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| 15 giugno 2001 |
| ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI |
| E' stato
corretto il criterio di valutazione dell'indennizzo del danno biologico |
| Dal 14 giugno 2001,
con l'entrata in vigore delle disposizioni correttive contenute nel Decreto legislativo 19
aprile 2001, n. 202 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali", la valutazione dell'indennizzo del danno biologico è effettuata con
un nuovo criterio. |
| La correzione subita
dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs 38/2000 riguarda la determinazione
dell'ulteriore quota di rendita per indennizzare le menomazioni di grado pari o superiore
al 16 per cento. |
| Per la
determinazione della corrispondente quota di rendita, con la nuova formulazione, la
retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, dovrà
essere moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e
per il grado percentuale di menomazione. |
| La disposizione si
applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie
professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000. |
G.
Mannozzi |
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| DECRETO
LEGISLATIVO 19 aprile 2001, n. 202 - Disposizioni correttive del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 124 del 30
maggio 2001) |
| DECRETO LEGISLATIVO
23 febbraio 2000, n. 38 - Disposizione in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo
2000) |
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