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12 luglio 2001
ATTREZZATURE DI LAVORO
Carrelli elevatori - riduzione del rischio di rovesciamento
Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001 è stata pubblicata la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, 8 maggio 2001, n. 780855 "Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale".
Facendo riferimento al D.lgs  359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000, e alla decisione adottata dalla Commissione europea il 10 maggio 2000, n. 2000/361/CE, il Ministero richiama l'attenzione sul rischio di rovesciamento dei carrelli elevatori.
Il D.lgs 359/1999, viene ricordato nella circolare, individua, per talune attrezzature di lavoro, mediante l'allegato di cui all'art. 7.1, lettera b), una serie di requisiti di sicurezza che le stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi e dispone, che i datori di lavoro che le utilizzano provvedano, ove necessario, al loro adeguamento, applicando ad esse le misure tecniche di volta in volta indicate.
Per i carrelli elevatori, il legislatore, in attuazione di corrispondenti orientamenti comunitari, ha riconosciuto, che nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilità rispetto al rovesciamento, requisito che viene garantito dal fabbricante solo per il corretto uso dell'attrezzatura, rimangono significativi livelli di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto. Nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo anormale (cioè al di fuori del corretto utilizzo dell'attrezzatura) ma prevedibile, i dati statistici evidenziano che alcune parti del corpo, in particolare la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi costituenti le strutture del carrello (tetto) poste a protezione del conducente dal rischio di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento.
Con l'art. 3, comma 3, del citato decreto n. 359/1999, continua la circolare, di conseguenza, è stato disposto l'adeguamento dei carrelli secondo determinati obiettivi indicati al punto 1.4 del già citato allegato, mediante l'attuazione di opportune misure, di cui una esemplificazione è riportata al medesimo punto 1.4.
L'effettiva sussistenza di tale rischio, prosegue il Ministero, è stata presa in considerazione e riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei carrelli elevatori assoggettati alle direttive comunitarie adottate ai sensi dell'art. 95 del trattato di Amsterdam, anche nel caso in cui questi soddisfino per caratteristiche e configurazione costruttiva il requisito della stabilità al rovesciamento e siano utilizzati conformemente alla loro destinazione. Il comitato permanente per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione della direttiva «macchine», ha recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell'allegato I della direttiva n. 98/37 e pertanto non coprono il rischio della possibilità di schiacciamento del conducente tra parti dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento.
Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato in data 10 maggio 2000 la decisione n. 2000/361/CE nella quale, oltre a richiamare l'attenzione sui potenziali pericoli di cui le norme suddette non fanno menzione, riconosce alla norme in questione lo status di norma «armonizzata» ai fini della direttiva «macchine», con la precisazione che dette norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore può incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non garantiscono la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva «macchine».
Ne deriva, pertanto, continua la circolare, che, per coprire i rischi derivanti dalle situazioni descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformità a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilità che il conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga schiacciato.
Tutti i soggetti coinvolti, conclude la circolare, vale a dire i datori di lavoro utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, dovranno attuare le opportune misure perché venga eliminata la situazione di pericolosità così rilevata.

G. Mannozzi

Piazzaffari
CIRCOLARE 8 giugno 2001, n.7808 - Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 146 del 26 giugno 2001)
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 359 - Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999)