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| 9 ottobre 2000 |
| MATERIALE ELETTRICO |
| Nuovo aggiornamento delle norme
sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro certi limiti di tensione |
| Sul Supplemento
Ordinario 161 alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2000 è stato pubblicato il Decreto
Ministeriale 25 agosto 2000 "Elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione
Europea nel mese di aprile 2000, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della
legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro certi limiti di tensione". |
| Ai sensi dell'art. 3
della legge 18 ottobre 1977, n. 791, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, attraverso un proprio decreto, ha recepito l'elenco riepilogativo delle
norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee sulle garanzie di sicurezza
che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato a una tensione
nominale compresa fra i 50 e i 1.000 Volt in corrente alternata e fra i 75 e 1.500 Volt in
corrente continua, con le eccezioni previste dall'art. 1 della legge 791 del 18 ottobre
1997. |
| L'allegato 1 del DM
25 agosto 2000, che contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle
norme italiane corrispondenti, annulla e sostituisce l'elenco dell'allegato 1 del D.M.
dell'industria del 16 febbraio 1996. |
| L'allegato 2 del DM
25 agosto 2000 contiene i testi delle norme tecniche di maggiore interesse per gli
utilizzatori e i consumatori: cordoni per connettori e cordoni per connettori di
interconnessione; equipaggiamento elettrico degli apparecchi non elettrici per uso
domestico e similare - prescrizioni di sicurezza; apparecchi audio, video e apparecchi
elettronici similari - requisiti di sicurezza; connettori per usi domestici e similari.
Parte 1 - prescrizioni generali. |
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