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| 12 luglio 2001 |
| ATTREZZATURE DI
LAVORO |
| Carrelli
elevatori - riduzione del rischio di rovesciamento |
| Nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001 è stata pubblicata la circolare del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, 8 maggio 2001, n. 780855 "Carrelli
elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale". |
| Facendo riferimento
al D.lgs 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000, e alla decisione adottata
dalla Commissione europea il 10 maggio 2000, n. 2000/361/CE, il Ministero richiama
l'attenzione sul rischio di rovesciamento dei carrelli elevatori. |
| Il D.lgs 359/1999,
viene ricordato nella circolare, individua, per talune attrezzature di lavoro, mediante
l'allegato di cui all'art. 7.1, lettera b), una serie di requisiti di sicurezza che le
stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi e dispone, che i datori di
lavoro che le utilizzano provvedano, ove necessario, al loro adeguamento, applicando ad
esse le misure tecniche di volta in volta indicate. |
| Per i carrelli
elevatori, il legislatore, in attuazione di corrispondenti orientamenti comunitari, ha
riconosciuto, che nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilità rispetto al
rovesciamento, requisito che viene garantito dal fabbricante solo per il corretto uso
dell'attrezzatura, rimangono significativi livelli di rischio di lesioni, anche
gravissime, a carico dell'operatore addetto. Nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni
di utilizzo anormale (cioè al di fuori del corretto utilizzo dell'attrezzatura) ma
prevedibile, i dati statistici evidenziano che alcune parti del corpo, in particolare la
testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi costituenti le strutture
del carrello (tetto) poste a protezione del conducente dal rischio di caduta del carico
dai relativi organi di sollevamento. |
| Con l'art. 3, comma
3, del citato decreto n. 359/1999, continua la circolare, di conseguenza, è stato
disposto l'adeguamento dei carrelli secondo determinati obiettivi indicati al punto 1.4
del già citato allegato, mediante l'attuazione di opportune misure, di cui una
esemplificazione è riportata al medesimo punto 1.4. |
| L'effettiva
sussistenza di tale rischio, prosegue il Ministero, è stata presa in considerazione e
riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei carrelli elevatori assoggettati
alle direttive comunitarie adottate ai sensi dell'art. 95 del trattato di Amsterdam, anche
nel caso in cui questi soddisfino per caratteristiche e configurazione costruttiva il
requisito della stabilità al rovesciamento e siano utilizzati conformemente alla loro
destinazione. Il comitato permanente per la gestione delle problematiche derivanti
dall'applicazione della direttiva «macchine», ha recentemente rilevato che le norme
tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito
essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale
prevedibile) dell'allegato I della direttiva n. 98/37 e pertanto non coprono il rischio
della possibilità di schiacciamento del conducente tra parti dell'attrezzatura di lavoro
ed il suolo nel caso di rovesciamento. |
| Di conseguenza, la
Commissione europea ha adottato in data 10 maggio 2000 la decisione n. 2000/361/CE nella
quale, oltre a richiamare l'attenzione sui potenziali pericoli di cui le norme suddette
non fanno menzione, riconosce alla norme in questione lo status di norma «armonizzata»
ai fini della direttiva «macchine», con la precisazione che dette norme, non facendo
menzione dei rischi in cui l'operatore può incorrere in caso di rovesciamento accidentale
del carrello, non garantiscono la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti
essenziali di sicurezza della direttiva «macchine». |
| Ne deriva, pertanto,
continua la circolare, che, per coprire i rischi derivanti dalle situazioni descritte,
anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformità a norme nazionali di
attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo,
debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero
la possibilità che il conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga
schiacciato. |
| Tutti i soggetti
coinvolti, conclude la circolare, vale a dire i datori di lavoro utilizzatori e,
rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova fabbricazione, ciascuno per il
proprio ruolo, dovranno attuare le opportune misure perché venga eliminata la situazione
di pericolosità così rilevata. |
G.
Mannozzi |
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| CIRCOLARE
8 giugno 2001, n.7808 - Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato -
Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale. (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 146 del 26 giugno 2001) |
| DECRETO LEGISLATIVO 4
agosto 1999, n. 359 - Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva
89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19
ottobre 1999) |
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