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9 ottobre 2000
MATERIALE ELETTRICO
Nuovo aggiornamento delle norme sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione
Sul Supplemento Ordinario 161 alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2000 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 25 agosto 2000 "Elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione Europea nel mese di aprile 2000, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione".
Ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso un proprio decreto, ha recepito l'elenco riepilogativo delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato a una tensione nominale compresa fra i 50 e i 1.000 Volt in corrente alternata e fra i 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le eccezioni previste dall'art. 1 della legge 791 del 18 ottobre 1997.
L'allegato 1 del DM 25 agosto 2000, che contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, annulla e sostituisce l'elenco dell'allegato 1 del D.M. dell'industria del 16 febbraio 1996.
L'allegato 2 del DM 25 agosto 2000 contiene i testi delle norme tecniche di maggiore interesse per gli utilizzatori e i consumatori: cordoni per connettori e cordoni per connettori di interconnessione; equipaggiamento elettrico degli apparecchi non elettrici per uso domestico e similare - prescrizioni di sicurezza; apparecchi audio, video e apparecchi elettronici similari - requisiti di sicurezza; connettori per usi domestici e similari. Parte 1 - prescrizioni generali.
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