|
Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2005) n.
4808 def/2 del 13 ottobre 2006, con la quale e' stata ritenuta
giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7
della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta "direttiva macchine",
per il prodotto appresso indicato:
Tagliapiastrelle - marca KINZO 8E 303 - fabbricato e
commercializzato dalla ditta KINZO B.V. - Postbus 735 - 6710 BS Ede -
Paesi Bassi;
Tenuto conto che il suddetto prodotto e' risultato non conforme
alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della
sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I
della direttiva 98/37/CE in particolare:
non conforme ai punti 1.2.6 e 1.7.3 - in quanto:
Res 1.2.6 - "Avaria del circuito di alimentazione di energia"
- assenza di mezzi per impedire l'avviamento intempestivo della
macchina in seguito al ripristino dopo interruzione della corrente;
Res 1.7.3 - "Marcatura" - assenza di indicazione della massa
della macchina.
Considerato che tali non conformita' comportino rischi
significativi di infortuni per l'operatore;
Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e
degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinche' assumano
le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto
funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.
|