Ricerche
Mappa del sito Sicurezza in Azienda
angle.gif (71 byte)

Mailing list

Notizie
Agenda
Gazzetta Ufficiale Italiana
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
Disegni di legge
Codice on line
Corte di Giustizia Europea
Rassegna Stampa
Monografie e approfondimenti
Documenti
Cantieri temporanei e mobili
D.lgs 626/94
Imballaggi e merci pericolosei
Prevenzione incendio
Tutela del lavoro minorile
Videoterminali
23 dicembre 2000
VIDEOTERMINALI
Nuova definizione e nuovi obblighi
L'articolo 21 della legge Comunitaria 2000, approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre scorso, contiene nuove modifiche al Titolo VI "Uso di attrezzature munite di videoterminale" del Decreto Legislativo 626/94.
Le modifiche riguardano la definizione del lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale e la relativa sorveglianza sanitaria.
In base alle disposizioni contenute nella legge appena approvata diventa lavoratore sottoposto alla disciplina relativa all'utilizzo dei videoterminali il lavoratore che li utilizza, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54 del d.lgs 626/94.
Il nuovo parametro è molto più restrittivo di quello attualmente in vigore e comporterà un aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria in molte aziende. L'attuale art. 51 del d.lgs 626/94, infatti, fissa in almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana, il requisito necessario per essere considerato "videoterminalista".
Altra modifica riguarda la sorveglianza sanitaria alla quale dovranno essere sottoposti i videoternimalisti.
Gli addetti ai videoterminali dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 del d.lgs 626/94. La sorveglianza dovrà quindi essere effettuata dal medico competente e comprende: gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Per i videoterminalisti, in aggiunta alla visita preventiva e alla relativa classificazione di idoneità con o senza prescrizione o non idoneità, che già doveva essere effettuata, dovranno osservati nuovi obblighi specifici.
La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, dovrà essere biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 
Il lavoratore dovrà essere sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita preventiva e periodica ne evidenzi la necessità.
Aggiornamento anche per l'articolo 58 "Adeguamento alle norme". I posti di lavoro dei lavoratori addetti ai videoterminali dovranno essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII del d.lgs. 626/94.

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

Piazzaffari
Ddl 6661 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge