|
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio
2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2007, n. 117;
Visto l'accordo 1° agosto 2007, recante: "Patto per la tutela della
salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";
Sulla proposta del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
1. E' reso esecutivo l'accordo 1° agosto 2007, citato in premessa,
di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente
decreto nel quale si razionalizzano gli interventi, che gia' sono
effettuati a legislazione vigente, al fine di pervenire ad un
utilizzo efficace ed appropriato delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente per la
tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2007
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro della salute
Turco
Allegato 1
(art. 1, comma 1)
Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concernente il "Patto per la tutela della
salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro". Punto non
all'o.d.g. - Repertorio Atti n. 165/CSR - 1° agosto 2007.
Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concernente il "Patto per la tutela della salute
e la prevenzione nei luoghi di lavoro".
Rep. Atti n. 165/CSR del 1° agosto 2007
La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano.
Nella odierna seduta del 1° agosto 2007:
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi
tra il Governo e le regioni e le province autonome, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, di cui
all'allegato 2 all'Intesa sancita nel corso della seduta di questa
Conferenza del 23 marzo 2005 (Atto rep. n. 2271), con il quale sono
stati esplicitati gli obiettivi e le attivita' che devono essere
realizzate al fine di migliorare le condizioni di salute nei luoghi
di lavoro;
Vista la lettera in data 2 maggio 2007, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso un documento recante "Patto per la tutela
della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";
Considerato che, nel corso della riunione tecnica tenutasi il
29 maggio 2007, i rappresentanti del Ministero della salute si sono
impegnati ad inviare una nuova versione dello schema di accordo, che
tenga conto delle osservazioni formulate dalle regioni e province
autonome ed hanno convenuto sulla necessita' che lo schema medesimo
sia concertato con gli altri Ministeri interessati;
Vista la nota pervenuta in data 1° agosto 2007, con la quale il
Ministero della salute ha comunicato di aver acquisito il concerto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su una nuova
versione dello schema di accordo trasmessa il 30 luglio 2007;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante
del Ministero della salute ha consegnato un'ulteriore nuova versione
del documento recante "Patto per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro", rappresentando che su quest'ultima
versione e' stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e
delle finanze;
Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato il proprio
parere favorevole;
Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso
del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
Sancisce accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome nei termini di
seguito riportati:
Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Premesso che:
1) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e'
una specifica competenza del Sistema sanitario nazionale, cosi' come
previsto dalla legge n. 833/1978, per il quale rappresenta un tema di
prioritaria importanza, anche realizzando le necessarie integrazioni
con le diverse competenze previste da altre norme;
2) il "cittadino che lavora", quale portatore di diritti (le
prestazioni essenziali) e di doveri (partecipazione attiva ai
programmi di prevenzione) costituisce il riferimento centrale delle
azioni previste dal Patto;
3) l'equita' nell'accesso all'assistenza sanitaria e' obiettivo
primario del Sistema sanitario nazionale;
4) i dati statistico-epidemiologici descrivono un contesto in
cui la capacita' di intervento e soluzione efficace delle
problematiche e' disomogenea sia nei vari settori produttivi sia nei
vari territori geografici;
5) negli ultimi anni si e' assistito alla evoluzione delle
caratteristiche produttive, e quindi occupazionali, del Paese
(lavoratori a progetto, lavoratori stranieri, etc.), con evidenti
ricadute anche sulla capacita' del "sistema" di affrontare
efficacemente le problematiche che da esse derivano, accentuate
queste anche dalla difficolta' di far emergere in maniera adeguata le
sacche di lavoro irregolare presenti in alcuni settori in maniera
prevalente rispetto ad altri;
6) lo scenario produttivo italiano e' caratterizzato
dall'essere costituito per piu' del 95% da aziende di piccole e
piccolissime dimensioni (cioe' da 0 a 5 addetti), molte di queste
artigiane e fortemente frammentate sul territorio;
7) ogni anno in Italia si registrano circa 1 milione di
infortuni sul lavoro, di cui circa 1.200 con esito mortale e piu' di
25.000 casi di patologia correlata al lavoro;
8) il miglioramento della salute e della sicurezza dei
lavoratori deve rispondere all'esigenza di operare in una logica di
"sistema", all'interno del quale siano individuate le priorita' di
intervento, realizzate con appropriate ed efficaci azioni di
prevenzione ed assicurando il reale coinvolgimento di tutti gli
attori del sistema e siano prodotte e diffuse adeguate e fruibili
informazioni per migliorare la conoscenza e per indirizzare le scelte
operative;
9) la stesura del nuovo testo unico sulla sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro rappresenta lo strumento di indirizzo funzionale
ad un disegno omogeneo del sistema della prevenzione e di quanto si
muove al suo interno.
