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Considerata la comunicazione della Commissione europea n. C
(2006) 5587 def del 24 novembre 2006 con la quale sono state ritenute
giustificate le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7
della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine, cosiddetta "direttiva macchine",
dalle autorita' di controllo del mercato dei seguenti Stati membri
per il prodotto appresso indicato:
saldatrice termica per la produzione di sacche per soluzioni
mediche di Marca Colpitt di tipo Twin Shuttle - fabbricata e
commercializzata dalla ditta Colpitt B.V. - Kamerlingb Onnesstraat 40
- 2041 CC Zandvoort - Paesi Bassi.
Tenuto conto che sono risultate non conformi alle prescrizioni
dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della
tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva
98/37/CE in particolare:
Res 1.2.7, 1.4.1, 1.5.1 (per quanto riguarda il cavo di
alimentazione principale), la mancanza di avvertimenti che indichino
la presenza di un voltaggio pericoloso e il rischio di contatto con
le parti elettriche durante la manutenzione del sistema pneumatico);
Res 1.5.5 e 1.7.4 (per quanto riguarda la mancanza di
informazioni per testare il corretto funzionamento dei componenti di
sicurezza).
Rappresentando tali non conformita' un grave danno per gli
operatori in quanto risultano esposti a gravi rischi di ustioni,
schiacciamento o folgorazione dovuti al contatto con parti calde o in
movimento o con le parti elettriche sotto tensione.
Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e
degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinche' assumano
le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto
funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.
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