LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra
Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di
leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio
2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195, in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Considerato che, in conformita' con quanto previsto al punto 2.7
del citato accordo del 26 gennaio 2006, le regioni e province
autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo
impianto formativo, riservandosi la possibilita' di un ulteriore
passaggio in Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti
dell'accordo;
Considerato che, a tal fine le regioni, dopo aver acquisito
numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori
che sono tenuti a dare attuazione a quanto contenuto nell'accordo,
hanno fornito l'interpretazione univoca del testo al fine di
garantire la corretta attuazione di quanto previsto ed hanno pertanto
predisposto un documento di linee guida interpretative;
Visto il documento di linee guida interpretative elaborato dalle
regioni, di cui la Conferenza delle regioni e province autonome ha
preso atto nella seduta del 12 luglio 2006, pervenuto in data
14 luglio 2006 e diramato il 17 luglio, che attiene in particolare
alle questioni relative al termine di attivazione dei corsi
formativi, alla metodologia di insegnamento/apprendimento, alla
certificazione, al riconoscimento dei crediti professionali e
formativi pregressi, ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed alla
sperimentazione;
Considerato che, con riferimento a tale ultimo profilo, le linee
guida interpretative prevedono che la sperimentazione abbia durata
biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella
Gazzetta Ufficiale (14 febbraio 2006), e che i risultati di tale
sperimentazione dovranno essere condivisi con i Ministeri interessati
per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-regioni;
Considerato l'esito dell'incontro tecnico del 7 settembre 2006, nel
corso del quale sono state accolte le richieste emendative delle
amministrazioni statali sul documento regionale e si e' addivenuti ad
una condivisone del documento proposto dalle regioni;
Considerato altresi' che tale documento, riformulato dai
coordinamenti tecnici delle regioni Lazio e Toscana, rispettivamente
coordinatrici delle materie lavoro e salute, cosi' come modificato e
approvato in sede di riunione tecnica del 7 settembre 2006, trasmesso
con nota dell'11 settembre 2006 e' stato diramato con nota del
14 settembre 2006, (allegato sub. A) alle amministrazioni statali
competenti e alle regioni, ai fini della approvazione in sede di
Conferenza Stato-regioni;
Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del
Governo, delle regioni e delle province autonome nel testo del
documento di linee guida di cui all'allegato sub A, parte integrante
del presente atto;
Sancisce accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nell'adozione del documento concernente le linee guida
interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il
26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art.
2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui
in premessa, nel testo trasmesso con nota del 14 settembre 2006, che
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma, 5 ottobre 2006
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia
Allegato sub-A
LINEE INTERPRETATIVE CONDIVISE DELL'ACCORDO IN CONFERENZA STATO -
REGIONI ATTUATIVO DELL'Art. 2, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
23 GIUGNO 2003, n. 195. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 2006, n. 37).
Le regioni e province autonome;
Premesso:
a) che in data 14 febbraio 2006 e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 l'accordo, siglato in Conferenza
Stato-regioni, attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 23 giugno 2003, n. 195;
b) che a seguito di tale pubblicazione e' emersa la necessita'
di definire linee interpretative condivise che favoriscano
l'attuazione di quanto previsto nell'accordo;
Convengono quanto segue:
1. Tenuto conto che il decreto legislativo n. 195/2003 all'art.
2, comma 3, individua un primo nucleo di soggetti abilitati ad
erogare la formazione per RSPP e ASPP, tra i quali le regioni e
province autonome, e che il successivo accordo siglato in Conferenza
Stato-regioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio
2006 individua un ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare
tale formazione, regioni e province autonome, per la parte di loro
competenza, ritengono che i contenuti dell'accordo rappresentano lo
standard minimo di riferimento, nell'ottica di armonizzare le
normative regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi
di lavoro.
2. In conformita' con quanto previsto al punto 2.7 dell'accordo,
le regioni e province autonome avviano una sperimentazione che
consente di testare il nuovo impianto formativo e si riservano la
possibilita', laddove necessario, di un ulteriore passaggio in
Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo.
3. Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute dai
soggetti formatori che daranno attuazione a quanto contenuto
nell'accordo, le regioni e province autonome concordano sulla
necessita' di fornire indicazioni ulteriori che favoriscano
l'interpretazione univoca del testo dell'accordo, in modo da
garantire la corretta attuazione di quanto previsto.
4. Le indicazioni che seguono - riferite al testo dell'accordo e
nel rispetto della medesima numerazione - hanno l'obiettivo di
chiarire ed integrare l'accordo solo laddove il disposto dello stesso
appariva dubbio o controverso.
Punto 1.1. - Termine di attivazione dei corsi formativi.
Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 195/2003, viene adottata come interpretazione del
concetto di «attivazione dei percorsi formativi» quella comunemente
utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il
completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio
dell'intervento formativo. Pertanto entro il 14 febbraio 2007 (entro
un anno dalla pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale)
dovranno essere completate tutte le procedure che consentono
l'effettivo avvio dei percorsi formativi.
Punto 2.2. - Metodologia di insegnamento/apprendimento.
Per i moduli A, B e C e' da escludersi nella fase attuale il
ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa
progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non
compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del
sistema.
Punto 2.3. - Articolazione dei percorsi formativi.
Il modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in
possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2, comma 6, del
decreto legislativo n. 195/2003, perche' tale comma prevede, per chi
e' in possesso di tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei
corsi di formazione previsti al comma 2 del medesimo
articolo («specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative», vale a dire la formazione prevista nei moduli A e B).
L'obbligo della frequenza ai corsi del modulo C e' esplicitato (per i
soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo.
Punto 2.4. - Valutazione degli apprendimenti.
Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario
complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di
apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore
complessivo.
Punto 2.4.1. - Modulo A.
Il modulo A e' propedeutico agli altri e la sua idoneita', una
volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi
successivi, costituendo credito formativo permanente.
Punto 2.4.2. - Modulo B.
Il modulo B non e' propedeutico al modulo C.
Ha validita' quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la
frequenza del modulo B e' valido per cinque anni. Alla scadenza dei
cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento.
Il modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si
assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. Le regioni e
pubbliche amministrazioni, all'interno della sperimentazione prevista
al punto 2.7 dell'accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di
formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purche' nel
rispetto della durata, dei contenuti e della specificita' dei singoli
macrosettori. I risultati della sperimentazione saranno oggetto di
valutazione.
Punto 2.4.3. - Modulo C.
Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito
formativo permanente.
Punto 2.5. - Certificazione.
Il modello di certificazione regionale - che sara' rilasciato
agli allievi nel rispetto delle singole normative regionali sulle
attivita' di formazione professionale e nei casi previsti e
disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'accordo - sara'
quello in uso presso ciascuna regione. I modelli di certificazione
dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni:
- normativa di riferimento, attuativa del decreto legislativo
n. 195/2003;
- specifica del modulo con monte ore (per il modulo B specifica
del macrosettore);
- periodo di svolgimento del corso;
- soggetto formatore;
- dati anagrafici del corsista;
- firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.
I soggetti formatori elencati al comma 3, dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 195/2003 e al punto 4.1.1 dell'accordo, che hanno la
facolta' di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza,
devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla
regione/provincia territorialmente competente. Si specifica che si
tratta di una trasmissione solo «per opportuna conoscenza»,
finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.
Punto 2.6. - Riconoscimento crediti professionali e formativi
pregressi.
In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti
Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero
dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti
professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato
all'esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato
entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovra' essere
comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo
d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al
successivo punto 3. L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato
sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto
interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure
documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha
erogato l'aggiornamento.
Alla luce dei numerosi corsi di formazione gia' realizzati nel
periodo che va dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n.
195/2003 alla data di pubblicazione dell'accordo, e in considerazione
della opportunita/possibilita', in mancanza di presupposto giuridico,
di riconoscimento dei crediti formativi pregressi per chi ha
frequentato corsi di formazione prima della pubblicazione
dell'accordo, le regioni e province autonome si riservano di
riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione
dell'accordo qualora siano stati erogati da soggetti formatori che
possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche
previste nell'accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver
rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore,
materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi
previsti.
Punto 2. - Sperimentazione.