Preso atto che:
il Ministero della salute, anche attraverso l'attivita' del
CCM, le regioni, le province autonome e le ASL, attraverso i Servizi
dei Dipartimenti di prevenzione, stanno realizzando un decisivo
progresso nelle capacita' di approccio e soluzione delle
problematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
tale miglioramento riguarda le conoscenze sugli eventi e sulle
loro cause, la definizione e l'attuazione di programmi di prevenzione
in tutto il territorio nazionale rispondenti a criteri di efficacia e
di concreto miglioramento delle situazioni carenti;
e' stato avviato positivamente il reale coinvolgimento degli
Enti istituzionali centrali (Ministeri della salute e del lavoro e
della previdenza sociale, ISPESL, INAIL), delle regioni e delle
province autonome, delle rappresentanze dei lavoratori e datoriali;
con il Piano nazionale della prevenzione (PNP), secondo quanto
definito nell'intesa Stato, regioni e province autonome del 21 marzo
2005, i contraenti hanno concordato che gli elementi strutturali per
un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori sono il sistema di sorveglianza epidemiologica e la
realizzazione di piani regionali di prevenzione mirati a specifici
comparti o rischi;
in questi anni la pianificazione delle regioni e delle province
autonome ha perseguito obiettivi:
a) per migliorare la conoscenza dei livelli di applicazione
della normativa e di identificazione delle criticita' e,
conseguentemente, delle azioni per risolverle;
b) per implementare la sorveglianza epidemiologica degli
infortuni e malattie professionali, in collaborazione con INAIL ed
ISPESL;
c) per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio
definendo e realizzando piani di prevenzione e interventi di
vigilanza, in coerenza con quanto definito a livello nazionale con il
PNP;
d) per adeguare l'azione di prevenzione, attraverso la
emanazione delle linee guida sull'applicazione del decreto
legislativo n. 676/1994 e lo sviluppo delle "buone prassi" spesso
redatte in collaborazione con le altre istituzioni e le parti
sociali;
e) per assicurare il sostegno alle micro ed alle piccole
imprese, attraverso la informazione e l'assistenza offerta tramite
sportelli informativi delle ASL italiane, numeri verdi, siti internet
diffusi nella rete dei servizi territoriali dei SS.SS.RR. e
attraverso il sostegno alla formazione di datori di lavoro,
lavoratori, R.L.S., RSPP ed ASPP;
il Ministero della salute sta realizzando, anche attraverso
finanziamenti ad hoc, in collaborazione con Enti ed istituzioni,
attivita' che supportino e contribuiscano al rafforzamento del
sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro; tali progetti
riguardano:
a) il supporto alla redazione del testo unico per la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro,
b) la costruzione di una rete per la promozione della salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro articolata nelle regioni e nelle
province autonome e basata sul confronto tra istituzioni e parti
sociali;
c) il miglioramento della raccolta e la registrazione delle
segnalazioni di patologie correlate al lavoro da parte dei Servizi di
prevenzione secondo un modello strutturato, denominato MALPROF, gia'
realizzato in alcune regioni, anche al fine di concorrere alle
finalita' del decreto legislativo n. 38/2000;
d) la prosecuzione del progetto ISPESL- Regioni-INAIL
denominato "infortuni gravi e mortali" che prevede la rilevazione e
l'analisi delle dinamiche di accadimento degli infortuni mortali
attraverso l'applicazione del modello "Sbagliando s'impara";
e) una campagna informativa di prevenzione dei tumori nei
luoghi di lavoro;
f) il data linkage archivi INAIL, INPS e IPSEMA;
g) la valutazione di efficacia degli interventi di
prevenzione per gli infortuni mortali sul lavoro;
Si conviene quanto segue:
1. Obiettivi strategici del SSN per il consolidamento e lo
sviluppo dell'attuale sistema.
