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| 6 ottobre 2000 |
| SOSTANZE CHIMICHE
PERICOLOSE E RELATIVI PREPARATI |
| Il Ministero della sanità
ricorda agli organi competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali l'obbligo di
vigilare |
| Con la circolare 12
settembre 2000, n. 13 il Ministro della sanità, premettendo che sono state attuate tutte
le direttive comunitarie riguardanti il settore delle sostanze e preparati pericolosi,
ricorda agli organi competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali l'obbligo di
vigilare affinché l'immissione sul mercato e la commercializzazione di tali sostanze e
preparati avvenga nel rispetto della legislazione vigente. |
| Gli organi preposti
alla vigilanza, per attuare il loro compito, possono procedere in qualsiasi momento
ad ispezioni presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita, richiedere dati,
informazioni e documenti e, ove necessario, prelevare campioni da sottoporre ad analisi e
valutazione presso i laboratori di propria competenza. |
| Le infrazioni alle
vigenti disposizioni di legge sono punite con sanzioni di tipo amministrativo e, ove ne
ricorrano i termini, di tipo penale. |
| Nella stessa
circolare il Ministro evidenzia, tra l'altro, la necessità che le amministrazioni
regionali e locali, nella formulazione dei piani di intervento annuali, tengano conto, ai
fini della vigilanza sul territorio, anche del settore delle sostanze chimiche e dei
preparati pericolosi, in linea con le iniziative assunte nel settore dall'amministrazione
centrale. |
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| CIRCOLARE 12
settembre 2000, n.13 - Attivita' di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche
pericolose e dei relativi preparati. Cooperazione tra amministrazione centrale e autorita'
locali. |
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