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| 27 ottobre 2000 |
| USO DEI VIDOETERMINALI |
| Il 2 novembre 2000 entrano in
vigore le linee guida sull'utilizzo dei videoterminali |
| Con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale n. 244/2000 delle linee guida per l'uso dei terminali è stato
attuato, dopo cinque anni, quanto disposto dal comma 3 dell'art. 56 del d.lgs 626/94. |
| Vale la pena di
ricordare che la sicurezza del lavoro relativamente i videoterminali è disciplinata dal
titolo sesto del d.lgs 626/94 il quale prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro,
di effettuare una valutazione dei rischi con particolare riguardo a quelli per la vista e
per gli occhi; ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale; alle
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Una serie di caratteristiche che
l'attrezzatura e l'ambiente di lavoro devono possedere sono fornite dall'allegato VII (prescrizioni
minime) del d.lgs 626/94. |
| Le linee guida
emanate il 2 ottobre integrano le prescrizioni esistenti e hanno lo scopo di fornire le
indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività ai videoterminali al fine di
prevenire i disturbi e le malattie che la specificità del lavoro potrebbe comportare. Il
documento elenca una serie di prescrizioni a carico del datore di lavoro e di norme
comportamentali che il lavoratore è tenuto ad adottare. |
| Nella parte
introduttiva viene chiarito che tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora
svolti portano ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da
radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. Per
i campi elettromagnetici la marcatura CE sui videoterminali comporta un livello al di
sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita dove vengono
utilizzate apparecchiature elettriche e televisive. |
| Particolare
attenzione viene riservata alle lavoratrici gestanti in quanto variazioni posturali legate
alla gravidanza potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a
giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ai sensi del
decreto legislativo n. 645/1996. |
| Il punto secondo
delle linee guida è dedicato alle indicazioni sulle caratteristiche dell'arredo della
postazione dei videoterminalisti. La scrivania deve avere una superficie sufficientemente
ampia, una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo, il
colore della superficie deve essere chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni
caso non riflettente; essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra
70 e 80 cm ed avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione
degli arti inferiori e per infilarvi il sedile. |
| Il sedile deve
essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento
stabile o a cinque punti di appoggio; disporre del piano e dello schienale regolabili;
avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore
acqueo e pulibile; essere facilmente spostabile. |
| Il terzo punto
fornisce indicazioni sugli ambienti di lavoro per i quali occorre prevedere l'eliminazione
di eventuali problemi di rumore determinati dalle stampanti e un corretto posizionamento
della postazione di lavoro rispetto alle fonti luminose (lampade, finestre). |
| Il quarto punto
detta le indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici. I
lavoratori dovranno assumere una corretta postura davanti al video con piedi appoggiati al
pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare. Lo schermo
deve essere posizionato in modo che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò
più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza
dagli occhi pari a circa 50-70 cm. La tastiera deve essere disposta davanti allo schermo e
il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della
tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili. La digitazione e l'utilizzo del
mouse deve essere effettuato evitando irrigidimenti delle dita e del polso con gli
avambracci appoggiati sul piano di lavoro. Per quanto possibile devono essere evitate
posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. |
| La quinta parte
contiene le indicazioni per evitare l'insorgenza di problemi visivi. Il posto di lavoro
deve avere una corretta illuminazione, lo schermo deve essere orientato in modo da evitare
riflessi. Chi opera al videoterminale deve mantenere una distanza dallo schermo di 50-70
cm., deve distogliere periodicamente lo sguardo dal video e guardare oggetti lontani;
durante le pause è opportuno non corregga testi scritti. Viene raccomandato, se
prescritti, l'utilizzo di eventuali mezzi di correzione della vista. |
| Il sesto punto
fornisce le indicazioni per evitare i disturbi da affaticamento mentale e prescrive che
l'attività ai videoterminali sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso
dei programmi e delle procedure informatiche. |
| Dal 2 novembre
2000, dunque, i datori di lavoro, all'atto della valutazione dei rischi e nell'attuazione
delle misure di prevenzione antinfortunistiche relative all'uso dei videoterminali,
dovranno far riferimento alle linee guida emanate dal Ministero. Per le attività
esistenti, se necessario, dovranno integrare sia la valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, che l'informazione e la formazione già effettuata
agli addetti ai videoterminali con le indicazioni contenute nelle recenti linee guida. |
| Pene
particolarmente severe sono previste dall'art. 89 del d.lgs 626/94 (arresto o ammenda) a
carico del datore di lavoro e del dirigente per quanto di sua competenza, che non
adempiono alla valutazione dei rischi e che non assicurano ai lavoratori un'adeguata
formazione e informazione. |
SICUREZZA
E AMBIENTE - G. Mannozzi |
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| DECRETO 2
ottobre 2000 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Linee guida d'uso dei
videoterminali. |
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| DEL D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626 - Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro. |
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