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testo in vigore dal: 23-10-2007
Capo I Disposizioni introduttive
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vita la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. legge comunitaria 2005, e in particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B);
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004;
Vista la direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in particolare l'articolo 1,
paragrafo 2;
Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996,
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocita';
Vista la direttiva 2001/16/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica le precedenti 96/48 e
2001/16;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;
Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto;
Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante
attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14, in
materia ferroviaria;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 5 agosto 2006 attuativo dell'articolo 1, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 188 del 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 27 giugno 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e considerato che le competenti commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le condizioni di sicurezza per
l'accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha l'obiettivo del
mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante
miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano,
tenendo conto dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico
e scientifico e dando la priorita' alla prevenzione degli incidenti
gravi, mediante:
a) l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa
nazionale con quella comunitaria;
b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e
dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli allegati al presente
decreto;
c) l'individuazione di un organismo nazionale preposto alla
sicurezza e di un organismo investigativo incaricato di effettuare
indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
d) l'assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti
organismi e la ripartizione delle responsabilita' fra i soggetti
interessati.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario
italiano con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente
articolo.
2. Il presente decreto riguarda i requisiti di sicurezza del
sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione
dell'infrastruttura e della circolazione, e l'interazione fra le
imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura.
3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti competenze degli
Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie
di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai
compiti del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi
e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ai compiti del Ministero delle
infrastrutture in materia di norme tecniche costruttive delle opere
civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d'arte relative
all'infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa.
4. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero
su rotaia;
b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema
ferroviario ed adibite unicamente a sevizi passeggeri locali, urbani
o suburbani, nonche' alle imprese ferroviarie che operano
esclusivamente su tali reti;
c) all'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata
esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le sue
operazioni di trasporto di merci.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende
per:
a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di natura
strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e
2001/16/CE e successive modificazioni nonche' la gestione e
l'esercizio del sistema nel suo complesso;
b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa
incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di
una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di
controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione
ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte
di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli
definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
c) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza
ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi
altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella
prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per
ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono
comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
d) specifiche tecniche di interoperabilita' (STI): le specifiche
di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al
fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire
l'interoperabilita' dei sistemi ferroviari transeuropei convenzionale
e ad alta velocita', quali definiti nelle direttive 96/48/CE e
2001/16/CE e successive modificazioni;
e) obiettivi comuni di sicurezza (CST): i livelli minimi di
sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del
sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il
sistema ferroviario ad alta velocita', le gallerie ferroviarie lunghe
o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema
nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio;
f) metodi comuni di sicurezza (CSM): i metodi che devono essere
elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la
realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformita' con gli
altri requisiti in materia di sicurezza;
g) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: l'organismo
nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorita' preposta alla
sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della
direttiva 2004/49/CE;
h) Organismi notificati: gli organismi incaricati di valutare la
conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di
interoperabilita' o di istituire la procedura di verifica CE dei
sottosistemi, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e
successive modificazioni;
i) Verificatori indipendenti di sicurezza: gli organismi
incaricati di valutare la conformita' di un componente ai requisiti
di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili e
l'idoneita' all'impiego dello stesso, e/o di istruire la procedura
per l'omologazione;
l) norme nazionali di sicurezza: tutte le norme e standard
nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria,
applicabili ad uno o piu' gestori dell'infrastruttura ed a piu' di
una impresa ferroviaria;
m) sistema di gestione della sicurezza: l'organizzazione e i
provvedimenti messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da
un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle
operazioni;
n) disposizioni di esercizio: disposizioni che regolamentano la
sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di
sicurezza riferite ad ogni singola rete infrastrutturale;
o) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente
elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di
materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un
sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente
('interoperabilita' del sistema ferroviario convenzionale o ad alta
velocita', quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e
successive modificazioni. Il concetto di componente comprende i beni
materiali e quelli immateriali, quali il software;
p) prodotto generico: componente generico concepito e realizzato
per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali
nell'ambito di una applicazione generica;
q) applicazione generica: soluzione realizzativa concepita per
soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali in
conformita' a norme e standard di sicurezza in vigore utilizzabile
per applicazioni specifiche;
r) applicazione specifica: soluzione realizzativa, ottenuta
configurando una applicazione generica omologata, mirata ad una
specifica esigenza; una applicazione specifica, puo' comprendere piu'
applicazioni generiche opportunamente configurate;
s) componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di
componenti elementari, sottoinsieme o insieme completo di materiali,
non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di
Interoperabilita', incorporati o destinati ad essere incorporati in
un sottosistema. Il concetto di componente comprende i beni materiali
e quelli immateriali, quali il software.
t) omologazione: processo in base al quale si certifica che il
prototipo di componente e' conforme ai requisiti di omologazione
relativi alla sicurezza ad esso applicabili;
u) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema
ferroviario transeuropeo come indicato nelle direttive 96/48/CE e
2001/16/CE e successive modificazioni; i sottosistemi sono di natura
strutturale o funzionale;
v) investigatore incaricato: una persona, appartenente o
incaricata dall'organismo investigativo, preposta all'organizzazione,
allo svolgimento e al controllo di un'indagine;
z) incidente: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o
specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli
incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni,
deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone
causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro;
aa) incidente grave: qualsiasi collisione ferroviaria o
deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona o il
ferimento grave di cinque o piu' persone o seri danni al materiale
rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente e qualsiasi altro
incidente analogo avente un evidente impatto sulla regolamentazione
della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; seri
danni: i danni il cui costo totale puo' essere stimato immediatamente
dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro;
bb) inconveniente: qualsiasi evento diverso da un incidente o da
un incidente grave, associato alla circolazione dei treni e avente
un'incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza dell'esercizio;
cc) indagine: una procedura finalizzata alla prevenzione di
incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di
informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la
determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di
raccomandazioni in materia di sicurezza;
dd) cause: ogni azione, omissione, evento o condizione o una
combinazione di questi elementi, il cui risultato sia un incidente o
un inconveniente;
ee) Agenzia ferroviaria europea (ERA): Agenzia comunitaria per la
sicurezza e l'interoperabilita' ferroviarie;
ff) Ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della
realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della
dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V delle direttive
96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni previo espletamento
della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al
quale la stessa e' stata aggiudicata o, comunque, affidata dal
predetto soggetto, ai sensi dell'articolo 13 delle direttive 96/48/CE
e 2001/16/CE.
Capo II Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Art. 4.
Istituzione e ordinamento
1. E' istituita, con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie definita alla lettera g) dell'articolo 3, di
seguito denominata Agenzia, con compiti di garanzia della sicurezza
del sistema ferroviario nazionale.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla
direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3,
lettera a), e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.
Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di
Autorita' preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva
2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni
internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza
ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.