Il presente Accordo e' diretto a razionalizzare gli interventi
che gia' sono effettuati a legislazione vigente, al fine di pervenire
ad un utilizzo efficace, efficiente, ed appropriato delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione
vigente per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di
lavoro.
1.0 Migliorare l'omogeneita' degli interventi di prevenzione
(informazione, formazione, assistenza, vigilanza) sia come copertura
quantitativa del territorio nazionale, sia come metodologia di
intervento.
1.1 Migliorare la conoscenza dei fenomeni di salute legati
all'attivita' lavorativa, attraverso l'utilizzo delle informazioni
delle fonti correnti ufficiali disponibili per una compiuta ed
efficace programmazione e valutazione dell'attivita' di prevenzione,
attraverso la definizione di priorita' (di ambiti produttivi,
geografici, di rischio, etc.), di strategie e piani di intervento,
sia a livello nazionale che a livello locale delle regioni e province
autonome e delle singole ASL.
1.2 Rafforzare la capacita' di programmare e realizzare le
attivita' di prevenzione secondo criteri di efficacia.
1.3 Sviluppare la capacita' del Ministero della salute, delle
regioni e delle province autonome di concertare una programmazione
che individui, sulla base delle evidenze epidemiologiche, obiettivi
di salute nei luoghi di lavoro da perseguire in tutto il territorio
con programmi di azione nazionali.
1.4 Definire protocolli operativi e linee guida di indirizzo per
la realizzazione uniforme dei programmi nazionali concordati.
1.5 Realizzarne ampia ed adeguata diffusione informativa.
1.6 Condividere a livello nazionale indicatori atti a misurare il
processo, gli esiti, l'efficacia e l'efficienza delle azioni
realizzate.
1.7 Monitorare il raggiungimento degli obiettivi dei programmi
mediante indicatori di processo, di impatto e, per quanto possibile,
di esito, al fine di valutare sia l'efficienza del sistema che
l'efficacia delle attivita' svolte.
1.8 Favorire forme di razionalizzazione nell'utilizzo delle
risorse rese disponibili da parte di ciascuno dei soggetti titolari
di poteri di intervento in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, al fine di potenziare tutte le attivita' di
iniziativa dei servizi pubblici, privilegiando la programmazione di
piani di intervento strutturati e a valenza territoriale ampia.
1.9 Realizzare una efficace comunicazione delle dinamiche e dei
contenuti che operano all'interno del sistema di prevenzione nei
luoghi di lavoro, anche diffondendo le informazioni disponibili, per
i vari soggetti, (in termini di rischi, di danni, di soluzioni, etc.)
utile alle specifiche attivita'.
1.10 Implementare programmi di promozione della salute e della
sicurezza, intesi come strumento efficace per la crescita della
cultura della prevenzione e per il sostegno al contenimento dei
rischi collegato con comportamenti corretti.
1.11 Definire i ruoli e i compiti del Servizio sanitario
nazionale e le sinergie con le altre Istituzioni, per eliminare le
differenze fra territorio e territorio, la non adeguata integrazione
operativa fra i vari soggetti, la sovrapposizione degli interventi.
1.12 Disciplinare il coordinamento delle attivita' di prevenzione
e vigilanza svolto attraverso i Comitati regionali di coordinamento,
di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/1994.
1.13 Condividere e analizzare le informazioni disponibili, al
fine di orientare la programmazione e l'attuazione degli interventi
in maniera omogenea, integrata, sinergica e mirata sulle situazioni
di rischio prioritario. La specificita' di ciascun soggetto dovra'
permettere, in tale ottica di integrazione, la costruzione del quadro
delle problematiche e delle soluzioni attuate che comprenda tutto lo
scenario: la tutela della salute e la sicurezza, la regolarita' del
lavoro, la corretta attuazione degli adempimenti normativi, etc.
1.14 Rafforzare il ruolo del servizio pubblico, quale riferimento
e "regolatore" del sistema, assicurando chiarezza e certezza delle
regole, indirizzo e assistenza verso l'attuazione della normativa ed
efficacia nella verifica del buon funzionamento del "sistema
sicurezza" delle aziende.
