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20 marzo 2000
PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO
Differimento di alcune disposizioni
Con il Decreto-Legge 22 febbraio 2000 , n. 31 (che dovrà essere convertito in legge) il legislatore è intervenuto nuovamente sulle norme che tutelano il lavoro giovanile per differire, al 20 maggio 2000, l'efficacia di alcune disposizioni introdotte dal D.lgs 345/99.
Le norme del D.lgs 345/99, la cui efficacia è stata differita al 20.5.2000 riguardano l'articolo 7 nella parte che sostituisce il comma 1 e 2 dell'art. 6 della legge 977/67 e l'articolo 16 nella parte che abroga l'articolo 5 della legge 977/97 e nella parte che abroga la legge 20 gennaio 1976, n. 432.
Il differimento fino al 20 maggio di tali disposizioni si è reso necessario in quanto, senza un periodo di transizione necessario per regolarizzare le varie posizioni, con l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.lgs 345/99, in particolare l'introduzione dell'allegato I, molti dei rapporti di lavoro in essere al 23.10.1999 sarebbero stati irregolari.
Tra i vari limiti contenuti nell'allegato I, per esempio, è da segnalare il punto 1.1.a) il quale vieta l'adibizione degli adolescenti a lavorazioni che li espongono a rumori superiori al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del D.lgs 277/91 ( 80 dBA ); l'inosservanza di tale divieto è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I datori di lavoro, con il decreto-legge 31/2000, hanno tempo fino al 20 maggio 2000 per regolarizzare le loro posizioni senza incorrere in sanzioni.

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

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