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15 giugno 2001
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
E' stato corretto il criterio di valutazione dell'indennizzo del danno biologico
Dal 14 giugno 2001, con l'entrata in vigore delle disposizioni correttive contenute nel Decreto legislativo 19 aprile 2001, n. 202 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", la valutazione dell'indennizzo del danno biologico è effettuata con un nuovo criterio.
La correzione subita dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs 38/2000 riguarda la determinazione dell'ulteriore quota di rendita per indennizzare le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, con la nuova formulazione, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, dovrà essere moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.
La disposizione si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.

G. Mannozzi

Piazzaffari
DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2001, n. 202 - Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 124 del 30 maggio 2001)
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38 -   Disposizione in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2000)