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16 febbraio 2001
VIDEOTERMINALI
Le nuove disposizioni sulla sorveglianza sanitaria vanno rispettate al più presto.
Con la circolare n. 16 del 26 gennaio scorso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha inteso fornire chiarimenti in merito alla novità, relative all'uso dei videoterminali, introdotte dalla legge "Comunitaria 2000".
I datori di lavoro, sia pubblici che privati, si esprime il Ministero, devono immediatamente attivarsi per rispettare le nuove disposizioni introdotte al titolo VI del D.lgs 626/94 e gli organi di controllo, considerando l'assenza di una disciplina transitoria, dovranno tener conto dei necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
Le innovazioni introdotte dalla "Comunitaria 2000", infatti, hanno notevolmente ampliato il campo di applicazione e le modalità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ai videoterminali.
Il datore di lavoro, in presenza di lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, dovrà provvedere, al più presto, all'aggiornamento della valutazione del rischio di cui all’art.4 del D.lgs 626/94. La valutazione dovrà essere effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con la collaborazione del medico competente.     
Il datore di lavoro, in base ai risultati della valutazione del rischio, dovrà valutare la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i riflessi sull’organizzazione del lavoro.
Per i lavoratori interessati, ricorda il Ministero, oltre l’obbligo di sorveglianza sanitaria, è previsto anche quello di formazione e informazione.
Resta invariato il diritto alla pausa per il lavoratore che svolge la sua attività per almeno quattro ore consecutive in quanto tale disposizione è funzionale alla prevenzione dell’affaticamento visivo determinato dall’uso del videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, è stato quantificato in quattro ore.
La "Comunitaria 2000", pur non avendo introdotto ex novo l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori del Titolo VI del D.lgs 626/94, ha adeguato la normativa italiana all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine al recepimento della direttiva 90/270/CEE relativamente alla mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo sanitario periodico, nonché alla mancata previsione del controllo oftalmologico in relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica.
Dal 4 febbraio 2001, dunque, tutti i lavoratori addetti ai videoterminali, così come definiti dalla lettera c) del comma 1 del l'art. 51 del D.lgs 626/94 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Oltre ad essere sottoposti ad accertamenti preventivi per stabilire l'idoneità alla mansione, obbligo peraltro già esistente, dovranno essere sottoposti a visita periodica. Con cadenza biennale i lavoratori classificati idonei con prescrizione e i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età; ogni cinque anni tutti gli altri.
Da segnalare l’elevazione dell’età per cui è previsto l’obbligo di visita di controllo con periodicità almeno biennale, che passa dai quarantacinque a cinquanta anni e il legame funzionale fra sorveglianza sanitaria e controllo oftalmologico. Il lavoratore dovrà essere sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita preventiva o periodica ne evidenzi la necessità.
Se non è già presente dovrà essere nominato il medico competente.
Dovranno essere programmate e attuate le visite preventive e periodiche per i soggetti che precedentemente non rientravano nel campo di applicazione della normativa e, per tali lavoratori, dovrà essere elaborato ed attuato anche un piano di formazione e informazione. La predisposizione del piano di formazione dovrà avvenire con la collaborazione degli organismi paritetici.

Sicurezza e Ambiente - Gabriele Mannozzi

Piazzaffari
Circolare n. 16/2001 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione Generale Rapporti di Lavoro- Div. VII - 26 gennaio 2001 - OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali". Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria".
Titolo VI  "Uso di attrezzature munite di videoterminale" del Decreto Legislativo 626/94
Allegato VII  "Prescrizioni minime" del Decreto Legislativo 626/94
DECRETO 2 ottobre 2000 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Linee guida d'uso dei videoterminali.