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Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n. 89/l06/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno,
sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione
europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno,
sono indicati i metodi di controllo della conformita';
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n.
96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la
quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i
prodotti oggetti del presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C
310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i
riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi
fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere» EN
12416-1:2001, EN 12416-2:2001;
Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei
riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. l, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del
19 aprile 2005;
Espletata, con notifica 2005/0229/I la procedura d'informazione di
cui alla direttiva n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n.
98/48/CE;
Decretano:
Art. 1.
Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi
saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione
europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di
conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del
21 aprile 1993, n. 246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della conformita' ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma
armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita» delle relative norme europee armonizzate elencate
nell'allegato 1.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' europea di Sistemi fissi di
lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere, dichiara le
caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo
quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente
decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee
armonizzate di cui all'allegato 1.
Art. 3.
Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con
marcatura CE non conforme al presente decreto
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul
mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di
marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali, e' consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza
del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI
RIFERIMENTO
Per i prodotti «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio -
Sistemi a polvere» le norme europee di riferimento sono:
EN 12416-1:2001 recepita come UNI EN 12416-1:2003 «Sistemi
fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1 -
Requisiti e metodi di prova per componenti»;
EN 12416-2:2001 recepita come UNI EN 12416-2:2003 «Sistemi
fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2 -
Progettazione, costruzione e manutenzione».
Allegato 2
SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'
I metodi di attestazione della conformita' dei sistemi fissi di
lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere, sono quelli riportati
nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati
nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella
seguente tabella.
| |Sistema di attestazione
Prodotto |Impiego previsto |della conformita'
---------------------------------------------------------------------
Sistemi fissi di lotta| |
contro l'incendio - | |
Sistemi a polvere |Sicurezza all'incendio|1
Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n.
89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.
Allegato 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE
Il fabbricante dei sistemi fissi di lotta contro l'incendio -
Sistemi a polvere, dichiara tutte le caratteristiche di cui alle
successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della
norma armonizzata di cui all'allegato 1.
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio Sistemi a polvere -
Componenti
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Distribuzione dei mezzi estinguenti.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Distribuzione dei mezzi estinguenti, resistenza alla |
pressione degli ugelli.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Distribuzione dei mezzi estinguenti, resistenza al |
calore degli ugelli.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Distribuzione dei mezzi estinguenti, tensocorrosione |
degli ugelli.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della
dichiarazione.
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere Kit
sistemi estinzione a polvere completi
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
Sensibilita/condizioni nominali di attivazione.... |SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti.... |SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta).... |SI
Affidabilita' di funzionamento.... |SI
Caratteristiche prestazionali in caso di incendio.... |SI
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della
dichiarazione.
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere Kit di
contenitori di polvere
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
Sensibilita/condizioni nominali di attivazione.... |SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti.... |SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta).... |SI
Affidabilita' di funzionamento.... |SI
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della
dichiarazione.
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere Kit di
unita' di gas propellente per sistemi di estinzione a polvere
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
Sensibilita/condizioni nominali di attivazione.... |SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti.... |SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta).... |SI
Affidabilita' di funzionamento.... |SI
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della
dichiarazione.
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Kit di
sistemi di controllo e di attuazione (con rilascio manuale o
automatico) per sistemi di estinzione a polvere
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
Sensibilita/condizioni nominali di attivazione.... |SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta).... |SI
Affidabilita' di funzionamento.... |SI
Caratteristiche prestazionali in caso di incendio.... |SI
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si
ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana
ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della
dichiarazione.
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