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| 7 luglio 2000 |
| NAVI MERCANTILI E DA
PESCA NAZIONALI |
| E' stato approvato il modello
del registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica |
| Con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale 146 del 24 giugno 2000 del D.M. 30 maggio 2000 è stato approvato
il modello del registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli
infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. Il decreto, emanato in
attuazione degli articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo 271/99, oltre a riportare il
modello del registro, indica anche le modalità di tenuta. |
| Il registro, prima
dell'utilizzo, deve essere rilegato e numerato in ogni pagina; a cura dell'armatore deve
essere presentato all'Autorita' marittima di iscrizione della nave per il visto di
conformita', la data di vidimazione e la numerazione delle pagine, ed e' conservato per
almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione. |
| Le annotazioni
devono essere effettuate per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti,
senza cancellazioni o abrasioni; eventuali correzioni o rettifiche devono essere eseguite
in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile. |
| Come prescritto
dall'art. 6, comma 5, lettera m) e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 271
del 1999, il registro e' tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di
vigilanza. |
| La violazione
dell'obbligo della tenuta a bordo e il mancato aggiornamento del registro infortuni è
punita, come previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 35 del D.lgs 271/99, con la
sanzione amministrativa da lire un milione a sei milioni |
SICUREZZA
E AMBIENTE - G. Mannozzi |
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| DECRETO 30 maggio
2000 - Approvazione del modello del registro degli infortuni e della scheda di
rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. |
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