3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente
decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di personalita' giuridica ed
autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e
finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione
tecnica di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva
2004/49/CE.
4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del
Ministro dei trasporti che annualmente relaziona al Parlamento
sull'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto.
Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente.
5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed
il collegio dei revisori dei conti. Il direttore e' scelto fra
personalita' con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel
settore. Il comitato direttivo e' composto dal direttore, che lo
presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attivita'
dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti e dura in carica tre anni. I
membri del comitato direttivo durano in carica tre anni, vengono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei revisori dei
conti e' costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da
due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili
una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto
del Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente,
del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico,
dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva
individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165
del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo
organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento
unita' e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26, nonche'
alla disciplina delle competenze degli organi di direzione
dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del personale da
inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei
trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni
del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle
risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da
espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo
regolamento, prevedendo una riserva di posti non superiore al
cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8,
lettera b) del presente articolo;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza
del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle
strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilita'
ispirato ai principi della contabilita' pubblica.
7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6
l'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del
trasporto ferroviario previste dal presente decreto e gia' esercitate
dal Ministero dei trasporti e dal Gruppo FS S.p.A.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino
all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente
articolo, il funzionamento dell'Agenzia e' assicurato con
l'utilizzazione, nel limite massimo di duecentocinque unita' di
personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del
Ministero dei trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di
provenienza fino all'attuazione dell'articolo 26, con personale
tecnico, avente riconosciute capacita' e competenza, anche
proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da societa' controllate
da F.S. S.p.A., individuato, con procedura selettiva, sulla base di
apposite convezioni che non devono comportare oneri per la finanza
pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A.,
dall'Agenzia.
9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da individuarsi
d'intesa con le societa' interessate, gia' utilizzati da FS S.p.A., o
da altre societa' del gruppo, per l'espletamento delle attivita' da
cui tali Societa' vengono a cessare ai sensi del presente decreto.
Alle eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede
dell'adeguamento di cui all'articolo 27, comma 2.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria, con provvedimento da
sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, a stabilire la
ripartizione dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle
effettive esigenze di funzionamento.
11. Al personale di cui al comma 8, lettera b), che accede al ruolo
organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale
equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e,
se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di
provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non
rivalutabile.
12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa
disposizione recata del presente decreto legislativo, le disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni. Il personale di qualifica dirigenziale e' selezionato
nel rispetto della normativa vigente in materia; tale personale puo'
essere assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove
dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in
aspettativa senza assegni.
13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono
esenti da imposte e tasse.
14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia del
personale proveniente dal Ministero dei trasporti e' ridotta in
misura corrispondente la dotazione organica del predetto Ministero.
Art. 5.
Principi che regolano l'attivita' dell'Agenzia
1. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. L'Agenzia e' indipendente sul piano organizzativo, giuridico e
decisionale da qualsiasi Impresa ferroviaria, Gestore
dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente
appaltante.
3. L'Agenzia puo' costituire o partecipare a societa' esercenti
attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali
attribuiti all'Agenzia stessa; in particolare puo' promuovere la
costituzione di un organismo notificato in forma di societa' di
diritto privato, con la garanzia per l'indipendenza di giudizio e
l'autonomia operativa dei lavoratori. I proventi delle attivita'
svolte dalle societa' sono devoluti, per quanto non indispensabili
per investimenti e sviluppo, all'Agenzia da utilizzare per i suoi
fini istituzionali. L'Agenzia concorre alla copertura di eventuali
perdite subite dalla stessa societa' attraverso i propri fondi, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. L'Agenzia provvede affinche' la responsabilita' del
funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei
rischi che ne derivano incomba sui gestori dell'infrastruttura e
sulle imprese ferroviarie, obbligandoli a mettere in atto le
necessarie misure di controllo del rischio, ove appropriato
cooperando reciprocamente, ad applicare le norme e gli standard di
sicurezza nazionali e ad istituire i Sistemi di gestione della
sicurezza.
5. Con separati decreti legislativi, adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 gennaio 2006, n.
29, sono individuate le sanzioni per i gestori delle infrastrutture,
per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi
di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia,
adottando le misure necessarie, a garantire che le raccomandazioni di
sicurezza impartite dall'Agenzia abbiano piena osservanza.
6. L'Agenzia, nell'elaborare il quadro normativo nazionale,
consulta tutti i soggetti interessati, compresi i gestori
dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti e i
fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti
del personale.
7. L'Agenzia ha la facolta' di condurre le ispezioni e le indagini
che dovesse ritenere necessarie per l'assolvimento dei propri compiti
e puo' in ogni caso accedere a tutta la documentazione pertinente, ai
locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori
dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
8. Il Ministro dei trasporti disciplina, con proprio decreto, il
rilascio al personale dell'Agenzia di un documento che garantisce
l'accesso incondizionato all'infrastruttura, agli impianti, al
materiale rotabile anche durante l'esercizio a fini ispettivi. Detto
documento non costituisce titolo di viaggio e deve essere utilizzato
durante le visite e le ispezioni ordinarie e straordinarie dal
personale dell'Agenzia.
9. L'Agenzia collabora con le altre Autorita' nazionali della
Comunita' europea preposte alla sicurezza al fine di armonizzare i
criteri decisionali per coordinare la certificazione della sicurezza
delle Imprese Ferroviarie che hanno ottenuto linee internazionali ed
e' assistita dall'ERA.
10. L'Agenzia svolge i propri compiti in modo aperto non
discriminatorio e trasparente. In particolare essa acquisisce il
parere di tutte le parti e motiva le proprie decisioni.
11. L'Agenzia risponde prontamente alle domande, comunica le
proprie richieste di informazione senza indugio ed adotta le sue
decisioni nei quattro mesi successivi alla fornitura di tutte le
informazioni richieste.
12. L'Agenzia indirizza il miglioramento della sicurezza del
sistema ferroviario nazionale tenendo conto in modo organico
dell'integrazione di tutti i sottosistemi coinvolti nella
realizzazione e nella gestione della sicurezza ferroviaria.
Art. 6.
