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6 luglio 2000
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Tutte le maschere destinate a proteggere le vie respiratorie di chi le indossa devono recare il marchio CE
Il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, considerate le linee giuda della Commissione Europea del 17.12.99, ha emanato la circolare 759470 del 22 maggio 2000 per puntualizzare i requisiti che devono possedere la maschere destinate a proteggere le vie respiratorie di chi le indossa.
La circolare, oltre a fornire indicazioni agli organismi notificati in virtł della direttiva 89/686/CE in merito al rilascio della certificazione CE per le maschere respiratorie, precisa che:
tutte le maschere immesse in commercio per svolgere la funzione di protezione delle vie respiratorie devono essere conformi al disposto della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale cui sono assoggettate, e devono recare il marchio CE;
le maschere recanti il marchio CE in virtł della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, devono recare una chiara avvertenza secondo cui non svolgono alcuna funzione di protezione delle vie respiratorie;
le maschere di altro tipo, non disciplinate da direttive europee, non possono recare il marchio CE e devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa.

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

Piazzaffari
CIRCOLARE 22 maggio 2000, n. 759470 - Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Indicazioni per la commercializzazione di maschere di protezione delle vie circolatorie nel quadro della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai "Dispositivi di protezione individuale" modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE.