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CODICE CIVILE ( Stralcio)

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

 

Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose - Chiunque cagiona danno ad altrui nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

 

Art. 2086 - Direzione e gerarchia dell'impresa - L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

 

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.