La sperimentazione avra' durata biennale a partire dalla data di
pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio
2006.
Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli
e' quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006.
La sperimentazione e' anche mirata all'individuazione di
eventuali unita' formative tecniche i cui contenuti possono essere
trasversali a piu' macrosettori.
I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i
ministeri che sottoscrivono il presente accordo per eventuali
adeguamenti in Conferenza Stato-regioni.
Punto 3. - Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis, comma 5 del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data
del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di
conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione
dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire
dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli
aggiornamenti quinquennali successivi.
I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento
sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati
dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, e al punto
4 dell'accordo.
Le regioni e province autonome indicheranno nella propria
normativa di recepimento dell'accordo le modalita' di documentazione
dell'avvenuto aggiornamento.
Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a
28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite
nel quinquennio.
Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori
ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a
60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di
uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento
puo' essere distribuito nel quinquennio.
Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO
1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 40
ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di uno
di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento puo'
essere distribuito nel quinquennio.
Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori
appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su
indicati, l'aggiornamento e' da intendersi pari a 100 ore
complessive.
Punto 4. - Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione
dell'art. 8-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994,
introdotto dall'art. 2, del decreto legislativo n. 195 del 2003.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e
gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a
erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2, comma 3 del decreto
legislativo n. 195/2003, possono effettuare le attivita' formative
e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di
strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In
questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti
alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'accordo.
Punto 4.1. - Ulteriori soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art.
8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto
legislativo n. 195 del 2003.
Si ritiene opportuno ribadire che gli ulteriori soggetti
formatori cosi' come individuati al punto 4.1.1 lettere a) e b)
dell'accordo, possono effettuare l'attivita' formativa, limitatamente
al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che
periferico.
Punto 4.1.3.
Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello
nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso accordi
in sede di Conferenza Stato-regioni.
Punto 4.1.4.
Le regioni e province autonome possono avvalersi delle Aziende
sanitarie locali e delle agenzie formative di diretta emanazione
regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole
normative regionali che disciplinano le attivita' formative e
l'accreditamento delle agenzie formative.
Punto 4.1.5.
Tutti i soggetti formatori, sia quelli indicati all'art. 2,
comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003 sia gli ulteriori
soggetti formatori indicati al punto 4.1 dell'accordo, potranno
avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo
svolgimento delle attivita' formative e/o di aggiornamento, qualora
questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c)
di cui al punto 4.2.2. dell'accordo.
Punto 4.2. - Altri soggetti formatori.
La questione relativa all'accreditamento delle sedi formative e'
stata demandata al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione
del sistema di accreditamento per la formazione professionale.
Punto 4.2.2.
In riferimento ai requisiti indicati ai punti b) e c)
dell'accordo, si precisa che:
b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare
di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in
materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla
prevenzione e sicurezza. L'esperienza puo' essere anche
autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte
dell'amministrazione regionale/provinciale competente
c) relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di
avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia
di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla
prevenzione e sicurezza. L'esperienza puo' essere anche
autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte
dell'amministrazione regionale/provinciale competente.
Tabella A4 - Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e
formativi pregressi.
Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del
riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento e'
quella di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 2006.
Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al
comma 6 del decreto legislativo n. 195/2003 sono esonerati solo dalla
frequenza dei moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in
capo ai soli RSPP, e' previsto dal comma 4 dell'art. 8-bis della n.
626/1994.
Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/errori
materiali, che si segnalano di seguito:
a) 1ª riga, 6ª colonna: eliminare B dalla parentesi;
b) 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di
esperienza;
c) 3ª riga, 1ª colonna: sostituire «nessuna» con «con».
La somministrazione dei test relativi ai moduli A e B, previsti
anche in caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che
vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al modulo
C.
Tabella A5 - Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e
formativi pregressi.
Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del
riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento e'
quella di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 2006.
Sono stati rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/errori
materiali, che si segnalano di seguito:
a) 1ª riga, 5ª colonna: eliminare la frase;
b) 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di
esperienza;
c) 4ª riga, 2ª colonna: inserire superiore dopo secondaria.
L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non e' vincolante, e anche
qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire
dell'esonero, puo' comunque richiedere di frequentare i corsi.
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