Compiti dell'Agenzia
1. L'Agenzia e' preposta alla sicurezza del sistema ferroviario
nazionale. In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni
previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione
tecnica di settore e detta, in conformita' con le disposizioni
comunitarie e con quelle assunte dall'Agenzia europea per la
sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed
i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti compiti:
a) definire il quadro normativo in materia di sicurezza,
proponendone il necessario riordino, ed emanare anche su proposta dei
Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme
tecniche e gli standard di sicurezza e vigilare sulla loro
applicazione;
b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le
disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte
dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, in
coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera a);
c) stabilire i principi e le procedure e la ripartizione delle
competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle
disposizioni di cui alla lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio di sottosistemi di natura
strutturale costitutivi del sistema transeuropeo ad alta velocita' e
convenzionale a norma dell'articolo 14 della direttiva 96/48/CE e
successive modificazioni e della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo
2001, e successive modificazioni ed in conformita' ai pertinenti
requisiti essenziali;
e) verificare l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni
tecniche relativamente al funzionamento ed alla manutenzione;
f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano
conformi con i requisiti essenziali a norma dell'articolo 10 della
direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e della direttiva
2001/16/CE del 19 marzo 2001 e successive modificazioni ;
g) autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile e degli
altri sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente
modificati, non ancora oggetto di una STI o parzialmente coperti
dalle STI sulla base delle dichiarazioni di verifica CE e dei
certificati di omologazione;
h) emettere il certificato di omologazione di un prodotto
generico, di un'applicazione generica o di un componente dopo aver
verificato le attivita' effettuate dal Verificatore Indipendente di
Sicurezza prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nella Comunita', dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal
gestore dell'infrastruttura interessato;
i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti
elementi che compongono i certificati di sicurezza e le
autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15
e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e
che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino
conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale;
l) verificare che il materiale rotabile sia debitamente
immatricolato e che le informazioni in materia di sicurezza contenute
nei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile, istituiti
a norma dell'articolo 24 della direttiva 2001/16/CE e successive
modificazioni, siano precise ed aggiornate;
m) istituire e aggiornare il registro di immatricolazione
nazionale del materiale rotabile autorizzato ad essere messo in
servizio;
n) compiere attivita' di studio, ricerca, approfondimento in
materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo
indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte
dall'organismo investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti
ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere attivita'
di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di
pubbliche amministrazioni e attivita' propositiva anche nei confronti
del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a
garantire livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie;
o) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della
sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od autorita' competenti;
p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese
ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia di sicurezza,
nonche' in ordine agli accorgimenti e procedure necessarie ed utili
al perseguimento della sicurezza ferroviaria;
q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni, con
l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di obiettivi comuni di
sicurezza e di metodi comuni di sicurezza per consentire una
progressiva armonizzazione delle norme nazionali, coordinandosi con
tale Agenzia in vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e
monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria europea;
r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza per i
processi di omologazione.
3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere trasferite o
appaltate ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o
Ente appaltante.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo' chiedere in
qualsiasi momento l'assistenza tecnica di Gestori delle
infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri organismi qualificati.
Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle spese di funzionamento
dell'Agenzia di cui all'articolo 26.
5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche preposte alla
regolazione economica del settore.
Art. 7.
Relazioni annuali
1. L'Agenzia pubblica annualmente trasmette entro il 30 settembre
al Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed alla
Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attivita' svolte
nell'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 2 contiene informazioni circa:
a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa una sintesi
dei CSI definiti nell'allegato I;
b) le modifiche sostanziali apportate alle norme nazionali in
materia di sicurezza ferroviaria;
c) l'avoluzione della certificazione di sicurezza e
dell'autorizzazione di sicurezza;
d) i risultati e l'esperienza acquisita nella supervisione
dell'attivita' dei Gestori dell'infrastruttura e delle Imprese
ferroviarie.
3. Il Ministero dei trasporti valuta l'evoluzione dello stato del
raggiungimento degli obiettivi comuni di sicurezza e definisce se
necessario, di concerto con il Ministero delle infrastrutture ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle
indicazioni dell'Agenzia, gli investimenti necessari al
raggiungimento degli obiettivi.
4. Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni anno,
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento
il rapporto informativo sull'attivita' svolta dall'Agenzia,
relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.
Capo III Sviluppo e gestione della sicurezza
Art. 8.
Gestori delle Infrastrutture, Imprese ferroviarie, fabbricanti ed
enti appaltanti
1. Ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa
ferroviaria e' responsabile della propria parte di sistema e del
relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e
l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori
interessati e terzi.
2. Resta impregiudicata la responsabilita' di ciascun fabbricante
fornitore di servizi di manutenzione, addetto alla manutenzione dei
vagoni, fornitore di servizi o ente appaltante, di assicurare che il
materiale rotabile, gli impianti, gli accessori e i materiali nonche'
i servizi forniti siano conformi ai requisiti richiesti e alle
condizioni di impiego specificate, affinche' possano essere
utilizzati dall'impresa ferroviaria e dal gestore delle
infrastrutture in modo sicuro.
3. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie
propongono all'Agenzia, motivatamente, modifiche al quadro normativo
nazionale di sicurezza.
4. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie emettono
le prescrizioni e, se del caso, le disposizioni; di esercizio
necessarie ai fini delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella comunita',
il Gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, si avvalgono,
per l'omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione
generica o di un componente, dei Valutatori indipendenti di sicurezza
riconosciuti dall'Agenzia.
6. I fabbricanti o il loro mandatario, stabilito nella Comunita', e
gli enti appaltanti emettono la dichiarazione CE di conformita' ed
idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' e la
dichiarazione di verifica CE dei sottosistemi di interoperabilita'
sulla base della valutazione e dell'attestato di conformita',
rilasciato da parte di uno o piu' organismi notificati, emesso
secondo le procedure stabilite nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE
e successive modificazioni.
7. I gestori dell'infrastruttura e/o le imprese ferroviarie seguono
dalla fase di concezione tutte le attivita' e provvedono
all'accettazione ed alla messa in servizio delle applicazioni
specifiche.
8. Il gestore di un'infrastruttura ferroviaria apre al pubblico
esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o con i sottosistemi
di natura strutturale nuovi o modificati dopo aver acquisito le
certificazioni, le omologazioni e le autorizzazioni nonche' tutti
permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.
Art. 9.
Messa in servizio in Italia del materiale rotabile gia' in servizio
in altro Stato membro dell'Unione europea
1. L'impresa ferroviaria in possesso di autorizzazione alla messa
in servizio di materiale rotabile in altro Stato membro che richiede
l'autorizzazione a mettere in servizio in Italia detto materiale
rotabile presenta all'Agenzia il relativo fascicolo tecnico in lingua
italiana, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo
contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il materiale rotabile e' stato autorizzato
ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e i registri
relativi allo stato di servizio, alla manutenzione e, ove necessario,
alle modifiche tecniche apportate dopo l'autorizzazione;
b) i dati tecnici, il programma di manutenzione e le
caratteristiche operative pertinenti prescritti dall'autorita'
preposta alla sicurezza dell'altro Stato membro e necessari per
l'autorizzazione complementare;
c) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che
dimostri che il materiale rotabile e' compatibile con il sistema di
fornitura dell'energia, con il sistema di segnalamento e
controllo-comando, con lo scartamento dei binari e la sagoma
dell'infrastruttura, con il carico assiale massimo ammissibile e gli
altri parametri restrittivi della rete;
d) i dati relativi alle deroghe alle norme nazionali di sicurezza
necessarie per il rilascio dall'autorizzazione e l'attestazione,
basata sulla valutazione del rischio, che l'approvazione del
materiale rotabile non comporta rischi indebiti per la rete.
