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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 17 marzo 2008, n. 84
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(GU n. 109 del 10-5-2008)

testo in vigore dal: 25-10-2008
Capo I
Disposizioni generali
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
  Visto  l'articolo 1,  comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di riordino delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2006,
n. 179, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;
  Visto  l'articolo 92,  comma 5,  del  decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  e  successive modifiche, che riproduce con modifiche
l'articolo 18,  comma 1,  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e
successive  modifiche, concernente l'incentivo destinato a retribuire
il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;
  Vista  la  legge  1° agosto  2002, n. 166, recante «Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti»;
  Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di
cui al comma 1 dell'articolo 18 della richiamata legge n. 109/1994, e
successive  modificazioni,  adottato dal Ministro dei lavori pubblici
con  decreto  ministeriale  2 novembre  1999, n. 555, registrato alla
Corte  dei  conti  il  31 dicembre 1999, registro n. 3, foglio n. 5 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000;
  Considerato   che   si  e'  ravvisata  l'esigenza  di  adeguare  il
regolamento  di cui al predetto decreto ministeriale 2 novembre 1999,
n. 555, per renderlo coerente con la nuova normativa;
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di emanare un nuovo regolamento,
in  sostituzione  di  quello  adottato  con  il  decreto ministeriale
2 novembre 1999, n. 555;
  Visto  il  verbale dell'accordo raggiunto il giorno 13 gennaio 2004
in  sede di contrattazione di Amministrazione con il quale sono stati
stabiliti  le  modalita'  ed  i  criteri di ripartizione del predetto
fondo;
  Vista  l'integrazione  al  suddetto  accordo,  sottoscritta in data
2 aprile 2007;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Udito  il  parere  n.  8381/04  del  Consiglio  di  Stato, espresso
nell'adunanza  della  Sezione  Consultiva  per gli atti normativi del
30 giugno  2004,  ed  il  parere  n.  3664/07 del Consiglio di Stato,
espresso   nell'adunanza   della  Sezione  Consultiva  per  gli  atti
normativi del 12 ottobre 2007;
  Vista  la  comunicazione  effettuata  in data 28 febbraio 2008 alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Obiettivi e finalita'
  1.  Il  presente  regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92,
comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di
redazione  di  progetti  di  opere  o  di lavori a cura del personale
interno.
  2.  In  caso  di  appalti  misti l'incentivo, di cui al comma 1, e'
corrisposto  per  la  redazione  della  progettazione  relativa  alla
componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
  3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita' interne ed all'incremento della produttivita'.

        
      
          
Capo I
Disposizioni generali
                               Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  somme  di  cui  all'articolo 92,  comma 5, del codice, sono
costituite  dalla  percentuale  dell'importo  posto  a  base  di gara
dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
  2.  Gli  incentivi  di  cui  al  comma 1  sono  riconosciuti per le
attivita'  di  progettazione  di  livello  preliminare, definitivo ed
esecutivo  inerenti  ai  lavori  pubblici,  intesi  come attivita' di
costruzione,  demolizione,  recupero,  ristrutturazione,  restauro  e
manutenzione   straordinaria   e  ordinaria,  comprese  le  eventuali
connesse   progettazioni   di  campagne  diagnostiche,  le  eventuali
redazioni  di  perizie  di  variante  e suppletive, nei casi previsti
dall'articolo 132,   comma 1,   del   codice,   ad   eccezione  della
lettera e).
  3.  Gli  incentivi  di  cui  al  comma 1 sono riconosciuti soltanto
quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

        
      
          
Capo I
Disposizioni generali
                               Art. 3.
            Costituzione e accantonamento dell'incentivo
  1.  Per  i  progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo
degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e'
calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara
aumentato  della parte di somme a disposizione eventualmente previste
per  lavori  da  affidare  separatamente dall'appalto principale o in
economia,  in  ogni  caso  al  netto  dell'I.V.A.,  per i quali siano
eseguite le previste prestazioni professionali.
  2.  L'importo  dell'incentivo  non  e' soggetto ad alcuna rettifica
qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
  3.  Le  somme  occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono
previste  nell'ambito  delle  somme  a  disposizione  all'interno del
quadro economico del relativo progetto.

