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27 aprile 2001
ATTREZZATURE DI LAVORO
Le modifiche apportate dal d.lgs 359/1999 al decreto legislativo 626/94
Il 19 aprile 2000 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal d.lgs 359/99 (recepimento della direttiva 95/63/CE) al titolo III (attrezzature di lavoro) e agli articoli 89 e 90 del d.lgs 626/94 nonché all'articolo 184 del DPR 547/55. Le norme del titolo III del d.lgs. 626/94 riguardano qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; da tale data,dunque, il datore di lavoro dovrà prestare maggiore attenzione nella scelta, utilizzo e manutenzione delle attrezzature di lavoro.
Nella scelta delle attrezzature di lavoro, oltre agli obblighi già esistenti (valutazione delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, dei rischi derivanti dall'impiego delle stesse attrezzature), il datore di lavoro dovrà considerare anche la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di comando delle attrezzature in relazione all'ambiente in cui esse andranno collocate. Inoltre dovrà prestare attenzione nella disposizione delle attrezzature di lavoro al fine di ridurre i rischi per gli utilizzatori e le altre persone.
Per gli ambiente di lavoro in cui operano attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi il datore di lavoro dovrà predisporre regole di circolazione per le attrezzature che manovrano in zone di lavoro e adottare misure organizzative per evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività dell'attrezzatura o ridurre al minimo i rischi quando questo è necessario per la buona esecuzione dei lavori. Il trasporto dei lavoratori su attrezzature mobili mosse meccanicamente potrà avvenire solo su posti sicuri predisposti a tal fine; se si dovranno effettuare lavori durante lo spostamento la velocità dell'attrezzatura dovrà essere adeguata in relazione ai rischi in cui si opera. Le attrezzature dotate di motore a combustione potranno essere usate solo in ambienti in cui esiste un sufficiente ricambio di aria che elimina i rischi per i lavoratori
Per le attrezzature destinate a sollevare carichi il datore di lavoro dovrà scegliere idonei accessori di sollevamento in funzioni dei carichi, dei punti di presa e accertarsi che vengano usati correttamente e poi depositati in modo da non essere danneggiati o deteriorati. Quando due o più attrezzature di lavoro per il sollevamento di carichi non guidati sono istallate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano dovrà adottare misure di sicurezza per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature stesse. Le operazioni di aggancio e sgancio manuale dei carichi dovranno essere organizzate in modo tale che avvengano in sicurezza e che il lavoratore ne mantenga il controllo diretto o indiretto. Il datore di lavoro dovrà provvedere affinché tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate ed eseguite, in particolar modo dovrà stabilire e applicare un'idonea procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori quando carichi non guidati vengono sollevati da due o più attrezzature. Quando le attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere il carico in caso di interruzione di energia dovranno essere prese misure di sicurezza tali da evitare che i lavoratori siano esposti ai rischi relativi; i carichi sospesi, se la zona è accessibile, devono essere sempre sorvegliati. In caso che cattive condizioni metereologi che possano mettere in pericolo il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con conseguenti rischi per i lavoratori, l'utilizzazione all'aria aperta delle attrezzature per il sollevamento dei carichi non guidati deve essere sospesa e dovranno essere attuate misure di protezione tali da evitare il ribaltamento dell'attrezzatura.
Il datore di lavoro dovrà provvedere affinché le attrezzature indicate nell'allegato XIV siano sottoposte alla verifica di prima installazione e alle verifiche periodiche o eccezionali al fine di assicurare la corretta installazione e il buon funzionamento. I risultati delle verifiche dovranno essere messi a disposizione della competente autorità di vigilanza e di controllo per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura se avviene prima. Un documento attestante l'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura ovunque questa sia utilizzata. Per le verifiche occorrerà far riferimento al regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura di lavoro è stata costruita e messa in servizio. Il Ministero del lavoro stabilirà con decreto le modalità e le procedure per l'effettuazione delle verifiche.
Ci sarà tempo fino al 30 giugno 2001 per adeguare ai requisiti indicati nell'allegato XV le attrezzature di lavoro indicate in tale allegato e che sono state messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie, concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Fino a che le attrezzature di lavoro non vengono adeguate il datore di lavoro deve adottare misure alternative per garantire un livello di sicurezza equivalente. Le modifiche apportate alla macchine come definite dal DPR 459/96 (direttiva macchine) a seguito delle disposizioni introdotte dal d.lgs 359/99 e quelle effettuate per migliorarne la sicurezza (se queste non modificano le modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore) non configurano immissione sul mercato ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del DPR 459/96.
Il datore di lavoro, oltre ad informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature a loro disposizione, dovrà informarli anche sui rischi derivanti dalle attrezzature operanti nelle sue immediate vicinanze.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni di lire per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 35, commi 4-bis, 4-ter- e 4-quater e dall'art. 36, comma 8-ter del d.lgs 626/94. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da cinquecentomila a due milioni di lire per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 35, commi 4-bis. 4-ter, 4-quater e dall'art. 36, comma 8-ter.
Il d.lgs 359/99 ha aggiunto due allegati, il XIV e il XV al d.lgs 626/94.
L'allegato XIV indica le attrezzature da sottoporre a verifica. L'allegato XV indica le prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche; nelle osservazioni preliminari dell'allegato viene indicato che le disposizioni si applicano quando esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Le modifiche apportate all'art. 184 del DPR 547/55 introducono il principio che il sollevamento di persone può essere effettuato solo con attrezzature previste a tale scopo. Solo in casi eccezionali possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste per tale scopo; in questo caso dovranno essere rispettate ed attuate particolari misure di sicurezza e di buona tecnica.

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

Piazzaffari
TITOLO III DEL D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.