Il raggiungimento degli obiettivi strategici deve rispettare
criteri e vincoli di carattere generale, omogenei per tutto il
territorio nazionale e riguardanti:
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
I Livelli Essenziali di Assistenza rappresentano l'interfaccia di
riferimento riguardo le prestazioni erogabili da parte dei Servizi
delle ASL, valutandone, peraltro, la loro comprovata efficacia al
fine di razionalizzare l'offerta stessa di prestazioni obsolete e/o
di non provata efficacia.
L'erogazione dei LEA rappresenta la base strutturale delle
prestazioni attraverso cui si realizzano i piani mirati di
prevenzione e, in generale, tutta l'attivita' di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Risorse.
Gli obiettivi e le attivita' previste nel presente documento
saranno realizzate attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse correnti.
Le regioni si impegnano ad operare una razionalizzazione degli
interventi che consenta una copertura di almeno il 5% delle unita'
locali oggetto di intervento ispettivo in un anno e le regioni che
hanno gia' raggiunto l'obiettivo dovranno garantire almeno il
mantenimento dei livelli di attivita' erogati.
L'allocazione delle risorse e' modulata in base alla domanda di
salute della popolazione lavorativa e su espliciti criteri e ambiti
di priorita' concordati a livello nazionale e contestualizzati a
livello delle singole regioni e delle province autonome, anche
attraverso la realizzazione di piani mirati di prevenzione.
Gli indicatori di attuazione del presente accordo rientrano
nell'ordinaria verifica di erogazione del LEA.
Il potenziamento operativo dei Servizi delle ASL, anche in
seguito alla rilevazione dell'assetto organizzativo e produttivo dei
Servizi medesimi, coerente e funzionale in rapporto ai LEA ed alle
esigenze territoriali riguardo alla struttura
produttiva/occupazionale, di rischio, di dati epidemiologici sui
danni alla salute della popolazione lavorativa. Il potenziamento
operativo, oltre che riguardare la consistenza numerica e
professionale dei Servizi, si realizzera' attraverso l'aggiornamento
continuo degli operatori al fine di adeguare l'attivita' di
prevenzione alle esigenze di tutela della salute all'interno del
mercato del lavoro in continua evoluzione. A tal fine il Ministero
della salute si impegna a sostenere progetti strategici di sistema
tesi a conseguire obiettivi del Patto, utilizzando le risorse del
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie
(CCM) di cui alla legge n. 138 del 2004.
Indicatori di monitoraggio e valutazione delle attivita'.
L'attivita' di controllo e di vigilanza necessita di una maggior
omogeneita' di copertura in tutto il territorio nazionale, garantendo
le regioni e province autonome, il raggiungimento di standard minimi
definiti nei piani nazionali. Obiettivo della razionalizzazione degli
interventi realizzati a legislazione vigente e' pervenire ad un
livello di 250.000 interventi ispettivi all'anno, proporzionati, per
ciascuna regione e provincia autonoma alla consistenza numerica delle
unita' locali delle imprese attive nei rispettivi territori.
La definizione degli standard quantitativi di attivita' sono
funzionali alla realizzazione dei piani di prevenzione definiti in
base a criteri di priorita' e di efficacia.
La complessiva attivita' per il raggiungimento degli obiettivi
del patto e' sottoposta a monitoraggio periodico e a valutazione
finale. Cio' al fine di apportare eventuali implementazioni di quanto
posto in essere e per trarre tutti gli elementi utili alla
programmazione del periodo successivo. A tal fine saranno definiti e
condivisi indicatori che permettano l'attivita' di monitoraggio e
valutazione sia al livello centrale del Ministero della salute che
delle singole regioni e province autonome.
Tali indicatori riguarderanno:
Le risorse impegnate: costo % delle strutture deputate allo
svolgimento di programmi/attivita' finalizzati alla tutela della
salute, sicurezza e promozione della salute nei luoghi di lavoro sul
costo totale del Servizio sanitario regionale.
Indicatori di bisogno:
tasso grezzo di infortuni indennizzati;
tasso standardizzato di infortuni indennizzati;
indice di gravita' degli infortuni del territorio=Infortuni con
indennita' permanente+infortuni con esito morte/infortuni totali
indennizzati.
