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3 maggio 2000
PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO
Fino a quanto non verrà emesso un nuovo decreto per colmare il vuoto legislativo le aziende che impiegano minorenni e non hanno ancora adeguato i luoghi di lavoro sono a rischio.
Con la mancata conversione in legge del decreto-legge n. 31 del 23 febbraio 2000 la scadenza del 20 maggio, che differiva l'entrata in vigore di alcune disposizioni introdotte dal d.lgs 345/99 relative alla tutela del lavoro minorile, perde di efficacia. A questo punto tutte le norme introdotte dal d.lgs 345/99 sono in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal  23 ottobre 1999.
Il differimento si era reso necessario in quanto molte aziende, non ancora in regola con le nuove norme, avrebbero dovuto risolvere i contratti di lavoro con minorenni in essere alla data del 23 ottobre 1999 per non incorrere nelle sanzioni, anche penali, per gli inadempienti.
Una delle disposizioni previste dalla nuova normativa sulla tutela del lavoro giovanile, che probabilmente riguarda un consistente numero di aziende, riguarda il limite massimo di rumore consentito nei luoghi di lavoro dove operano i minorenni che viene fissato a 80 dBA.
Fino a che, e secondo alcune anticipazioni ciò dovrebbe avvenire entro breve, non verrà emesso un nuovo decreto a sanare il vuoto legislativo che si è creato, le aziende che ancora non sono in regola con le disposizioni introdotte dal d.lgs 345/99 rischiano multe e sanzioni penali.

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

Piazzaffari
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2000, n. 31 - Differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro