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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
24 ottobre 2003, n. 340, concernente la disciplina per la sicurezza
degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio
liquefatto per autotrazione;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa
tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di
distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni
1. All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica
24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di
sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas
di petrolio liquefatto per autotrazione, sono apportate le modifiche
e le integrazioni indicate nell'allegato I che fa parte integrante
del presente decreto.
Art. 2.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione
europea o della Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari
dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o
regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire
un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,
equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione,
possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche inerenti la
sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas
di petrolio liquefatto per autotrazione emanate precedentemente al
decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2007
Il Ministro dell'interno
Amato
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 24 <----
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