Ricerche
Mappa del sito Sicurezza in Azienda
angle.gif (71 byte)

Mailing list

Notizie
Agenda
Gazzetta Ufficiale Italiana
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
Disegni di legge
Codice on line
Corte di Giustizia Europea
Rassegna Stampa
Monografie e approfondimenti
Documenti
Cantieri temporanei e mobili
D.lgs 626/94
Imballaggi e merci pericolosei
Prevenzione incendio
Tutela del lavoro minorile
Videoterminali
17 novembre 2001
DECRETO LEGISLATIVO 626/94
La Corte di Giustizia europea sentenzia che la direttiva  89/391/CEE del 16 giugno 1989 è stata recepita in modo incompleto.
I Giudici della Quinta sezione della Corte di Giustizia europea hanno sentenziato che l'Italia ha recepito in modo incompleto la direttiva 89/391/CEE del 16 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
La Repubblica italiana, nell'effettuare con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 la trasposizione della direttiva europea nell'ordinamento giuridico nazionale, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE.
I Giudici, accogliendo tutte e tre le censure della Commissione delle Comunità europee, hanno dichiarato che il d.lgs. 626/94 non recepisce completamente la direttiva europea in questione in quanto: non ha prescritto per il datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro; ha consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all'impresa sono insufficienti; non ha definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Prima censura: secondo la Corte, il comma 1 dell'art. 4, del d.lgs 626/94 sarebbe in contrasto con la direttiva europea in quanto, invece di obbligare il datore di lavoro a valutare l'insieme dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ha previsto la valutazione solo di tre tipi di rischi specifici «Il datore di lavoro .... valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori .....». Il comma 1 dell'art. 4 del d.lgs 626/94, dunque, pur prevedendo l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici, non effettua una corretta trasposizione della direttiva in quanto limita la portata di tale obbligo ai tre tipi di rischi che nella direttiva sono menzionati a titolo semplificativo. I rischi professionali che devono essere oggetto di valutazione da parte dei datori di lavoro, è precisato nella sentenza, non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali.
Seconda censura: il comma 6 dell'art. 8 del d.lgs 626/94 (Servizio di prevenzione e protezione), sarebbe in contrasto con la direttiva europea in quanto lascia al datore di lavoro la scelta se fare o meno ricorso a servizi esterni quando le capacità dei dipendenti dell'impresa sono insufficienti mentre nell'art. 7, n 3 della direttiva è previsto l'obbligo a far ricorso a competenze esterne quando quelle interne sono insufficienti.
Terza censura: La soluzione adottata dall'Italia di attribuire al datore di lavoro la responsabilità di determinare le capacità e le attitudini necessarie per esercitare le attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, non soddisfa manifestamente i requisiti della direttiva europea. L'art. 7, nn. 5 e 8, della direttiva, continua la sentenza, stabiliscono che è compito degli Stati membri definire le capacità e le attitudini necessarie per le persone o i servizi, di cui al n. 5 del detto articolo, che si occupano delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali nelle imprese. L'esecuzione di tale obbligo implica l'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti legislativi o regolamentari conformi ai requisiti della direttiva e portati a conoscenza delle imprese interessate con mezzi adeguati al fine di consentire a queste ultime di conoscere i loro obblighi in materia e alle autorità nazionali competenti di verificare che tali provvedimenti vengano osservati.
Il legislatore italiano adesso dovrà provvedere, sia per portare chiarezza in un settore socialmente importante e sia per non incorrere in una nuova procedura di infrazione, a recepire nella legislazione nazionale quanto indicato dalla Corte di Giustizia europea.

G. Mannozzi

Piazzaffari
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) - 15 novembre 2001 - Inadempimenti di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori.
Sito internet della Comunità europea: www.europa.eu.int  
Sito internet EUR-Lex Il diritto dell'Unione europea -  Lingua italiana