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| 16 novembre 2000 |
| DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI |
| Per il Ministero il "diritto di
accesso" al documento di valutazione del rischio va assicurato mediante la materiale
consegna del documento |
| Con la circolare n. 68/2000 il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII - è
nuovamente intervenuto in sulla fatto se il datore di lavoro debba o meno consegnare copia
del documento di valutazione dei rischi al Rappresentate per la sicurezza dei lavoratori. |
| Secondo il Ministero il "diritto di
accesso" al documento di valutazione del rischio, previsto dall'art.19, comma cinque
del d.lgs.626/94 va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale
consegna del documento. |
| Solo in via eccezionale, prosegue il
Ministero, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di
sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il
datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a
disposizione del documento di valutazione del rischio. |
| Secondo il Ministero spetta al datore di
lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che non consentono la materiale
consegna del documento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
| SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi |
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII - CIRCOLARE N.
68/2000 - OGGETTO: Accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al
documento di valutazione dei rischi. Chiarimenti interpretativi. |
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| CIRCOLARE N.
40/2000 - 16 giugno 2000 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - OGGETTO:
Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della
sicurezza. Art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed
integrazioni |
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