2. L'Agenzia controlla l'applicazione delle norme nazionali per le
parti del materiale rotabile non rispondenti o non ancora
disciplinate dalle STI.
3. L'Agenzia puo' prescrivere l'esecuzione di collaudi sulla rete
per verificare la conformita' ai parametri restrittivi di cui al
comma 1, lettera c); in questo caso, e' tenuta ad indicarne la
portata e il contenuto.
Art. 10.
Metodi ed obiettivi comuni di sicurezza
1. L'Agenzia apporta tutte le necessarie modifiche agli standard ed
alle norme di sicurezza alla luce dell'adozione dei CSM e delle loro
revisioni da parte dalla Commissione europea, ed al fine di attuare
almeno i CST e tutti i CST riveduti adottati dalla Commissione
europea, secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi.
2. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla
Commissione.
Art. 11.
Indicatori di sicurezza
1. Per la valutazione della realizzazione dei CST ed il
monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria il
Ministero dei trasporti acquisisce le informazioni sugli indicatori
comuni di sicurezza (CSI) mediante le relazioni annuali dell'Agenzia
preposta alla sicurezza, di cui all'articolo 7.
Art. 12.
Norme nazionali di sicurezza
1. L'Agenzia provvede affinche' gli standard e le norme nazionali
di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile
agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori
dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda
un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione
di sicurezza.
2. L'Agenzia apporta, quando necessarie, le modifiche agli standard
ed alle norme di sicurezza nazionali.
3. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla
Commissione.
4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza
superiori a quelli minimi definiti dai CST, o comunque le norme
riguardino l'attivita' di imprese ferroviarie di altri Stati membri
sulla rete ferroviaria italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di
norma alla Commissione.
Art. 13.
Sistemi di gestione della sicurezza
1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano
i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che
il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle
norme di sicurezza nazionali, nonche' ai requisiti di sicurezza
contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei
CSM.
2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in
allegato III, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di
attivita' svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi
all'attivita' dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese
ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del
materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le
vigenti norme in materia di responsabilita', il sistema di gestione
della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole,
dei rischi generati dalle attivita' di terzi.
3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore
dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attivita' svolte
sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinche' tutte
le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI e delle
norme nazionali di sicurezza e delle condizioni stabilite dai
rispettivi certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, e'
concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure
di emergenza del gestore dell'infrastruttura con quelle di tutte le
imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura.
4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i gestori
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'Agenzia
una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente.
La relazione contiene almeno:
a) i dati relativi alle modalita' di conseguimento degli
obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza;
b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza e dei
CSI di cui all'allegato I relativi al soggetto che trasmette la
relazione;
c) i risultati degli audit di sicurezza interni;
d) le osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento
delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che
possano rivestire un interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo
ritenga necessario, puo' richiedere ulteriori elementi riguardanti i
contenuti della relazione e ulteriori argomenti.
Capo IV Certificazione e autorizzazione di sicurezza
Art. 14.
Certificati di sicurezza
1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa
ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che
puo' valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte
delimitata. Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova
che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione
della sicurezza ed e' in grado di soddisfare i requisiti delle STI,
di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle
norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del
funzionamento sicuro sulla rete.
2. Il certificato di sicurezza comprende:
a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di
gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui
all'articolo 13 e all'allegato III;
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure
adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti
specifici necessari per la sicurezza del funzionamento sulla rete in
questione. I requisiti includono l'applicazione delle STI e delle
norme nazionali di sicurezza, l'accettazione dei certificati del
personale e l'autorizzazione a mettere in servizio il materiale
rotabile usato dall'impresa ferroviaria. La certificazione e' basata
sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi
dell'allegato IV.
3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma 2, su
richiesta del rappresentante legale, all'impresa ferroviaria che
inizia in Italia la propria attivita' specificando il tipo e la
portata delle attivita' ferroviarie in oggetto. La certificazione di
cui al comma 2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della
Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario equivalenti.
4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in possesso di
un certificato di sicurezza rilasciato da una Autorita' di sicurezza
di un altro Stato membro della Comunita' europea e che intende
effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario, la
certificazione aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b),
relativa alla rete italiana o parte della rete italiana sulla quale
intende effettuare il servizio.
5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni ed e'
rinnovato a richiesta dell'impresa.
6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato parzialmente o
integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attivita'
cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato di sicurezza
informa senza indugio L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante
delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte
pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia
l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di
nuove tipologie di materiale rotabile.
7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte pertinente
del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del
quadro normativo sulla sicurezza.
8. Se ritiene che il titolare del certificato di sicurezza non
soddisfi piu' le condizioni per la certificazione che e' stata
rilasciata, l'Agenzia revoca la parte a) e b) del certificato,
motivando la propria decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il
certificato di sicurezza se risulta che il titolare del certificato
stesso non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione nazionale
aggiuntiva o del certificato di sicurezza, l'Agenzia informa
l'Autorita' preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha
rilasciato la parte a) del certificato.
9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il
rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza di cui
al comma 2, lettera a). La notifica riporta la denominazione e la
sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di
applicazione e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso
di revoca, la motivazione della decisione.
10. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'Agenzia applica
diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, restano validi sino al rilascio da
parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo da
richiedersi a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria
entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e 9.
Art. 15.
Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura
1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura
ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta del legale
rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza
dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza puo' contenere
limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura.
L'autorizzazione di sicurezza comprende:
a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di
gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui
all'articolo 13 e all'allegato III;
b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle misure
adottate dal gestore dell'infrastruttura per soddisfare i requisiti
specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della
manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria,
compresi, se del caso, la manutenzione e il funzionamento del sistema
di controllo del traffico e di segnalamento.
2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni ed e'
rinnovata a richiesta del gestore dell'infrastruttura.
L'autorizzazione di sicurezza e' aggiornata parzialmente o
integralmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali
all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia
ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la
manutenzione. Il titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa
senza indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.
3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione dell'autorizzazione di
sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in
materia di sicurezza.
4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di sicurezza non
soddisfi piu' le pertinenti condizioni, l'Agenzia preposta alla
sicurezza revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione.
5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il
rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza.
La notifica riporta la denominazione e la sede del gestore
dell'infrastruttura, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e
la validita' dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca,
la motivazione della decisione.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'Agenzia
applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per
le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed aperte al
traffico ferroviario alla data di entrata in vigore del presente
decreto provvedono entro tre mesi a richiedere il rilascio
dell'autorizzazione di sicurezza. In attesa del rilascio della stessa
sono autorizzati a proseguire la propria attivita' fatta salva
l'applicabilita' dei commi 4 e 5.