Indicatori di attivita/copertura:
numero di Unita' locali controllate/numero di Unita' locali
totali = %;
numero cantieri controllati/numero notifiche (ex art. 11 del
decreto legislativo n. 494/1996) = %;
altri indicatori sul versante della promozione della salute e
sicurezza, assistenza, informazione e formazione da selezionare tra
quelli previsti nel documento tecnico conclusivo del Mattone 15 -
Assistenza sanitaria collettiva.
Indicatori di risultato: numero prescrizioni ottemperate/numero
prescrizioni totali= %.
2. Tematiche di particolare rilevanza per il Servizio sanitario
nazionale.
All'interno delle linee strategiche delineate, si definiscono
quali obiettivi specifici:
2.1 La costruzione del Sistema informativo nazionale integrato
per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Tale obiettivo deve avvalersi, quali strumenti operativi, degli
attuali Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni, dei dati relativi al
Repertorio nazionale infortuni mortali e gravi, delle risultanze
dell'attivita' di Monitoraggio nazionale 626, del Registro nazionale
mesoteliomi (ReNaM) e del costituendo Registro nazionale degli agenti
chimici, del Sistema informativo MALPROF sulle patologie correlate al
lavoro, del Registro nazionale malattie professionali (ex decreto
legislativo n. 38/2000) istituito presso INAIL e dei dati della Borsa
continua nazionale del lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
In relazione alle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro
svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale (vigilanza,
informazione e formazione, buone prassi, sorveglianza sanitaria,
promozione della salute, ecc...), si concorrera' alla gestione del
Sistema informativo integrato anche attraverso uno specifico
protocollo d'intesa tra Ministero della salute (CCM), regioni e
province autonome individuando una tecnostruttura operante presso
l'ISPESL cui vengano affidati il raccordo e la divulgazione dei
risultati delle attivita' svolte;
2.1.a) per ottenere un diffuso ed omogeneo utilizzo del
patrimonio informativo esistente saranno realizzate specifiche
attivita' di aggiornamento del personale utilizzatore, valorizzando
le esperienze formative nazionali e regionali gia' consolidate;
2.1.b) si operera' per un nuovo sistema informativo che,
partendo dal protocollo d'intesa INAIL-ISPESL-Regioni del luglio 2002
ed attualizzandone i contenuti e le attivita', attraverso la
partecipazione diretta del Ministero della salute e del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale realizzi il Sistema informativo
nazionale della prevenzione;
2.1.c) saranno previsti, inoltre, flussi bidirezionali sia con
i medici competenti delle aziende sia con i medici di medicina
generale;
2.2 alla programmazione regionale derivante dalle specificita'
territoriali, si affianca la programmazione di azioni su tutto il
territorio nazionale, concordate tra i livelli di governo centrale e
di governo territoriale, con il metodo indicato in questo documento;
2.2.1 i dati oggi disponibili indicano che e' di particolare
urgenza avviare piani nazionali nei comparti delle costruzioni edili,
della agricoltura-selvicoltura e nei confronti del rischio
cancerogeno in relazione alla diffusione e/o gravita' dei rischi
connessi;
2.2.2 l'efficacia delle azioni presuppone la condivisione e
l'integrazione di tutti i soggetti, tenendo conto di quelle degli
altri Ministeri ed Enti operanti per la tutela del lavoro competenti
in materia, al fine di supportare le situazioni piu' carenti e
ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate alla tutela della
salute sul lavoro;
2.2.3 il coordinamento delle attivita' di prevenzione e
vigilanza e' svolta dalle Regioni che si avvalgono dei Comitati
regionali di coordinamento ex art. 27 del decreto legislativo n.
626/1994.
L'attivita' di coordinamento regionale dovra' svolgersi
attraverso:
l'utilizzo dei sistemi informativi correnti a supporto della
definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento;
la definizione dei settori prioritari per gli interventi di
vigilanza;
l'attuazione di piani di attivita' e di progetti operativi
regionali da attuare a livello territoriale;
la verifica dei risultati;
2.2.4 le regioni e le province autonome valuteranno
l'opportunita' di attivare, a livello provinciale, ulteriori forme di
coordinamento in risposta ad eventuali esigenze territoriali.
2.3 Promuovere la partecipazione dei vari soggetti del sistema,
realizzando anche un adeguato sostegno alle imprese.
