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29 marzo 2000
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Le modifiche apportate dal d.lgs 66/2000 al decreto legislativo 626/94
Il d.lgs 66/2000 modifica ed integra in modo sostanziale il titolo VII del d.lgs 626/94 aggiornando la protezione per il rischio cancerogeno e introducendo quella per il rischio mutageno. Il decreto entra in vigore l'8 aprile 2000.
Considerando le nuove prescrizioni è opportuno valutare la necessità di aggiornare il documento sulla valutazione dei rischi.
Sintesi delle variazioni più importanti introdotte:
Il comma 2 dell'art. 60 (Campo di applicazione) del d.lgs 626/94 viene modificato escludendo solo il capo III ( protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro) del d.lgs 277/91 dall'applicazione delle nuove norme.
L'art. 61 (Definizioni) del d.lgs 626/94  è stato sostituito con un nuovo articolo nel quale viene posto come riferimento per l'individuazione dell'agente cancerogeno e di quello mutageno il d.lgs 52 del3 febbraio 1997, il d.lgs 285 del 16 luglio 1998 e l'allegato VIII così come modificato dal d.lgs 66/2000.
Al comma 3 dell'art. 62 (Sostituzione e riduzione) del d.lgs 626/94 viene aggiunto un periodo che fissa i limiti massimi di esposizione per il benzene, per il cloruro di vinile monomero e per le polveri di legno.
Al comma 2 dell'art. 63 (Valutazione del rischio) del d.lgs 626/94 viene imposto espressamente di tener conto, nella valutazione del rischio, tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello per assorbimento cutaneo.
L'art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) del d.lgs 626/94 è stato sostituito. Nella nuova formulazione, oltre a dover indicare anche l'agente mutageno a cui sono esposti i lavoratori, esprime con chiarezza l'obbligo per il medico competente a istituire e aggiornare una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore; detta cartella deve essere custodita dal datore di lavoro presso l'azienda o unità produttiva. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai lavoratori, qualora questi ne facciano richiesta, le relative annotazioni effettuate sul registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro,  oltre ad inviare all'ISPESL la cartella sanitaria di rischio e le annotazioni individuali riportate nel registro relative, deve consegnare allo stesso   lavoratore interessato una copia di tale documentazione. In caso di assunzioni di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività di esposizione ad agenti cancerogeni il datore di lavoro è tenuto a chiedere all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione nonché copia della cartella sanitaria solo se il lavoratore non è già in possesso di copia della documentazione.
Con la sostituzione del comma 2 dell'art. 71 (Registrazione dei tumori) del d.lgs 626/94 è affidata all'ISPESL la realizzazione di sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale.
L'art. 72 ( Adeguamenti normativi) del d.lgs 626/94 è stato sostituito. Nella nuova formulazione viene dato alla Commissione consultiva tossicologica nazionale il compito dell'individuazione delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del d.lgs 52/97, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti.
L'allegato VIII (Elenco di sostanze, preparati e processi)  del d.lgs 626/94 è stato sostituito. Nel nuovo allegato il punto 2 risulta così modificato: " 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.". E' anche stato introdotto un nuovo punto; il 5 che riguarda il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.
Al d.lgs 626/94 è stato aggiunto l'allegato VIII/bis (Valori limiti di esposizione professionale) al d.lgs 626/94. nell'allegato vengono indicati i valori limiti di esposizione al benzene, al Cloruro di vinile monomero e alle polveri di legno duro.
Variazione anche per le sanzioni previste dal d.lgs 626/94. Il comma 3 dell'art. 89 (Sanzioni) è stato variato; le violazioni all'art 70, commi 3,4, 5, 6 e 8, nella nuova formulazione, i datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e lire sei milioni.
Variano anche le sanzioni per il medico competente. Al comma 1, lettera b) dell'art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico competente) del d.lgs 626/94 viene introdotta la sanzione dell'arresto fino a  un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila e lire tre milioni per la violazione al comma 2 dell'art. 72.
Norme transitorie: i datori di lavoro che alla data 8 aprile 2000 già svolgono attivita' comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente d.lgs 66/2000, entro il 31 dicembre 2002.
Abrogazioni: Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e' abrogato.
Piazzaffari
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n.66 - Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
TITOLO III  del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - - Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.