Art. 16.
Certificato di sicurezza e autorizzazione di sicurezza
1. Le richieste di certificato e la documentazione allegata devono
essere redatte in lingua italiana e presentate dal rappresentante
legale delle imprese richiedenti.
2. L'Agenzia decide in merito ad una domanda di certificazione
della sicurezza o di autorizzazione di sicurezza entro quattro mesi
dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle
informazioni supplementari da essa eventualmente richieste. Il
richiedente e' tenuto a trasmettere le eventuali informazioni
supplementari.
3. L'Agenzia emana linee guida dettagliate sulle modalita' per
ottenere un certificato di sicurezza. L'Agenzia elenca tutti i
requisiti necessari e mette a disposizione dei richiedenti tutta la
documentazione pertinente. Le linee guida devono essere applicabili
anche nel caso di richiesta di certificato di sicurezza per servizi
su una parte delimitata di un'infrastruttura.
4. L'Agenzia mette a disposizione un fascicolo informativo
contenente la descrizione e la spiegazione dei requisiti per il
rilascio del certificato di sicurezza e l'elenco dei documenti da
produrre.
Art. 17.
Accesso alle strutture di formazione
1. L'Agenzia provvede affinche' le strutture di formazione per i
macchinisti, per il personale viaggiante qualora tale formazione
faccia parte dei requisiti per ottenere il certificato di sicurezza,
e per tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali,
siano accessibili in maniera equa e non discriminatoria.
2. Nel caso in cui la formazione sia accessibile soltanto
attraverso i servizi di un'unica impresa ferroviaria o di un unico
gestore dell'infrastruttura deve essere garantito l'accesso ad un
prezzo ragionevole e non discriminatorio che sia proporzionato ai
costi e che possa includere un margine di profitto.
3. La formazione impartita deve riguardare la conoscenza delle
linee, delle regole e delle procedure d'esercizio, il sistema di
segnalamento e controllo-comando e le procedure d'emergenza applicate
sulle linee.
4. La formazione e, se del caso, la concessione dei relativi
certificati devono soddisfare i requisiti di sicurezza contenuti
nelle STI o nelle norme nazionali di sicurezza.
5. L'Agenzia provvede al riconoscimento delle strutture di
formazione e vigila sulla loro attivita'.
6. All'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti, personale
viaggiante e addetti a compiti di sicurezza essenziali, le imprese
ferroviarie e i gestori dell'Infrastruttura e le altre tipologie di
impresa interessate tengono conto, sulla base di quanto stabilito
dall'Agenzia, della formazione, delle qualifiche e dell'esperienza
acquisite in precedenza presso altre imprese ferroviarie. A tal fine,
questi membri del personale hanno diritto ad avere accesso, ottenere
copia e trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la
formazione, le qualifiche e l'esperienza.
7. In tutti i casi, ogni impresa ferroviaria ed ogni gestore
dell'infrastruttura e' responsabile del livello di formazione e delle
qualifiche del suo personale incaricato di attivita' relative alla
sicurezza.
Capo V Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti
Art. 18.
Organismo investigativo
1. Presso il Ministero dei trasporti, quale risultante
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, e dell'articolo 1, commi 404 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito l'Organismo
investigativo permanente, costituito da una nuova direzione generale
per le investigazioni ferroviarie, articolata in uffici dirigenziali
di seconda fascia, istituita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
responsabile dell'Organismo investigativo e' il direttore generale
della suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le
investigazioni ferroviarie e' conferito, per tre anni, ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti in piena
autonomia funzionale. Al fine di garantire la piena autonomia
funzionale la Direzione generale e' posta alle dirette dipendenze del
Ministro e non rientra ne' tra gli uffici di diretta collaborazione
ne' e' sottoposta ai dipartimenti. Gli investigatori incaricati
godono delle garanzie di indipendenza necessarie disciplinate con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze nel rispetto delle disposizioni
comunitarie.
3. Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad
attribuire le relative competenze agli uffici della direzione
generale utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale gia'
esistenti nell'ambito del Ministero senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
4. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo
antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'Organismo
investigativo puo' avvalersi, entro i limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, anche dei corpi tecnici dello Stato e di
altre organizzazioni specializzate sulla base di apposite
convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un elenco di
esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti
dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e
dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di
incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti, possano essere
individuati per svolgere il ruolo di Investigatori Incaricati. Gli
esperti esterni possono provenire dall'Universita', dal Genio
ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti
del Ministero dei trasporti, di Imprese ferroviarie, Gestori delle
infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati o Verificatori
indipendenti di sicurezza.
Art. 19.
Obbligo di indagine
1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge
indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al
miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di
incidenti.
2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo puo'
indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni
diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti
tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei
sistemi ferroviari. Spetta all'Organismo investigativo decidere se
indagare o meno in merito ad un siffatto incidente o inconveniente.
Nella decisione esso tiene conto dei seguenti elementi:
a) la gravita' dell'incidente o inconveniente;
b) se esso fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti
pertinenti al sistema nel suo complesso;
c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria e le
richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie,
dell'Agenzia.
3. La portata delle indagini e le relative procedure sono stabilite
dall'Organismo investigativo in funzione degli insegnamenti che esso
intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del
miglioramento della sicurezza.
4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe o
responsabilita'.
5. L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,
i soggetti gestori delle altre infrastrutture ferroviarie, le imprese
ferroviarie e che operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di
segnalare immediatamente, con il mezzo di comunicazione piu' rapido,
tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano nel sistema
ferroviario. Nelle ventiquattro ore successive provvedono a dar
seguito alla segnalazione con un sommario rapporto descrittivo
dell'incidente o inconveniente.
6. Se del caso l'Organismo investigativo apre tempestivamente
l'indagine nominando entro ventiquattro ore dal ricevimento della
segnalazione gli investigatori preposti all'indagine medesima.
Art. 20.
Status dell'indagine
1. Gli investigatori incaricati di svolgere il loro compito hanno
lo status di pubblici ufficiali, e l'indagine e' condotta in modo
indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a
procedimenti penali. L'attivita' degli investigatori resta comunque
subordinata a quella necessaria alla polizia giudiziaria per
acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo
quanto stabilito dal codice di procedura penale.
2. Gli investigatori, nei limiti di quanto previsto dalla normativa
vigente e comunque previa espressa autorizzazione dell'Autorita'
giudiziaria procedente, ove l'attivita' investigativa sia compiuta a
seguito del verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione
con le Autorita' stesse, possono quanto prima:
a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonche'
al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli
impianti di segnalamento e di controllo del traffico;
b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione
sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura
a fini di esame o di analisi;
c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo
e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la
registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e
controllo del traffico;
d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime;
e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di
ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto
nell'incidente o nell'inconveniente;
f) interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri
testimoni;
g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente
in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese
ferroviarie coinvolte e dell'Agenzia.
3. Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e',
nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la
chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che
procede.
4. L'Organismo investigativo compie indagini sugli
incidenti/inconvenienti avvenuti sul sistema ferroviario nazionale.
Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia
verificato l'incidente o l'inconveniente o qualora si sia verificato
in un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due
Stati comunitari, gli Organismi investigativi competenti decidono di
comune accordo quale di essi svolgera' l'indagine oppure decidono di
indagare in collaborazione. Nel primo caso l'altro Organismo e'
autorizzato a partecipare all'indagine e ad avere accesso a tutti i
risultati. Gli Organismi investigativi di altri Stati membri sono
invitati a partecipare ad un'indagine ogniqualvolta sia implicata
un'impresa ferroviaria che e' stabilita in detti Stati.
Art. 21.
Procedura investigativa
1. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo,
previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente
ove l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi
di un fatto di reato, predispone i mezzi e le prove tecniche
necessarie a cura e spese dell'Impresa Ferroviaria o del Gestore
dell'infrastruttura interessati.
2. L'indagine e' condotta nella massima trasparenza possibile,
consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere
accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese
ferroviarie coinvolti, l'Agenzia, le vittime e i loro parenti, i
proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso
intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti sono
regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e
devono, per quanto fattibile, poter presentare i loro pareri e
opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni
sulle informazioni in progetti di relazione.
3. L'organismo investigativo conclude i suoi esami sul luogo
dell'incidente il piu' rapidamente possibile, in modo da consentire
al gestore dell'infrastruttura di ripristinarla e aprirla al piu'
presto ai servizi di trasporto ferroviario.
Art. 22.
Relazioni
1. L'indagine su un incidente o un inconveniente e' oggetto di una
relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla
gravita' dell'evento e alla pertinenza dei risultati dell'indagine.
La relazione precisa la finalita' dell'indagine e contiene, se del
caso, raccomandazioni in materia di sicurezza.
2. L'organismo investigativo pubblica la relazione finale nel piu'
breve tempo possibile e di norma entro dodici mesi dalla data
dell'evento. La relazione e' redatta seguendo il piu' possibile il
formato riportato nell'allegato V del presente decreto. La relazione
e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse alle
parti interessate.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organismo investigativo
pubblica una relazione annuale che riferisca sulle indagini svolte
nell'anno precedente, sulle raccomandazioni in materia di sicurezza
formulate e sulle azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni
formulate in precedenza.
Art. 23.
Informazioni da trasmettere all'Agenzia ferroviaria europea
1. Entro una settimana dalla decisione di aprire un'indagine
l'organismo investigativo ne informa l'Agenzia ferroviaria europea.
L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la
tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi,
lesioni e danni materiali.
2. L'organismo investigativo trasmette all'Agenzia ferroviaria
europea una copia della relazione finale di cui all'articolo 22,
comma 2 e della relazione annuale di cui all'articolo 22, comma 3.
Art. 24.
Raccomandazioni in materia di sicurezza
1. Le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate
dall'Organismo investigativo non costituiscono in alcun caso una
presunzione di colpa o responsabilita' per un incidente o
inconveniente.
2. Le raccomandazioni sono indirizzate all'Agenzia e, se il loro
carattere lo richiede, ad altri organismi o autorita' dello Stato o
ad altri Stati membri. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le
imprese ferroviarie devono tenere debitamente conto delle
raccomandazioni in materia di sicurezza emanate dall'Organismo
investigativo e che, ove opportuno, esse si traducano in misure
concrete.
3. L'Agenzia, i gestori dell'infrastruttura e le imprese
ferroviarie o, se del caso, gli altri Stati membri destinatari delle
raccomandazioni comunicano all'Organismo investigativo almeno ogni
anno le misure adottate o previste in rapporto alla raccomandazione.
Capo VI Abrogazioni e modifiche disposizoni transitorie e finali
Art. 25.
Abrogazioni e modifiche
1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: "a
condizioni eque, non discriminatorie" sono inserite le seguenti: "e
trasparenti";
b) all'articolo 4 il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto
ferroviario concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli
accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria
utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non
discriminatorie e trasparenti.";
d) all'articolo 8, comma 8, le lettere b) e c) sono abrogate;
e) all'articolo 10 i commi 1, 5 e 6 sono abrogati;
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "rilascio del certificato
di sicurezza, nonche' il" sono soppresse;
g) all'articolo 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente decreto e' riconosciuto, a condizioni
eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'intera rete
ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasporto internazionale
di merci. Inoltre, entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie
che rientrano nell'ambito di applicazione e' consentito, a condizioni
eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'infrastruttura
per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario
di merci. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre i
servizi di cui all'articolo 20 alle associazioni internazionali di
imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le
modalita' previste dal presente decreto, nel rispetto dei principi di
non discriminazione e di equita' e di trasparenza, allo scopo di
garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la
massima utilizzazione della relativa capacita'.";
h) all'articolo 20 il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di servizi
connessi con attivita' ferroviarie nei terminali e nei porti che
servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti
a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e
trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono
essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide
per ferrovia a condizioni di mercato.";
i) all'articolo 20, comma 2, le parole: "a condizioni eque e non
discriminatorie" sono sostituite dalle seguenti: "a condizioni eque,
non discriminatorie e trasparenti";
l) all'articolo 37, comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
"e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del presente
decreto.";
m) all'articolo 37, "comma 3, la lettera f) e' soppressa.
2. L'ultimo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato.
3. In attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e
compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia,
prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, nonche' da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare
anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della
compatibilita' con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato
con il presente decreto.
Art. 26.
Risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie -
Copertura finanziaria
1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si provvede
nei limiti delle seguenti risorse:
a) istituzione di un apposito fondo che viene alimentato, nei
limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente
riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato
e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal presente
decreto attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.
Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo stato di
previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze:
legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo
di 11.900.000 euro;
b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi,
derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio
riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della
direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio
regolamento dall'Agenzia. Tali entrate sono direttamente riscosse
dall'Agenzia con destinazione all'implementazione delle attivita' e
delle dotazioni istituzionali;
c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, dei canoni di accesso alla rete ferroviaria,
corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo
corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto
all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.
Art. 27.
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto
l'Agenzia elabora, attraverso il riordino dell'attuale, un nuovo
quadro normativo che tenga conto dell'ambito di applicazione del
presente decreto, dell'evoluzione della normativa, del progresso
tecnico e scientifico e preveda l'adeguamento e l'armonizzazione
della struttura normativa nazionale con quella comunitaria, nonche'
l'assegnazione dei compiti e delle competenze e la ripartizione delle
responsabilita' frai soggetti interessati.