Il raggiungimento di livelli di efficacia degli interventi
presuppone un altro basilare elemento di funzionamento del sistema:
la partecipazione di tutti i soggetti.
In tale filone si inserisce l'attivita' di sostegno ed assistenza
alle imprese, intesa questa come reale coinvolgimento e
partecipazione delle stesse al processo di sicurezza al loro interno,
attraverso:
la realizzazione di adeguati strumenti informativi per le
imprese, soprattutto le piu' piccole, a cura dei soggetti pubblici in
collaborazione con gli enti di riferimento;
la programmazione e svolgimento di attivita' formative per la
prevenzione secondo due direttrici:
1) continuare nelle attivita' di formazione finalizzate alla
conoscenza delle norme di legge e tecniche in materia di prevenzione,
anche in rapporto ai piani nazionali e regionali di prevenzione;
2) inserendo il tema della formazione in materia di
prevenzione nei programmi di formazione professionale, nei moduli di
formazione per l'apprendistato e, in particolare, affermando il
principio e la pratica della formazione a questi scopi come parte
della formazione continua in coerenza con le norme del regolamento CE
n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo. A questo scopo vanno
realizzati i necessari rapporti con i Fondi Interprofessionali
secondo le intese intercorse tra Regioni e parti sociali;
la realizzazione di attivita' di "sportello" per i soggetti
della prevenzione presenti nelle imprese, attraverso cui veicolare i
contenuti di cui sopra e, comunque, costituire punti "fisici" di
riferimento per le stesse;
il coinvolgimento delle associazioni dei lavoratori e datoriali
nelle fasi operative dei piani di prevenzione attuati dalle ASL;
la condivisione delle informazioni ai fini di sinergie
operative.
2.4 Diffondere le conoscenze, anche per favorire l'attivita' di
promozione della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio.
Diffusione e dell'utilizzo delle conoscenze in merito ai fenomeni
legati alla salute dei lavoratori come strumento di rafforzamento e
di sostegno alle attivita' dei piani di prevenzione, attraverso:
informazione, formazione ed assistenza svolte attraverso gli
sportelli per la prevenzione quale "servizio multidisciplinare per la
salute e sicurezza nel lavoro" integrando competenze e funzioni
diverse dei soggetti pubblici impegnati in materia, eventualmente
coinvolgendo gli Organismi paritetici costituiti ai sensi dell'art.
20 del decreto legislativo n. 626/1994;
implementazione dei flussi informativi esistenti e produzione
di report periodici;
realizzazione di campagne informative su situazioni di
particolare rilevanza ed interesse finalizzate a indirizzare
adeguatamente le azioni di prevenzione e promozione della salute e
della sicurezza.
Una particolare attenzione deve essere posta verso il mondo della
scuola quale luogo e ambito privilegiato per trasmettere e veicolare
contenuti e tematiche che permettano a chi si affaccia sul mondo del
lavoro di essere adeguatamente informato e protagonista della tutela
della propria salute.
2.5 Implementare e rivisitare l'attivita' complessiva di
sorveglianza sanitaria in modo da renderla adeguata all'evoluzione
normativa e produttiva, eliminando pratiche inutili ai fini
prevenzionali.
2.5.a) Tale tematica, nel suo sviluppo, dovra' tenere conto dei
nuovi bisogni di salute dei lavoratori ed il contributo che i
professionisti devono assicurare.
2.5.b) Si deve pervenire ad una struttura dell'offerta di servizi
e prestazioni di sorveglianza sanitaria, che sia orientata a:
sviluppare l'attivita' di promozione della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, per un'analisi sistematica e globale delle
problematiche di salute nei luoghi di lavoro;
definire protocolli sanitari mirati alle reali situazioni di
rischio e alla loro rispondenza a criteri di provata efficacia;
utilizzare in maniera efficace i dati epidemiologici correnti e
quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita' all'interno delle
aziende;
assicurare collaborazione e scambi informativi sulle situazioni
di rischio nei riguardi degli organi di vigilanza delle ASL;
migliorare, anche attraverso la definizione di protocolli
operativi locali e, comunque, in coerenza con programmi nazionali
gia' in essere, la rilevazione e la trasmissione delle informazioni
circa i casi di malattia professionale e correlate al lavoro.
All'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo le
amministrazioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia
|