|
|
 |
 |
| 29 settembre 2000 |
| PROTEZIONE DEI GIOVANI
SUL LAVORO |
| Nuove regole con il decreto
legislativo 262/2000. |
| Con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 262 - Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di
protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile
1998, n. 128 - la legislazione relativa alla protezione dei giovani sul lavoro è stata
nuovamente modificata. |
| Il nuovo decreto,
modificando il d.lgs 345/99, rimodifica la legge ordinaria del Parlamento n. 977 del 17
ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti - che lo stesso d.lgs
345/99 aveva già modificato nel 1999 creando non poche difficoltà applicative. |
| Viene chiarito che
la deroga al divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori
indicati nell'Allegato I è prevista per indispensabili motivi didattici o di formazione
professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa
svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti
di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti
sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di
protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla
vigente legislazione.. |
| L'allegato I, che
era stato introdotto dal d.lgs 345/99, viene modificato in più parti, tra la quale, anche
quella relativa al rumore, innalzando, nella nuova versione, il limite di esposizione
media giornaliera a 90 decibel LEP-d contro gli 80 precedenti. |
| Il datore di
lavoro, in caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a
80 decibel LEP-d, deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili e dovrà
fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata
formazione all'uso degli stessi. I lavoratori dovranno utilizzare i mezzi individuali di
protezione. |
| Il controllo
sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si
applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85
decibel; in tale caso le visite mediche periodiche dovranno avere essere effettuate almeno
ogni due anni. Per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra
85 e 90 decibel il controllo dovrà essere annuale. |
| Il decreto entra in
vigore il 10 ottobre 2000. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le
disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6
della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente
all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c). |
SICUREZZA
E AMBIENTE - G. Mannozzi |
|
|
 |
 |
| DECRETO LEGISLATIVO
18 agosto 2000, n. 262 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma
dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|