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| 16 febbraio 2001 |
| VIDEOTERMINALI |
| Le nuove
disposizioni sulla sorveglianza sanitaria vanno rispettate al più presto. |
| Con la circolare n.
16 del 26 gennaio scorso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha inteso
fornire chiarimenti in merito alla novità, relative all'uso dei videoterminali,
introdotte dalla legge "Comunitaria 2000". |
| I datori di lavoro,
sia pubblici che privati, si esprime il Ministero, devono immediatamente attivarsi per
rispettare le nuove disposizioni introdotte al titolo VI del D.lgs 626/94 e gli organi di
controllo, considerando l'assenza di una disciplina transitoria, dovranno tener conto dei
necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per ladeguamento alle nuove
disposizioni. |
| Le innovazioni
introdotte dalla "Comunitaria 2000", infatti, hanno notevolmente ampliato il
campo di applicazione e le modalità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti
ai videoterminali. |
| Il datore di lavoro,
in presenza di lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui
all'articolo 54, dovrà provvedere, al più presto, all'aggiornamento della valutazione
del rischio di cui allart.4 del D.lgs 626/94. La valutazione dovrà essere
effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con
la collaborazione del medico competente. |
| Il datore di lavoro,
in base ai risultati della valutazione del rischio, dovrà valutare la necessità o meno
di nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i riflessi
sullorganizzazione del lavoro. |
| Per i lavoratori
interessati, ricorda il Ministero, oltre lobbligo di sorveglianza sanitaria, è
previsto anche quello di formazione e informazione. |
| Resta invariato il
diritto alla pausa per il lavoratore che svolge la sua attività per almeno quattro ore
consecutive in quanto tale disposizione è funzionale alla prevenzione
dellaffaticamento visivo determinato dalluso del videoterminale per un periodo
sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, è stato
quantificato in quattro ore. |
| La "Comunitaria
2000", pur non avendo introdotto ex novo l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i
lavoratori del Titolo VI del D.lgs 626/94, ha adeguato la normativa italiana
allinterpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 12 dicembre
1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine al recepimento della direttiva
90/270/CEE relativamente alla mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo
sanitario periodico, nonché alla mancata previsione del controllo oftalmologico in
relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica. |
| Dal 4 febbraio 2001,
dunque, tutti i lavoratori addetti ai videoterminali, così come definiti dalla lettera c)
del comma 1 del l'art. 51 del D.lgs 626/94 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Oltre
ad essere sottoposti ad accertamenti preventivi per stabilire l'idoneità alla mansione,
obbligo peraltro già esistente, dovranno essere sottoposti a visita periodica. Con
cadenza biennale i lavoratori classificati idonei con prescrizione e i lavoratori che
hanno compiuto il cinquantesimo anno di età; ogni cinque anni tutti gli altri. |
| Da segnalare
lelevazione delletà per cui è previsto lobbligo di visita di controllo
con periodicità almeno biennale, che passa dai quarantacinque a cinquanta anni e il
legame funzionale fra sorveglianza sanitaria e controllo oftalmologico. Il lavoratore
dovrà essere sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti
una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente,
oppure ogniqualvolta l'esito della visita preventiva o periodica ne evidenzi la
necessità. |
| Se non è già
presente dovrà essere nominato il medico competente. |
| Dovranno essere
programmate e attuate le visite preventive e periodiche per i soggetti che precedentemente
non rientravano nel campo di applicazione della normativa e, per tali lavoratori, dovrà
essere elaborato ed attuato anche un piano di formazione e informazione. La
predisposizione del piano di formazione dovrà avvenire con la collaborazione degli
organismi paritetici. |
Sicurezza
e Ambiente - Gabriele Mannozzi |
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| Circolare n. 16/2001 -
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione Generale Rapporti di Lavoro-
Div. VII - 26 gennaio 2001 - OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626, Titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali". Chiarimenti
operativi in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e
"sorveglianza sanitaria". |
| Titolo VI "Uso di attrezzature munite di
videoterminale" del Decreto Legislativo 626/94 |
| Allegato VII "Prescrizioni minime" del Decreto
Legislativo 626/94 |
| DECRETO 2
ottobre 2000 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Linee guida d'uso dei
videoterminali. |
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