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testo in vigore dal: 25-10-2008
Capo I Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2006,
n. 179, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;
Visto l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modifiche, che riproduce con modifiche
l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche, concernente l'incentivo destinato a retribuire
il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti»;
Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di
cui al comma 1 dell'articolo 18 della richiamata legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, adottato dal Ministro dei lavori pubblici
con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, registrato alla
Corte dei conti il 31 dicembre 1999, registro n. 3, foglio n. 5 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000;
Considerato che si e' ravvisata l'esigenza di adeguare il
regolamento di cui al predetto decreto ministeriale 2 novembre 1999,
n. 555, per renderlo coerente con la nuova normativa;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di emanare un nuovo regolamento,
in sostituzione di quello adottato con il decreto ministeriale
2 novembre 1999, n. 555;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 13 gennaio 2004
in sede di contrattazione di Amministrazione con il quale sono stati
stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto
fondo;
Vista l'integrazione al suddetto accordo, sottoscritta in data
2 aprile 2007;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere n. 8381/04 del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del
30 giugno 2004, ed il parere n. 3664/07 del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti
normativi del 12 ottobre 2007;
Vista la comunicazione effettuata in data 28 febbraio 2008 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Obiettivi e finalita'
1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92,
comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di
redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale
interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, e'
corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla
componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita' interne ed all'incremento della produttivita'.
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Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono
costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara
dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le
attivita' di progettazione di livello preliminare, definitivo ed
esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attivita' di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali
connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali
redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti
dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della
lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto
quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
Capo I Disposizioni generali
Art. 3.
Costituzione e accantonamento dell'incentivo
1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo
degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e'
calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara
aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste
per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in
economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano
eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica
qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono
previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del
quadro economico del relativo progetto.
Capo I Disposizioni generali
Art. 4.
Conferimento degli incarichi
1. Gli affidamenti delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 5,
del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima
fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto
alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.
2. Lo stesso dirigente puo', con proprio provvedimento motivato,
modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il
responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di
modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche' alla
causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione
dell'incentivo a fronte delle attivita' che il soggetto incaricato
abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto
e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonche'
il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il
nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo
tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare
esecuzione nonche', su indicazione del responsabile del procedimento,
l'elenco nominativo del personale interno incaricato della
progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o
concorre a dette attivita', indicando i compiti e i tempi assegnati a
ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
a) il responsabile del procedimento;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi
elaborati;
c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione,
al quale, in entrambi i casi, non e' dovuto ulteriore compenso, fatto
salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il
piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati
elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni,
dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale
diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il
progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e
materiale all'attivita' del responsabile del procedimento, alla
redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del
dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello
stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che
partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di
fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario
saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal
contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le
modalita' vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente,
ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione
amministrativa.
Capo II Ripartizione dell'incentivo
Art. 5.
Ripartizione
1. La ripartizione dell'incentivo e' operata dal dirigente di prima
fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto
alla struttura competente, previa individuazione, in sede di
contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali
definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei
commi 2, 3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle responsabilita' personali,
del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della
complessita' dell'opera e della natura delle attivita'.
2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000
l'incentivo e' attribuito in ragione del 2% secondo la seguente
ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati
elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni,
dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale
diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il
progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla
redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro
1.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del
1,9%, secondo la seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati
elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni,
dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale
diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il
progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla
redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
4. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro
5.000.000 e euro 25.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del
1,8%, secondo la seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati
elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni,
dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale
diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il
progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla
redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
5. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro
25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del
1,7%, secondo la seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati
elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni,
dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale
diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il
progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla
redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
6. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro
50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,6%, secondo la
seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilita' professionale del progetto firmando i relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati
elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni,
dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
e) il personale amministrativo, nonche' l'ulteriore personale
diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il
progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita' del responsabile del procedimento, nonche' alla
redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
7. Per progetti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 e' possibile attribuire
una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo
dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal
responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessita'
di seguito indicate:
a) multidisciplinarita' del progetto: ipotesi in cui alla
redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e
se, quindi, lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti
specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione,
adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari
del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state
difficolta' operative e logistiche nel corso delle indagini
preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di
soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni
piu' o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive
sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o
sperimentazioni;
d) progettazione per stralci: ipotesi di difficolta' connesse
alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento
alla complessita' delle calcolazioni tecniche e computistiche
occorrenti.
8. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal
dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed
adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.
Capo II Ripartizione dell'incentivo
Art. 6.
Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti
1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente
pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sara'
determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli
livelli progettuali, nonche' dell'effettivo coinvolgimento del
personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti
a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
progetto preliminare 20%;
progetto definitivo 40%;
progetto esecutivo 40%.
Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al
personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto
preliminare posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 30%.
Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota e'
determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne
diagnostiche e' applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su
specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo
dell'incentivo verra' determinato proporzionalmente all'impegno del
personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura
competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale
interno entra a far parte delle economie di spesa.
Capo III Termini temporali e penalita'
Art. 7.
Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere
indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini
entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente
suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per
la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale
assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il
collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare
con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative
norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di
comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento
dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione
delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle
prestazioni.
Capo III Termini temporali e penalita'
Art. 8.
Penalita' per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti
esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessita' di
apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate
dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile
del procedimento nonche' ai firmatari del progetto non e' corrisposto
l'incentivo; ove gia' corrisposto, il dirigente che ha disposto il
pagamento procede al recupero.
Capo IV Disposizioni diverse
Art. 9.
Pagamento del compenso
1. Il pagamento della quota di incentivazione e' disposto dal
dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei
contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del
procedimento in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e
le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
Capo V Norme finali
Art. 10.
Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto
alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente
superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente
regolamento, con il seguente contenuto minimo:
l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il
relativo importo posto a base di gara;
l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la
ripartizione e la denominazione dei destinatari;
eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o
altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause
imputabili alla responsabilita' del personale interno incaricato.
Capo V Norme finali
Art. 11.
Abrogazioni
Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il
decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 marzo 2008
Il Ministro: Di Pietro
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 211
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