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29 settembre 2000
PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO
Nuove regole con il decreto legislativo 262/2000.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 262 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 - la legislazione relativa alla protezione dei giovani sul lavoro è stata nuovamente modificata.
Il nuovo decreto, modificando il d.lgs 345/99, rimodifica la legge ordinaria del Parlamento n. 977 del 17 ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti - che lo stesso d.lgs 345/99 aveva già modificato nel 1999 creando non poche difficoltà applicative.
Viene chiarito che la deroga al divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I è prevista per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione..
L'allegato I, che era stato introdotto dal d.lgs 345/99, viene modificato in più parti, tra la quale, anche quella relativa al rumore, innalzando, nella nuova versione, il limite di esposizione media giornaliera a 90 decibel LEP-d contro gli 80 precedenti. 
Il datore di lavoro, in caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d, deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili e dovrà fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. I lavoratori dovranno utilizzare i mezzi individuali di protezione.
Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel; in tale caso le visite mediche periodiche dovranno avere essere effettuate almeno ogni due anni. Per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel il controllo dovrà essere annuale.
Il decreto entra in vigore il 10 ottobre 2000. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c).

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

Piazzaffari
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 262 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.