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| 17 novembre 2001 |
| DECRETO
LEGISLATIVO 626/94 |
| La Corte di
Giustizia europea sentenzia che la direttiva 89/391/CEE del 16 giugno 1989 è stata
recepita in modo incompleto. |
| I Giudici della
Quinta sezione della Corte di Giustizia europea hanno sentenziato che l'Italia ha recepito
in modo incompleto la direttiva 89/391/CEE del 16 giugno 1989 concernente l'attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro. |
| La Repubblica
italiana, nell'effettuare con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 la
trasposizione della direttiva europea nell'ordinamento giuridico nazionale, è venuta meno
agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5
e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE. |
| I Giudici,
accogliendo tutte e tre le censure della Commissione delle Comunità europee, hanno
dichiarato che il d.lgs. 626/94 non recepisce completamente la direttiva europea in
questione in quanto: non ha prescritto per il datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti
i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro; ha consentito al
datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di
prevenzione quando le competenze interne all'impresa sono insufficienti; non ha definito
le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili
delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la
sicurezza dei lavoratori. |
| Prima censura:
secondo la Corte, il comma 1 dell'art. 4, del d.lgs 626/94 sarebbe in contrasto con la
direttiva europea in quanto, invece di obbligare il datore di lavoro a valutare l'insieme
dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ha previsto la valutazione solo di
tre tipi di rischi specifici «Il datore di lavoro .... valuta, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
.....». Il comma 1 dell'art. 4 del d.lgs 626/94, dunque, pur prevedendo l'obbligo del
datore di lavoro di valutare i rischi specifici, non effettua una corretta trasposizione
della direttiva in quanto limita la portata di tale obbligo ai tre tipi di rischi che
nella direttiva sono menzionati a titolo semplificativo. I rischi professionali che devono
essere oggetto di valutazione da parte dei datori di lavoro, è precisato nella sentenza,
non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in
particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche
scientifiche in materia di rischi professionali. |
| Seconda censura: il
comma 6 dell'art. 8 del d.lgs 626/94 (Servizio di prevenzione e protezione), sarebbe in
contrasto con la direttiva europea in quanto lascia al datore di lavoro la scelta se fare
o meno ricorso a servizi esterni quando le capacità dei dipendenti dell'impresa sono
insufficienti mentre nell'art. 7, n 3 della direttiva è previsto l'obbligo a far ricorso
a competenze esterne quando quelle interne sono insufficienti. |
| Terza censura: La
soluzione adottata dall'Italia di attribuire al datore di lavoro la responsabilità di
determinare le capacità e le attitudini necessarie per esercitare le attività di
protezione e di prevenzione dei rischi professionali, non soddisfa manifestamente i
requisiti della direttiva europea. L'art. 7, nn. 5 e 8, della direttiva, continua la
sentenza, stabiliscono che è compito degli Stati membri definire le capacità e le
attitudini necessarie per le persone o i servizi, di cui al n. 5 del detto articolo, che
si occupano delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali nelle
imprese. L'esecuzione di tale obbligo implica l'adozione da parte degli Stati membri di
provvedimenti legislativi o regolamentari conformi ai requisiti della direttiva e portati
a conoscenza delle imprese interessate con mezzi adeguati al fine di consentire a queste
ultime di conoscere i loro obblighi in materia e alle autorità nazionali competenti di
verificare che tali provvedimenti vengano osservati. |
| Il legislatore
italiano adesso dovrà provvedere, sia per portare chiarezza in un settore socialmente
importante e sia per non incorrere in una nuova procedura di infrazione, a recepire nella
legislazione nazionale quanto indicato dalla Corte di Giustizia europea. |
G. Mannozzi |
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