        
      
          
Capo I
Disposizioni generali
                               Art. 4.
                    Conferimento degli incarichi
  1. Gli affidamenti delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 5,
del  codice  sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima
fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto
alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.
  2.  Lo  stesso  dirigente puo', con proprio provvedimento motivato,
modificare   o  revocare  l'incarico  in  ogni  momento,  sentito  il
responsabile  del  procedimento.  Con  il  medesimo  provvedimento di
modifica  o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche' alla
causa  della  modifica  o  della  revoca, e' stabilita l'attribuzione
dell'incentivo  a  fronte  delle attivita' che il soggetto incaricato
abbia  svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto
e  l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonche'
il raggiungimento degli obiettivi fissati.
  3.   L'atto   di   conferimento  dell'incarico  deve  riportare  il
nominativo     dei     dipendenti     incaricati     del     collaudo
tecnico-amministrativo  o dell'incaricato del certificato di regolare
esecuzione nonche', su indicazione del responsabile del procedimento,
l'elenco   nominativo   del   personale   interno   incaricato  della
progettazione  e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o
concorre a dette attivita', indicando i compiti e i tempi assegnati a
ciascuno.
  4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
    a) il responsabile del procedimento;
    b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali  dell'incarico  e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui agli
articoli 90,  comma 4,  e  253,  comma 16,  del  codice  assumono  la
responsabilita'   professionale  del  progetto  firmando  i  relativi
elaborati;
    c) il  coordinatore  per la sicurezza in fase di progettazione in
possesso   dei   requisiti   previsti  dall'articolo 10  del  decreto
legislativo  14 agosto  1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
    d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
    e) il   personale   incaricato   delle   operazioni  di  collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione,
al quale, in entrambi i casi, non e' dovuto ulteriore compenso, fatto
salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
    f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il
piano  di  sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati
elaborati  di  tipo  descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati,  computi  metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la  responsabilita'  dell'esattezza  delle  rilevazioni, misurazioni,
dati  grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
    g) il  personale  amministrativo,  nonche'  l'ulteriore personale
diverso  da  quello  tecnico  incaricato,  che,  pur  non firmando il
progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e
materiale  all'attivita'  del  responsabile  del  procedimento,  alla
redazione  del  progetto,  del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori  e  alla  loro  contabilizzazione,  previa  asseverazione  del
dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello
stesso responsabile del procedimento.
  5.  Il  personale  incaricato  della  progettazione  e  quello  che
partecipa  nelle  varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di
fuori  dell'orario  di  lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario
saranno  retribuite,  nella  misura  e  alle  condizioni previste dal
contratto  collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le
modalita' vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente,
ovvero  nei  limiti  stabiliti  a  qualsiasi  titolo con disposizione
amministrativa.

        
      
