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| 30 giugno 2000 |
| DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI |
| Il Ministero invita a fornire una
copia del documento al Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza |
| Con la circolare n.
40/2000 del 16 giugno 2000 il Ministero del lavoro è intervenuto in merito alla
partecipazione del rappresentante nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. |
| Il Ministero ha
ribadito che il datore di lavoro deve consultare il RLS, sia prima della valutazione dei
rischi che successivamente, in sede di verifica e di controllo delle misure di prevenzione
e protezione poste in atto a tutela dei lavoratori |
| Nella circolare
viene sottolineato il diritto che il RLS ha di accedere ai luoghi di lavoro e l'obbligo
posto a carico del datore di lavoro di fornirgli le informazioni e la documentazione
inerente la valutazione dei rischi; poter accedere, senza ostacoli, al documento di
valutazione dei rischi rientra nel diritto del RLS. |
| Per quanto riguarda
il punto se il datore di lavoro deve fornire una copia del documento di valutazione dei
rischi il ministero non evidenzia obblighi specifici, ma esprime l'opinione che:
"Tenuto poi conto della circostanza che, il RLS ha diritto di ricevere tutte le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene
che la consegna del documento di cui allart.4, comma 2 del d.lgs 626/94 ove
obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di
riproduzione, non la rendano praticabile costituisca la migliore espressione del
principio di collaborazione fra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione
della sicurezza sul lavoro." |
SICUREZZA
E AMBIENTE - G. Mannozzi |
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| CIRCOLARE N.
40/2000 - 16 giugno 2000 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - OGGETTO:
Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della
sicurezza. Art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed
integrazioni |
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