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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta odierna del 16 marzo 2006;
Visto l'art. 117 della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge
quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati che
attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute, il compito di individuare le
attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni
sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi,
per le quali e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale
prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo'
promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento
di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
Vista la nota n. 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno
schema di decreto che individua le attivita' lavorative per le quali
sono vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche;
Considerati gli esiti della riunione, a livello tecnico, del
10 gennaio 2006, nel corso della quale le regioni, hanno posto come
pregiudiziale all'espressione del parere l'utilizzazione della
procedura dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131 ed hanno avanzato proposte di modifica ed
integrazione all'allegato 1 del provvedimento in esame,
successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006;
Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, riservandosi di valutare la
pregiudiziale richiesta avanzata dalle regioni in ordine alla veste
giuridica del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni
proposte, manifestando tuttavia l'esigenza di un ulteriore
approfondimento;
Vista la nota n. 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato
l'avviso favorevole in ordine alla richiesta di adozione dell'intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003
riservandosi di inviare, non appena reso, il parere della Consulta
nazionale alcol sul provvedimento;
Vista la nota n. 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema
di intesa in esame, unitamente al parere della Consulta nazionale
alcol, in cui risultano recepite tutte le proposte emendative
formulate in sede tecnica, che e' stato trasmesso, in pari data, alle
regioni ed alle province autonome;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sancisce intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
sull'individuazione delle attivita' lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, nei seguenti termini:
Art. 1.
Attivita' lavorative a rischio
1. Le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la
salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi
dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle
individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della
presente intesa.
2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle
esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri
Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano
le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli
aspetti disciplinati dalla presente intesa.
La presente intesa, con il relativo allegato I, sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2006
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato I
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI
SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI
TERZI.
1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio
1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale
1° marzo 1974);
c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e
successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e
alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio
di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del
decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in
qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico
specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico
comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche;
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e
puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e
immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture
pubbliche e private;
6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto
d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e'
richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e
quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose
su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di
carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane,
tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina,
nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare,
dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi
posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e
merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento,
detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle
costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota,
oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e
infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
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