          
Capo II
Ripartizione dell'incentivo
                               Art. 5.
                            Ripartizione
  1. La ripartizione dell'incentivo e' operata dal dirigente di prima
fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto
alla   struttura   competente,  previa  individuazione,  in  sede  di
contrattazione  decentrata  di  secondo  livello,  delle  percentuali
definitive,  oscillanti  tra  le quote minime e massime stabilite nei
commi 2,  3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle responsabilita' personali,
del  carico  di  lavoro  dei  soggetti  aventi diritto, nonche' della
complessita' dell'opera e della natura delle attivita'.
  2.  Per  progetti  di  importo a base di gara fino a euro 1.000.000
l'incentivo  e'  attribuito  in  ragione  del  2% secondo la seguente
ripartizione:
    a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
    b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali  dell'incarico  ed  in  possesso  dei  requisiti  di cui agli
articoli 90,  comma 4,  e  253,  comma 16,  del  codice  assumono  la
responsabilita'   professionale  del  progetto  firmando  i  relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I  collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di   sicurezza,  redigono  su  disposizione  dei  tecnici  incaricati
elaborati  di  tipo  descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati,  computi  metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la  responsabilita'  dell'esattezza  delle  rilevazioni, misurazioni,
dati  grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito  delle  competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
    c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
    d) il   personale   incaricato   delle   operazioni  di  collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
    e) il  personale  amministrativo,  nonche'  l'ulteriore personale
diverso  da  quello  tecnico  incaricato,  che,  pur  non firmando il
progetto,  partecipano  mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita'   del   responsabile  del  procedimento,  nonche'  alla
redazione  del  progetto,  del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
  3.  Per  progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro
1.000.000  e  euro 5.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del
1,9%, secondo la seguente ripartizione:
    a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
    b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali  dell'incarico  ed  in  possesso  dei  requisiti  di cui agli
articoli 90,  comma 4,  e  253,  comma 16,  del  codice  assumono  la
responsabilita'   professionale  del  progetto  firmando  i  relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I  collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di   sicurezza,  redigono  su  disposizione  dei  tecnici  incaricati
elaborati  di  tipo  descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati,  computi  metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la  responsabilita'  dell'esattezza  delle  rilevazioni, misurazioni,
dati  grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito  delle  competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
    c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
    d) il   personale   incaricato   delle   operazioni  di  collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
    e) il  personale  amministrativo,  nonche'  l'ulteriore personale
diverso  da  quello  tecnico  incaricato,  che,  pur  non firmando il
progetto,  partecipano  mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita'   del   responsabile  del  procedimento,  nonche'  alla
redazione  del  progetto,  del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
  4.  Per  progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro
5.000.000  e euro 25.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del
1,8%, secondo la seguente ripartizione:
    a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
    b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali  dell'incarico  ed  in  possesso  dei  requisiti  di cui agli
articoli 90,  comma 4,  e  253,  comma 16,  del  codice  assumono  la
responsabilita'   professionale  del  progetto  firmando  i  relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I  collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di   sicurezza,  redigono  su  disposizione  dei  tecnici  incaricati
elaborati  di  tipo  descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati,  computi  metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la  responsabilita'  dell'esattezza  delle  rilevazioni, misurazioni,
dati  grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito  delle  competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
    c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
    d) il   personale   incaricato   delle   operazioni  di  collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
    e) il  personale  amministrativo,  nonche'  l'ulteriore personale
diverso  da  quello  tecnico  incaricato,  che,  pur  non firmando il
progetto,  partecipano  mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita'   del   responsabile  del  procedimento,  nonche'  alla
redazione  del  progetto,  del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
  5.  Per  progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro
25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del
1,7%, secondo la seguente ripartizione:
    a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
    b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali  dell'incarico  ed  in  possesso  dei  requisiti  di cui agli
articoli 90,  comma 4,  e  253,  comma 16,  del  codice  assumono  la
responsabilita'   professionale  del  progetto  firmando  i  relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I  collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di   sicurezza,  redigono  su  disposizione  dei  tecnici  incaricati
elaborati  di  tipo  descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati,  computi  metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la  responsabilita'  dell'esattezza  delle  rilevazioni, misurazioni,
dati  grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito  delle  competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
    c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
    d) il   personale   incaricato   delle   operazioni  di  collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
    e) il  personale  amministrativo,  nonche'  l'ulteriore personale
diverso  da  quello  tecnico  incaricato,  che,  pur  non firmando il
progetto,  partecipano  mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita'   del   responsabile  del  procedimento,  nonche'  alla
redazione  del  progetto,  del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
  6.  Per  progetti  di  importo  a  base  di  gara  superiore a euro
50.000.000  l'incentivo e' attribuito in ragione del 1,6%, secondo la
seguente ripartizione:
    a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
    b) il tecnico o i tecnici che in qualita' di progettisti titolari
formali  dell'incarico  ed  in  possesso  dei  requisiti  di cui agli
articoli 90,  comma 4,  e  253,  comma 16,  del  codice  assumono  la
responsabilita'   professionale  del  progetto  firmando  i  relativi
elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I  collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano
di   sicurezza,  redigono  su  disposizione  dei  tecnici  incaricati
elaborati  di  tipo  descrittivo facenti parte del progetto (disegni,
capitolati,  computi  metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono
la  responsabilita'  dell'esattezza  delle  rilevazioni, misurazioni,
dati  grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici
nell'ambito  delle  competenze del proprio profilo professionale: dal
15% al 65%;
    c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al
55%;
    d) il   personale   incaricato   delle   operazioni  di  collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione:
dal 5% al 10%;
    e) il  personale  amministrativo,  nonche'  l'ulteriore personale
diverso  da  quello  tecnico  incaricato,  che,  pur  non firmando il
progetto,  partecipano  mediante contributo intellettuale e materiale
all'attivita'   del   responsabile  del  procedimento,  nonche'  alla
redazione  del  progetto,  del piano di sicurezza, alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
  7. Per progetti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 e' possibile attribuire
una   maggiorazione   comunque   non   eccedente  il  limite  massimo
dell'incentivo  ai  sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal
responsabile  del procedimento almeno una delle cause di complessita'
di seguito indicate:
    a) multidisciplinarita'   del   progetto:  ipotesi  in  cui  alla
redazione  del  progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e
se,   quindi,   lo   stesso   e'  costituito  da  piu'  sottoprogetti
specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
    b) accertamenti   e   indagini:   ipotesi   di  ristrutturazione,
adeguamento  e completamento e, in generale, se gli studi preliminari
del  progetto  eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state
difficolta'   operative   e   logistiche  nel  corso  delle  indagini
preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
    c) soluzioni   tecnico-progettuali:   ipotesi   di   adozione  di
soluzioni  progettuali  che  hanno  richiesto studi e/o articolazioni
piu'  o  meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive
sperimentali  o  originali  sui  quali  sono stati effettuati studi o
sperimentazioni;
    d) progettazione  per  stralci:  ipotesi  di difficolta' connesse
alla  redazione  di  stralci  funzionali, con particolare riferimento
alla   complessita'   delle  calcolazioni  tecniche  e  computistiche
occorrenti.
  8.  L'attribuzione  del  maggior incentivo deve essere disposta dal
dirigente  di  cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed
adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

