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| 1 settembre 2001 |
| ATTIVITA' DI
VIGILANZA |
| Il ministero del
lavoro ha emana un "codice di comportamento" ad uso degli ispettori del lavoro |
| Con la circolare
70/2001, prot. 1309 del 16 luglio scorso, il Ministero del lavoro ha emanato un codice di
comportamento ad uso degli ispettori del lavoro. |
| La necessità
dell'elaborazione del codice, spiega il Ministero, è stata motivata da diversi fattori;
il principale è rappresentato dall'esigenza di proporre l'attività di vigilanza come
un'attività improntata alla trasparenza dell'operato degli ispettori ed adeguato alle
attuali trasformazioni economiche-sociali del mercato del lavoro. |
| Il codice è diviso
in due parti: una istituzionale e una deontologica. |
| La prima parte,
oltre ad indicare la procedure che gli organi di vigilanza devono rispettare durante la
verifica; indica anche l'obbligo per il personale ispettivo di dichiarare, una volta
ricevuto il programma di lavoro, le eventuali incompatibilità con lo svolgimento
dell'attività programmata. Gli ispettori, in particolare, dovranno astenersi dallo
svolgimento dellattività di vigilanza qualora sussistano interessi personali in
relazione allattività dellazienda ispezionata, relazioni di parentela, di
affinità ovvero di convivenza e di commensalità abituale col datore di lavoro. |
| La seconda parte,
norme deontoligiche, codifica una serie di principi etici che l'ispettore deve rispettare,
sia durante le specifiche verifiche, che nell'attività ispettiva in generale. |
G.
Mannozzi |
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Circolare
70/2001 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale degli
Affari Generali
e del Personale - Divisione VII - COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO - OGGETTO: Codice di
comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro. |
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