|
|
 |
 |
| 31 Agosto 1999 |
| LAVORO TEMPORANEO |
| NON SEMPRE E' CONSENTITO |
| Con la Legge ordinaria del Parlamento n.
196/1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione (S.O.G.U. 154 del 4.7.99) è
stato introdotto il contratto di fornitura di lavoro temporaneo mediante il quale
un'impresa, in possesso di particolari requisiti, pone uno o più lavoratori, da essa
assunti, a disposizione di unaltra impresa che utilizza la prestazione lavorativa
per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. |
| In alcuni casi le disposizioni contenute nel
decreto 196/97 non possono essere applicate, cioè: |
| - è vietata la fornitura del lavoro
temporaneo alle di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di
aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; |
| - è vietata la fornitura del lavoro
temporaneo quando l'impresa effettua le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica
speciale e per lavori particolarmente pericolosi. Il decreto decreto 31 maggio 1999 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha vietata la fornitura di lavoro
temporaneo per le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose: |
- recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati
inattivita' subacquea;
- manipolazione di materie esplodenti in attivita' di
produzione, deposito e trasporto.
|
| E' vietato anche per le lavorazioni che
espongono i lavoratori a: |
- agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto
legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- amianto;
- cloruro di vinile monomero;
- 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile
e loro sali;
- radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230.
|
| SICUREZZA E AMBIENTE G. Mannozzi |
|
|
 |
 |
| DECRETO 31 maggio 1999
- Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. |
|
 |
|