        
      
          
Capo II
Ripartizione dell'incentivo
                               Art. 6.
      Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti
  1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente
pari  a  100  l'espletamento  dei tre livelli di progettazione, sara'
determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli
livelli   progettuali,   nonche'  dell'effettivo  coinvolgimento  del
personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti
a tecnici esterni.
  2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
    progetto preliminare 20%;
    progetto definitivo 40%;
    progetto esecutivo 40%.
  Totale   100%   della   percentuale  dell'incentivo  attribuita  al
personale  che  ha  partecipato  alla  progettazione. Per il progetto
preliminare  posto  a base di gara l'aliquota e' determinata nel 30%.
Per  il  progetto  definitivo  posto  a  base  di  gara l'aliquota e'
determinata   nel   50%.   Per  i  progetti  relativi  alle  campagne
diagnostiche e' applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
  3.  Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su
specifiche  problematiche  vengano  affidate  all'esterno,  l'importo
dell'incentivo  verra'  determinato proporzionalmente all'impegno del
personale  interno  valutato  dal  dirigente  preposto alla struttura
competente.  La  quota  dell'incentivo  non  corrisposta al personale
interno entra a far parte delle economie di spesa.

        
      
          
Capo III
Termini temporali e penalita'
                               Art. 7.
                     Termini per le prestazioni
  1.  Nel  provvedimento  di conferimento dell'incarico devono essere
indicati,  su  proposta  del responsabile del procedimento, i termini
entro  i  quali  devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente
suddivisi  in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per
la  direzione  dei  lavori coincidono con il tempo utile contrattuale
assegnato  all'impresa  per l'esecuzione dei lavori; i termini per il
collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare
con  quelli  previsti  dall'articolo 141  del codice e dalle relative
norme regolamentari.
  2.   I  termini  per  la  progettazione  decorrono  dalla  data  di
comunicazione   ai  progettisti  del  provvedimento  di  conferimento
dell'incarico.
  3.  Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione
delle  strutture  e  dei  soggetti  interessati  all'esecuzione delle
prestazioni.

        
      
          
Capo III
Termini temporali e penalita'
                               Art. 8.
            Penalita' per errori od omissioni progettuali
  1.  Qualora,  durante  l'esecuzione  di  lavori relativi a progetti
esecutivi  redatti  dal  personale  interno, insorga la necessita' di
apportare   varianti   in  corso  d'opera  per  le  ragioni  indicate
dall'articolo 132,  comma 1,  lettera e),  del codice al responsabile
del procedimento nonche' ai firmatari del progetto non e' corrisposto
l'incentivo;  ove  gia'  corrisposto, il dirigente che ha disposto il
pagamento procede al recupero.

        
      
          
Capo IV
Disposizioni diverse
                               Art. 9.
                       Pagamento del compenso
  1.  Il  pagamento  della  quota  di  incentivazione e' disposto dal
dirigente  preposto  alla  struttura  competente, previa verifica dei
contenuti  della  relazione  a  lui  presentata  dal responsabile del
procedimento  in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e
le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

        
      
          
Capo V
Norme finali
                              Art. 10.
        Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
  1.  Entro  il  mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto
alla  struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente
superiore  una  relazione  in  ordine  all'applicazione  del presente
regolamento, con il seguente contenuto minimo:
    l'indicazione  dei progetti affidati nell'anno precedente, con il
relativo importo posto a base di gara;
    l'importo   dell'incentivo  liquidato  nell'anno  precedente,  la
ripartizione e la denominazione dei destinatari;
    eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o
altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause
imputabili alla responsabilita' del personale interno incaricato.

        
      
          
Capo V
Norme finali
                              Art. 11.
                             Abrogazioni
  Alla  data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il
decreto  ministeriale  2 novembre  1999,  n.  555,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 17 marzo 2008
                                               Il Ministro: Di Pietro

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 211