaria
sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di
cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al
fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono
coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto
livello di protezione, dotate dei piu' elevati standard di sicurezza,
reca disposizioni per promuovere l'ammodernamento della flotta, con
particolare riferimento alle unita' navali destinate al servizio di
trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in
campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della
navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 2.
Divieti di iscrizione e di navigazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita'
nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda
superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio
greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui eta' risalga a
oltre quindici anni.
2. L'accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di
ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di
qualsiasi nazionalita', che trasportano prodotti petroliferi, e'
vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e
successive modificazioni.
3. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di
portata lorda compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate
utilizzate esclusivamente all'interno dei porti per operazioni di
bunkeraggio.
Art. 3.
Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto
1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la
demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno
degli anni del triennio 2005- 2007, e' pari a 12 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo puo' essere integrata mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare
l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai
piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione,
provvedendo all'erogazione di contributi per la demolizione di navi
cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti
petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600
tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre
2004, risale ad oltre quindici anni.
4. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso alle
imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del
codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno
demolire per proprio conto, unita' che alla data del 21 ottobre 2003
risultano di proprieta' delle imprese stesse o di imprese dello
stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilita' con contratto
di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che
risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti
dalle autorita' nazionali o munite, nello stesso periodo di
riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del
codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto
inizio nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2, comma
2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre 2007.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso e
liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di
demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo
ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il contributo e' in ogni modo
corrisposto in conformita' alla decisione 2002/868/CE della
Commissione, del 17 luglio 2002.
6. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le
imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di
demolizione, corredata dal certificato della locale autorita'
marittima nazionale, se la demolizione e' avvenuta in Italia, ovvero
di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di
inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa
dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di
iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta
giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo,
ai sensi del comma 5, l'impresa interessata e' tenuta a restituire
gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.
8. Per le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si
applicano, in relazione alle navi di eta' superiore ai quindici anni,
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della citata
legge n. 51 del 2001.
9. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il
contributo di cui al presente articolo e' pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di
portata lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo
di 30.000 tonnellate per singola unita'; il contributo per le navi di
portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non puo' essere inferiore
al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata
lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi
cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate di portata lorda.
10. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma
9 non puo' in ogni caso essere superiore all'importo del mancato
introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata,
dall'anticipata demolizione dell'unita' rispetto alla data di ritiro
dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.
11. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al
presente articolo, sulla base della data di inizio dei lavori di
demolizione, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 1.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
13. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui
al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di
trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale
1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire il
potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unita' navali
destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, la cui dotazione,
per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 10 milioni
di euro.
2. La dotazione del Fondo puo' essere integrata mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di provvedere al rinnovo e al
potenziamento delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al
servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e
locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.
4. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il
contributo di cui al presente articolo e' concesso alle imprese che
gestiscono direttamente o indirettamente servizi di trasporto
pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale
che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni o
che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto,
unita' navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di
proprieta' delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o
che sono in loro piena disponibilita' con contratto di leasing o
altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano
iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza
per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle
autorita' nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio
nel periodo tra il 1° maggio 2005 e il 31 dicembre 2007.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' limitato alle
unita' navali aventi capacita' di trasporto, calcolata per
passeggeri, fino a 350 unita' e destinate a svolgere servizi pubblici
di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o
periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad
accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione
normalmente regionale o infraregionale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Nel caso di demolizione di unita' navali, ai sensi del comma 4,
il contributo di cui al presente articolo e' concesso e liquidato, in
via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un
importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto
accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei
lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via
provvisoria del contributo, l'impresa interessata e' tenuta a
restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse
legale.
7. L'ammontare del contributo di cui al presente articolo non puo'
in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito
presunto derivante, per l'impresa interessata, dall'anticipata
demolizione dell'unita' rispetto alla data di scadenza della vita
commerciale dell'unita' navale, come stabilita dalla normativa
vigente in materia.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita'
con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione
dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle
disponibilita' di cui comma 1, graduando la decorrenza della
fruizione del beneficio e l'entita' del medesimo.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
10. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui
al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Promozione della ricerca in campo navale
1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria
marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo
nel miglioramento della sicurezza e della competitivita' della
flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in
materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per
gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova i contributi di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261,
nonche' quelli di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n.
413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo
1° gennaio 2005-31 dicembre 2007.
2. I programmi di ricerca di cui al comma 1 sono approvati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del
comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge
5 maggio 1976, n. 259.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, alla concessione dei
contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Adeguamento delle sanzioni
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e
successive modificazioni, le parole: «da 1.033 euro a 6.197 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.066 a 12.394 euro».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3528):
Presentato dall'on. Lion il 10 gennaio 2003.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 4 dicembre 2003,
con pareri delle commissioni I, III, V, VIII e XIV.
Esaminato dalla IX commissione il 4 febbraio 2004;
1° aprile 2004; 30 luglio 2004; 22 settembre 2004;
16 dicembre 2004; 25 maggio 2005; 16 e 23 giugno 2005.
Esaminato in aula il 27 giugno 2005 e approvato in un
Testo unificato con i numeri 4104 (Duca ed altri); 4362
(Iannuccilli ed altri); 4775 (Gibelli); 4816 (Rosato ed
altri) il 28 giugno 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3518):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede referente, il 5 luglio 2005 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 13ª, 14ª e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione in sede referente il
7-12 luglio 2005; 16 e 23 novembre 2005.
Relazione scritta annunciata il 5 dicembre 2005 (atto
n. 3518-A relatore sen. Grillo).
Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede
deliberante, il 13 dicembre 2005 con il parere delle
commisioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 13ª, 14ª e parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato ed approvato dalla 8ª commissione in sede
deliberante il 14 dicembre 2005.
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