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31 Agosto 1999
LAVORO TEMPORANEO
NON SEMPRE E' CONSENTITO
Con la Legge ordinaria del Parlamento n. 196/1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione (S.O.G.U. 154 del 4.7.99) è stato introdotto il contratto di fornitura di lavoro temporaneo mediante il quale un'impresa, in possesso di particolari requisiti, pone uno o più lavoratori, da essa assunti, a disposizione di unaltra impresa che  utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo.
In alcuni casi le disposizioni contenute nel decreto 196/97 non possono essere applicate, cioè:
- è vietata la fornitura del lavoro temporaneo alle di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- è vietata la fornitura del lavoro temporaneo quando l'impresa effettua le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi. Il decreto decreto 31 maggio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:
  • recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati inattivita' subacquea;
  • manipolazione di materie esplodenti in attivita' di produzione, deposito e trasporto.
E' vietato anche per le lavorazioni che espongono i lavoratori a:
  • agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
  • amianto;
  • cloruro di vinile monomero;
  • 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;
  • radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

SICUREZZA E AMBIENTE G. Mannozzi

Piazzaffari
DECRETO 31 maggio 1999 - Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196.