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6 ottobre 2000
SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE E RELATIVI PREPARATI
Il Ministero della sanità ricorda agli organi competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali l'obbligo di vigilare
Con la circolare 12 settembre 2000, n. 13 il Ministro della sanità, premettendo che sono state attuate tutte le direttive comunitarie riguardanti il settore delle sostanze e preparati pericolosi, ricorda agli organi competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali l'obbligo di vigilare affinché l'immissione sul mercato e la commercializzazione di tali sostanze e preparati avvenga nel rispetto della legislazione vigente.
Gli organi preposti alla vigilanza, per attuare il loro compito, possono procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti e, ove necessario, prelevare campioni da sottoporre ad analisi e valutazione presso i laboratori di propria competenza.
Le infrazioni alle vigenti disposizioni di legge sono punite con sanzioni di tipo amministrativo e, ove ne ricorrano i termini, di tipo penale. 
Nella stessa circolare il Ministro evidenzia, tra l'altro, la necessità che le amministrazioni regionali e locali, nella formulazione dei piani di intervento annuali, tengano conto, ai fini della vigilanza sul territorio, anche del settore delle sostanze chimiche e dei preparati pericolosi, in linea con le iniziative assunte nel settore dall'amministrazione centrale.
Piazzaffari
CIRCOLARE 12 settembre 2000, n.13 - Attivita' di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose e dei relativi preparati. Cooperazione tra amministrazione centrale e autorita' locali.