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| 3 maggio 2000 |
| PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL
LAVORO |
| Fino a quanto non verrà emesso
un nuovo decreto per colmare il vuoto legislativo le aziende che impiegano minorenni e non
hanno ancora adeguato i luoghi di lavoro sono a rischio. |
| Con la mancata
conversione in legge del decreto-legge n. 31 del 23 febbraio 2000 la scadenza del 20
maggio, che differiva l'entrata in vigore di alcune disposizioni introdotte dal d.lgs
345/99 relative alla tutela del lavoro minorile, perde di efficacia. A questo punto tutte
le norme introdotte dal d.lgs 345/99 sono in vigore dalla data di entrata in vigore del
decreto, cioè dal 23 ottobre 1999. |
| Il differimento si
era reso necessario in quanto molte aziende, non ancora in regola con le nuove norme,
avrebbero dovuto risolvere i contratti di lavoro con minorenni in essere alla data del 23
ottobre 1999 per non incorrere nelle sanzioni, anche penali, per gli inadempienti. |
| Una delle
disposizioni previste dalla nuova normativa sulla tutela del lavoro giovanile, che
probabilmente riguarda un consistente numero di aziende, riguarda il limite massimo di
rumore consentito nei luoghi di lavoro dove operano i minorenni che viene fissato a 80
dBA. |
| Fino a che, e
secondo alcune anticipazioni ciò dovrebbe avvenire entro breve, non verrà emesso un
nuovo decreto a sanare il vuoto legislativo che si è creato, le aziende che ancora non
sono in regola con le disposizioni introdotte dal d.lgs 345/99 rischiano multe e sanzioni
penali. |
SICUREZZA
E AMBIENTE - G. Mannozzi |
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