2. Il Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dei
trasporti, provvede ad adeguare l'atto di concessione per la gestione
dell'infrastruttura nazionale, al fine di renderlo coerente con le
disposizioni del presente decreto.
3. Al fine di garantire la continuita' nel presidio della sicurezza
ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza
della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte
dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al
presente decreto, come disciplinata dall'articolo 4, resta fermo il
vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i
compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore
dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A.
4. Sulle reti regionali isolate e non isolate interessate da
traffico merci individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione del presente
decreto e' posticipata di tre anni, per permettere l'unificazione
degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il
rilascio del certificato di sicurezza. Le imprese ferroviarie
controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della
societa' che gestisce l'infrastruttura, possono continuare ad operare
fino a tale data sulla relativa rete senza certificato di sicurezza.
In tale caso il direttore di esercizio e' responsabile di tutti gli
obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bianchi, Ministro dei trasporti
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I
INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA
Indicatori comuni di sicurezza che devono essere notificati
all'Agenzia.
Qualora emergano fatti nuovi od errori successivamente all'invio
della relazione, l'Agenzia provvede a modificare o correggere gli
indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile
ed, al piu' tardi all'atto della pubblicazione della relazione
annuale successiva.
Laddove l'informazione e' disponibile, per gli indicatori relativi
ad incidenti di cui al punto 1 in appresso si applica il regolamento
(CE) n. 91/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.
1. Indicatori relativi ad incidenti.
1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di incidenti e
suddivisione in base alla seguente tipologia:
collisioni di treni, comprese le collisioni con ostacoli presenti
all'interno della sagoma limite;
deragliamenti di treni;
incidenti ai passaggi a livello, compresi gli incidenti che
coinvolgono i pedoni;
incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in
movimenti, eccetto i suicidi;
suicidi;
incidenti al materiale rotabile;
altri.
2. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di persone
gravemente ferite o morte per tipologia di incidente, suddiviso in
base alle seguenti categorie:
passeggeri (anche in rapporto al numero totale di
passeggeri-chilometri);
addetti, compreso il personale di ditte appaltatrici;
utilizzatori dei passaggi a livello;
persone non autorizzate, presenti negli impianti ferroviari;
altri.
2. Indicatori relativi ad inconvenienti e "quasi incidenti".
1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di rotaie
danneggiate, di sgembi dei binari e di guasti all'apparato di
segnalamento laterale.
2. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di segnali di
pericolo non rispettati.
3. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di ruote ed
assali danneggiati sul materiale rotabile in servizio.
3. Indicatori relativi alle conseguenze degli incidenti.
1. Costo totale e relativo (per treni-chilometro) in euro di tutti
gli incidenti, computando ed includendo, ove possibile, i costi
seguenti:
decessi e lesioni;
risarcimenti per perdita o danneggiamento dei beni dei
passeggeri, del personale o di terzi, compresi i danni provocati
all'ambiente;
sostituzione o riparazione di materiale rotabile od impianti
ferroviari danneggati;
ritardi, perturbazioni e deviazioni del traffico, compresi i
sovraccosti in termini di personale e perdita di future entrate.
2. Numero totale e relativo (rispetto alle ore effettivamente
lavorate) di ore lavorative del personale e delle imprese
appaltatrici perse a seguito ad incidenti.
4. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e
della sua realizzazione.
1. Percentuale di strada ferrata dotata di sistema ATP (Automatic
train protection) in servizio, percentuale di treni-chilometro dotati
di sistema ATP.
2. Numero dei passaggi a livello (totale e per chilometro di
linea). Percentuale di passaggi a livello con protezione automatica o
manuale.
5. Indicatori relativi alla gestione della sicurezza.
Audit interni svolti dai Gestori dell'infrastruttura e dalle
Imprese ferroviarie quali previsti nella documentazione relativa al
sistema di gestione della sicurezza. Numero totale degli audit
effettivamente realizzati e percentuale rispetto a quelli richiesti
e/o programmati.
6. Definizioni.
Nel trasmettere i dati previsti dal presente allegato, i soggetti
responsabili delle relazioni possono valersi delle definizioni
relative agli indicatori ed ai metodi di calcolo dei costi utilizzati
in Italia a livello nazionale. Tutte le definizioni relative agli
indicatori sono illustrati in un allegato della relazione annuale di
cui all'articolo 7.
Allegato II
NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI DI SICUREZZA
Le norme nazionali di sicurezza da notificare alla Commissione,
secondo la procedura dell'articolo 12, comprendono:
15. Norme relative agli obiettivi ed ai metodi di sicurezza in
vigore in Italia;
16. Norme relative ai requisiti dei sistemi di gestione e di
certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie;
17. Norme relative ai requisiti per l'autorizzazione alla messa
in servizio ed alla manutenzione di materiale rotabile nuovo o
sostanzialmente modificato, non ancora oggetto di una STI. La
notifica include le norme che regolano lo scambio di materiale
rotabile fra imprese ferroviarie, i sistemi di immatricolazione ed i
requisiti relativi alle procedure di collaudo;
18. Norme comuni di esercizio della rete ferroviaria non ancora
oggetto di una STI, comprese le norme relative ai sistemi di
segnalamento e di gestione del traffico;
19. Norme che fissano i requisiti relativi a norme di esercizio
interne supplementari (norme dell'impresa) che devono essere
stabilite dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese
ferroviarie;
20. Norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti
di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneita'
sotto il profilo medico e formazione e certificazione, purche' ancora
non oggetto di una STI;
21. Norme relative alle indagini su incidenti ed inconvenienti.
Allegato III
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
1. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza.
Il sistema di gestione della sicurezza deve essere documentato in
tutte le sue parti pertinenti e descrivere in particolare la
ripartizione delle responsabilita' in seno all'organizzazione del
gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. Occorre
indicare come la direzione garantisca un controllo a tutti i livelli,
come sia garantita la partecipazione a tutti i livelli del personale
e dei rispettivi rappresentanti e in che modo sia garantito il
miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza.
2. Elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza.
Gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza
sono i seguenti:
a) una politica di sicurezza approvata dal direttore generale
dell'organismo e comunicata a tutto il personale;
b) obiettivi dell'organismo di tipo qualitativo e quantitativo
per il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza nonche' piani
e procedure per conseguire tali obiettivi;
c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici ed operativi
in vigore, nuovi e modificati od altre prescrizioni contenute:
nelle STI;
oppure
nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e
all'allegato II;
oppure
in altre norme pertinenti;
oppure
in decisioni dell'Agenzia,
nonche' procedure volte ad assicurare la conformita' agli standard e
alle altre prescrizioni durante l'intero ciclo di vita delle
attrezzature e delle operazioni;
d) procedure e metodi da applicare nella valutazione del rischio
e nell'attuazione delle misure di controllo del fischio ogniqualvolta
un cambiamento nelle condizioni di esercizio o l'impiego di nuovo
materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per le
operazioni;
e) offerta di programmi di formazione del personale e di sistemi
atti a garantire che il personale mantenga le proprie competenze e
che i compiti siano svolti conformemente a tali competenze;
f) disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di
informazione all'interno dell'organismo e, se del caso, fra gli
organismi che operano sulla stessa infrastruttura;
g) procedure e formati per la documentazione delle informazioni
in materia di sicurezza e scelta della procedura di controllo della
configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza;
h) procedure volte a garantire che gli incidenti, gli
inconvenienti, i "quasi incidenti" ed altri eventi pericolosi siano
segnalati, indagati ed analizzati e che siano adottate le necessarie
misure preventive;
i) piani di intervento, di allarme ed informazione in caso di
emergenza, concordati con le autorita' suppliche competente;
j) audit interni regolari del sistema di gestione della
sicurezza.
Allegato IV
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PARTE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA
SPECIFICO DELLA RETE
Per consentire all'Agenzia di rilasciare la parte del certificato
di sicurezza specifica della rete deve essere presentata la seguente
documentazione:
la documentazione dell'impresa ferroviaria relativa alle STI o a
parti di STI e alle norme nazionali di sicurezza e alle altre norme
applicabili alle sue operazioni, al personale, ed al materiale
rotabile, precisando in che modo il sistema di gestione della
sicurezza ne garantisce la conformita';
la documentazione dell'impresa ferroviaria relativa alle diverse
categorie di personale proprio o delle imprese appaltatrici, fornendo
la prova che dette categorie soddisfino i requisiti previsti dalla
STI o dalle norme nazionali vigenti e che siano state debitamente
certificate;
la documentazione dell'impresa ferroviaria relativa ai diversi
tipi di materiale rotabile utilizzato, fornendo la prova che tale
materiale sia conforme alle STI od alle norme nazionali e che sia
stato debitamente certificato.
Per evitare duplicazioni e ridurre la quantita' di informazioni,
per gli elementi conformi alle STI ed agli altri requisiti delle
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE va trasmessa soltanto una
documentazione sintetica.
Allegato V
CONTENUTO PRINCIPALE DELLA RELAZIONE DI INDAGINE SU INCIDENTI ED
INCONVENIENTI
1. Sintesi.
La sintesi riporta una breve descrizione dell'evento, l'ora ed il
luogo in cui questo si e' verificato e le conseguenze. Indica,
inoltre, le cause dirette, le concause e le cause indirette stabilite
dall'indagine.
Contiene infine le raccomandazioni principali formulate ed i
relativi destinarari.
2. Fatti in immediata relazione all'evento.
1. Evento:
data, ora e lugo dell'evento;
descrizione degli eventi e del sito dell'incidente, comprese le
attivita' dei servizi di soccorso ed emergenza;
decisione di aprire un'indagine, composizione della squadra
investigativa e svolgimento dell'indagine stessa.
2. Circostanze dell'evento:
personale ed imprese appaltatrici coinvolti, altre parti e
testimoni;
treni e relativa composizione, numero di immatricolazione del
materiale rotabile coinvolto;
descrizione dell'infrastruttura e del sistema di segnalamento -
tipo di binari, deviatoi, intersezioni, segnali, protezioni del
treno;
mezzi di comunicazione;
lavori svolti presso il sito dell'evento o nelle vicinanze;
attivazione del piano di emergenza ferroviaria e relativa catena
di eventi;
attivazione del piano di emergenza dei servizi pubblici di
soccorso, della polizia, dei servizi sanitari e relativa catena di
eventi.
3. Decessi, lesioni, danni materiali:
passeggeri e terzi, personale, compreso quello delle imprese
appaltatrici;
merci, bagagli ed altri beni;
materiale rotabile, infrastruttura ed ambiente.
4. Circostanze esterne:
Condizioni atmosferiche e riferimenti geografici.
3. Resoconto dell'indagine.
1. Sintesi delle testimonianze (nel rispetto della tutela
dell'identita' dei soggetti interessati):
personale delle ferrovie, compreso quello delle imprese
appaltatrici;
altri testimoni.
2. Sistema di gestione della sicurezza:
quadro organizzativo e modalita' di assegnazione ed esecuzione
degli incarichi;
requisiti relativi al personale e garanzia della loro
applicazione;
modalita' dei controlli e delle verifiche interni e loro
risultati;
interfaccia fra i diversi soggetti operanti sull'infrastruttura.
3. Norma e regolamenti:
norme pertinenti e regolamenti comunitari e nazionali;
altre norme quali norme di esercizio, istruzioni locali,
requisiti per il personale, prescrizioni in materia di manutenzione e
standard applicabili.
4. Funzionamento del materiale rotabile e degli impianti tecnici:
sistema di segnalamento e comando-controllo, compresa la
registrazione da parte di apparecchi automatici di registrazione
dati;
infrastruttura;
apparecchiature di comunicazione;
materiale rotabile, compresa la registrazione da parte di
apparecchi automatici di registrazione dei dati.
5. Documentazione del sistema operativo:
provvedimenti adottati dal personale per il controllo del
traffico ed il segnalamento;
scambio di messaggi verbali in relazione all'evento, compresa la
trascrizione delle registrazioni;
provvedimenti adottati a tutela e salvaguardia del sito
dell'evento.
6. Interfaccia uomo-macchina-organizzazione:
tempo lavorativo del personale coinvolto;
circostanze personali e mediche che influenzano l'evento,
compreso lo stress fisico e psicologico;
architettura degli impianti aventi un'incidenza sull'interfaccia
uomo-macchina.
7. Eventi precedenti dello stesso tipo.
4. Analisi e conclusioni.
1. Resoconto finale della catena di eventi:
conclusioni sull'evento, sulla base dei fatti rilevati nel
capitolo 3.
2. Discussione:
analisi dei fatti rilevati nel capitolo 3 per determinare le
cause dell'evento e valutare le prestazioni dei servizi di soccorso.
3. Conclusioni:
cause dirette ed immediate dell'evento, comprese le concause
riferibili alle azioni delle persone coinvolte o alle condizioni del
materiale rotabile o degli impianti tecnici;
cause indirette riferibili alle competenze, alle procedure ed
alla manutenzione;
cause a monte riferibili alle condizioni del quadro normativo ed
all'applicazione del sistema di gestione della sicurezza.
4. Osservazioni aggiuntive:
carenze rilevate durante l'indagine, ma non pertinenti ai fini
della determinazione delle cause.
5. Provvedimenti adottati
Resoconto dei provvedimenti gia' presi o adottati successivamente
all'evento.
6. Raccomandazioni.
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