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| 6 luglio 2000 |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE |
| Tutte le maschere destinate a
proteggere le vie respiratorie di chi le indossa devono recare il marchio CE |
| Il Ministero
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, considerate le linee giuda della
Commissione Europea del 17.12.99, ha emanato la circolare 759470 del 22 maggio 2000 per
puntualizzare i requisiti che devono possedere la maschere destinate a proteggere le vie
respiratorie di chi le indossa. |
| La circolare, oltre
a fornire indicazioni agli organismi notificati in virtł della direttiva 89/686/CE in
merito al rilascio della certificazione CE per le maschere respiratorie, precisa che: |
| tutte le maschere
immesse in commercio per svolgere la funzione di protezione delle vie respiratorie devono
essere conformi al disposto della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione
individuale cui sono assoggettate, e devono recare il marchio CE; |
| le maschere recanti
il marchio CE in virtł della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, devono recare
una chiara avvertenza secondo cui non svolgono alcuna funzione di protezione delle vie
respiratorie; |
| le maschere di altro
tipo, non disciplinate da direttive europee, non possono recare il marchio CE e devono
essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in
alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa. |
SICUREZZA
E AMBIENTE - G. Mannozzi |
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| CIRCOLARE 22
maggio 2000, n. 759470 - Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato -
Indicazioni per la commercializzazione di maschere di protezione delle vie circolatorie
nel quadro della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai
"Dispositivi di protezione individuale" modificata dalle direttive 93/68/CEE,
93/95/CEE e 96/58/CE. |
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