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IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in
particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del
procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate
dall'INAIL;
Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base
nazionale nelle retribuzioni iniziali. comprensive della indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone peraltro che essa possa avere luogo solo in presenza di una
variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione
precedentemente stabilita;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le
gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno
precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2007 concernente la
rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei
medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
con decorrenza 1° gennaio 2003 e riliquidazione delle stesse
prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
177 resa in data 11 maggio 2007;
Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2006 rispetto all'anno
2005, calcolata dall'ISTAT, in misura pari al 2 per cento;
Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 7 giugno 2007, ove
e' stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente
provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e dei loro superstiti, e' fissata in Euro 52.157,57, con effetto dal
1° luglio 2007.
Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base
per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 137
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