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| 29 marzo 2000 |
| AGENTI CANCEROGENI E
MUTAGENI |
| Le modifiche apportate dal
d.lgs 66/2000 al decreto legislativo 626/94 |
| Il d.lgs 66/2000 modifica ed
integra in modo sostanziale il titolo VII del d.lgs 626/94 aggiornando la protezione per
il rischio cancerogeno e introducendo quella per il rischio mutageno. Il decreto entra in
vigore l'8 aprile 2000. |
| Considerando le nuove
prescrizioni è opportuno valutare la necessità di aggiornare il documento sulla
valutazione dei rischi. |
| Sintesi delle variazioni più
importanti introdotte: |
| Il comma 2 dell'art. 60 (Campo
di applicazione) del d.lgs 626/94 viene modificato escludendo solo il capo III (
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il
lavoro) del d.lgs 277/91 dall'applicazione delle nuove norme. |
| L'art. 61 (Definizioni)
del d.lgs 626/94 è stato sostituito con un nuovo articolo nel quale viene posto
come riferimento per l'individuazione dell'agente cancerogeno e di quello mutageno il
d.lgs 52 del3 febbraio 1997, il d.lgs 285 del 16 luglio 1998 e l'allegato VIII così come
modificato dal d.lgs 66/2000. |
| Al comma 3 dell'art. 62 (Sostituzione
e riduzione) del d.lgs 626/94 viene aggiunto un periodo che fissa i limiti massimi di
esposizione per il benzene, per il cloruro di vinile monomero e per le polveri di legno. |
| Al comma 2 dell'art. 63 (Valutazione
del rischio) del d.lgs 626/94 viene imposto espressamente di tener conto, nella
valutazione del rischio, tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello per
assorbimento cutaneo. |
| L'art. 70 (Registro di
esposizione e cartelle sanitarie) del d.lgs 626/94 è stato sostituito. Nella nuova
formulazione, oltre a dover indicare anche l'agente mutageno a cui sono esposti i
lavoratori, esprime con chiarezza l'obbligo per il medico competente a istituire e
aggiornare una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore; detta cartella deve
essere custodita dal datore di lavoro presso l'azienda o unità produttiva. Il datore di
lavoro è tenuto a comunicare ai lavoratori, qualora questi ne facciano richiesta, le
relative annotazioni effettuate sul registro e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore
di lavoro, oltre ad inviare all'ISPESL la cartella sanitaria di rischio e le
annotazioni individuali riportate nel registro relative, deve consegnare allo stesso
lavoratore interessato una copia di tale documentazione. In caso di assunzioni di
lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività di esposizione ad agenti
cancerogeni il datore di lavoro è tenuto a chiedere all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di esposizione nonché copia della cartella sanitaria
solo se il lavoratore non è già in possesso di copia della documentazione. |
| Con la sostituzione del comma 2
dell'art. 71 (Registrazione dei tumori) del d.lgs 626/94 è affidata all'ISPESL
la realizzazione di sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine
professionale. |
| L'art. 72 ( Adeguamenti
normativi) del d.lgs 626/94 è stato sostituito. Nella nuova formulazione viene dato
alla Commissione consultiva tossicologica nazionale il compito dell'individuazione delle
sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate ai sensi del d.lgs 52/97, rispondono ai criteri di classificazione ivi
stabiliti. |
| L'allegato VIII (Elenco di
sostanze, preparati e processi) del d.lgs 626/94 è stato sostituito. Nel nuovo
allegato il punto 2 risulta così modificato: " 2. I lavori che espongono agli
idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di
carbone.". E' anche stato introdotto un nuovo punto; il 5 che riguarda il lavoro
comportante l'esposizione a polvere di legno duro. |
| Al d.lgs 626/94 è stato
aggiunto l'allegato VIII/bis (Valori limiti di esposizione professionale) al
d.lgs 626/94. nell'allegato vengono indicati i valori limiti di esposizione al benzene, al
Cloruro di vinile monomero e alle polveri di legno duro. |
| Variazione anche per le sanzioni
previste dal d.lgs 626/94. Il comma 3 dell'art. 89 (Sanzioni) è stato variato;
le violazioni all'art 70, commi 3,4, 5, 6 e 8, nella nuova formulazione, i datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione e lire sei milioni. |
| Variano anche le sanzioni per il
medico competente. Al comma 1, lettera b) dell'art. 92 (Contravvenzioni
commesse dal medico competente) del d.lgs 626/94 viene introdotta la sanzione
dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila e lire tre
milioni per la violazione al comma 2 dell'art. 72. |
| Norme transitorie: i datori di
lavoro che alla data 8 aprile 2000 già svolgono attivita' comportanti esposizione dei
lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e
70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente d.lgs
66/2000, entro il 31 dicembre 2002. |
| Abrogazioni: Il decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e' abrogato. |
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| DECRETO LEGISLATIVO
25 febbraio 2000, n.66 - Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che
modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. |
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| TITOLO
III del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - - Attuazione delle direttive nn.
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. |
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