| 8 maggio 2000 |
| PROTEZIONE DEI GIOVANI
SUL LAVORO |
| Un nuovo decreto
dovrebbe alleggerire le prescrizioni del d.lgs 345/99 e differire al 22 maggio 2000
l'applicazione di alcune norme |
| Entro pochi giorni
dovrebbe esserci un nuovo intervento del legislatore che modificherà il d.lgs 345/99. La
più importante novità riguarderà la soglia massima di rumore a cui potranno essere
esposti i minori di diciotto anni che, almeno è così indicato nello schema di decreto
varato da Consiglio dei Ministri e pubblicato dalla stampa, dovrebbe essere innalzata a 90
dBA. |
| Per i minori, la
cui esposizione personale al rumore sarà compresa tra gli 80 e gli 85 dBA, il datore di
lavoro dovrà: mettere in atto tutte quelle misure concretamente attuabili per ridurre il
rumore, sottoporre i giovani a visita medica preventiva integrata dall'esame della
funzione uditiva con i criteri stabiliti nell'allegato VII del d.lgs 277/91, effettuare il
controllo sanitario con cadenza biennale. |
| Per i minori
esposti al rumore personale tra gli 85 e i 90 dBA il controllo sanitario dovrà avvenire
con cadenza annuale; |
| Sarà vietata
l'esposizione dei minori a rumore superiore ai 90 dBA. |
| Con la sostituzione
nell'allegato I del termine "lavorazione" con "mansione" e
l'introduzione al punto II, punto 1) delle premessa "il divieto è riferito solo alle
specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso"
verrebbero attenuate le restrizioni consentendo la partecipazione al lavoro dei minori in
quelle aziende che, pur effettuando anche lavorazioni vietate ai minori, non li adibiscono
alle mansioni vietate. |
| L'allegato I al
d.lgs 345/99 dovrebbe essere poi modificato per quanto riguarda l'esposizione agli agenti
chimici, ai processi e ai lavori che comportano il rischio di crolli, ai processi e
lavori che riguardano la cernita e al trituramento degli stracci e della carta e ai
processi e lavori che richiedono l'utilizzo delle pistole fissachiodi. |
| Il decreto
differirebbe al 22 maggio 2000 l'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs 345/99
relative all'art. 7 nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge
977/67, nonché l'articolo 16 nella parte che abroga l'articolo 5 della legge 977/97 e
nella parte che abroga la legge 20 gennaio 1976, n. 432; in tal modo verrebbero
regolarizzate anche le posizioni di tutte quelle aziende che hanno continuato ad operare
basandosi sul decreto-legge 31/2000, poi non convertito in legge. |
SICUREZZA
E AMBIENTE - G. Mannozzi |