| 23 dicembre 2000 |
| VIDEOTERMINALI |
| Nuova definizione e nuovi
obblighi |
| L'articolo 21 della
legge Comunitaria 2000, approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre scorso,
contiene nuove modifiche al Titolo VI "Uso di attrezzature munite di
videoterminale" del Decreto Legislativo 626/94. |
| Le modifiche
riguardano la definizione del lavoratore che utilizza attrezzature munite di
videoterminale e la relativa sorveglianza sanitaria. |
| In base alle
disposizioni contenute nella legge appena approvata diventa lavoratore sottoposto alla
disciplina relativa all'utilizzo dei videoterminali il lavoratore che li utilizza, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art.
54 del d.lgs 626/94. |
| Il nuovo parametro
è molto più restrittivo di quello attualmente in vigore e comporterà un aggiornamento
del piano di sorveglianza sanitaria in molte aziende. L'attuale art. 51 del d.lgs 626/94,
infatti, fissa in almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di
cui all'art. 54, per tutta la settimana, il requisito necessario per essere considerato
"videoterminalista". |
| Altra modifica
riguarda la sorveglianza sanitaria alla quale dovranno essere sottoposti i
videoternimalisti. |
| Gli addetti ai
videoterminali dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16
del d.lgs 626/94. La sorveglianza dovrà quindi essere effettuata dal medico competente e
comprende: gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità
alla mansione specifica; gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. |
| Per i
videoterminalisti, in aggiunta alla visita preventiva e alla relativa classificazione di
idoneità con o senza prescrizione o non idoneità, che già doveva essere effettuata,
dovranno osservati nuovi obblighi specifici. |
| La periodicità
delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal medico competente, dovrà essere biennale per i lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. |
| Il lavoratore dovrà
essere sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure
ogniqualvolta l'esito della visita preventiva e periodica ne evidenzi la necessità. |
| Aggiornamento anche
per l'articolo 58 "Adeguamento alle norme". I posti di lavoro dei lavoratori
addetti ai videoterminali dovranno essere conformi alle prescrizioni minime di cui
all'allegato VII del d.lgs. 626/94. |
SICUREZZA
E AMBIENTE - G. Mannozzi |