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8 maggio 2000
PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO
Un nuovo decreto dovrebbe alleggerire le prescrizioni del d.lgs 345/99 e differire al 22 maggio 2000 l'applicazione di alcune norme
Entro pochi giorni dovrebbe esserci un nuovo intervento del legislatore che modificherà il d.lgs 345/99. La più importante novità riguarderà la soglia massima di rumore a cui potranno essere esposti i minori di diciotto anni che, almeno è così indicato nello schema di decreto varato da Consiglio dei Ministri e pubblicato dalla stampa, dovrebbe essere innalzata a 90 dBA.
Per i minori, la cui esposizione personale al rumore sarà compresa tra gli 80 e gli 85 dBA, il datore di lavoro dovrà: mettere in atto tutte quelle misure concretamente attuabili per ridurre il rumore, sottoporre i giovani a visita medica preventiva integrata dall'esame della funzione uditiva con i criteri stabiliti nell'allegato VII del d.lgs 277/91, effettuare il controllo sanitario con cadenza biennale.
Per i minori esposti al rumore personale tra gli 85 e i 90 dBA il controllo sanitario dovrà avvenire con cadenza annuale;
Sarà vietata l'esposizione dei minori a rumore superiore ai 90 dBA.
Con la sostituzione nell'allegato I del termine "lavorazione" con "mansione" e l'introduzione al punto II, punto 1) delle premessa "il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso" verrebbero attenuate le restrizioni consentendo la partecipazione al lavoro dei minori in quelle aziende che, pur effettuando anche lavorazioni vietate ai minori, non li adibiscono alle mansioni vietate.
L'allegato I al d.lgs 345/99 dovrebbe essere poi modificato per quanto riguarda l'esposizione agli agenti chimici, ai processi e ai lavori che comportano il rischio di  crolli, ai processi e lavori che riguardano la cernita e al trituramento degli stracci e della carta e ai processi e lavori che richiedono l'utilizzo delle pistole fissachiodi.
Il decreto differirebbe al 22 maggio 2000 l'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs 345/99 relative all'art. 7 nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge 977/67, nonché l'articolo 16 nella parte che abroga l'articolo 5 della legge 977/97 e nella parte che abroga la legge 20 gennaio 1976, n. 432; in tal modo verrebbero regolarizzate anche le posizioni di tutte quelle aziende che hanno continuato ad operare basandosi sul decreto-legge 31/2000, poi non convertito in legge.

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

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