| 20 marzo 2000 |
| PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL
LAVORO |
| Differimento di alcune
disposizioni |
| Con il Decreto-Legge 22 febbraio
2000 , n. 31 (che dovrà essere convertito in legge) il legislatore è intervenuto
nuovamente sulle norme che tutelano il lavoro giovanile per differire, al 20 maggio 2000,
l'efficacia di alcune disposizioni introdotte dal D.lgs 345/99. |
| Le norme del D.lgs 345/99, la
cui efficacia è stata differita al 20.5.2000 riguardano l'articolo 7 nella parte che
sostituisce il comma 1 e 2 dell'art. 6 della legge 977/67 e l'articolo 16 nella parte che
abroga l'articolo 5 della legge 977/97 e nella parte che abroga la legge 20 gennaio 1976,
n. 432. |
| Il differimento fino al 20
maggio di tali disposizioni si è reso necessario in quanto, senza un periodo di
transizione necessario per regolarizzare le varie posizioni, con l'entrata in vigore delle
modifiche apportate dal D.lgs 345/99, in particolare l'introduzione dell'allegato I, molti
dei rapporti di lavoro in essere al 23.10.1999 sarebbero stati irregolari. |
| Tra i vari limiti contenuti
nell'allegato I, per esempio, è da segnalare il punto 1.1.a) il quale vieta l'adibizione
degli adolescenti a lavorazioni che li espongono a rumori superiori al valore previsto
dall'art. 42, comma 1, del D.lgs 277/91 ( 80 dBA ); l'inosservanza di tale divieto è
punito con l'arresto fino a sei mesi. |
| I datori di lavoro, con il
decreto-legge 31/2000, hanno tempo fino al 20 maggio 2000 per regolarizzare le loro
posizioni senza incorrere in sanzioni. |
SICUREZZA E
AMBIENTE - G. Mannozzi |