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1 settembre 2001
ATTIVITA' DI VIGILANZA
Il ministero del lavoro ha emana un "codice di comportamento" ad uso degli ispettori del lavoro
Con la circolare 70/2001, prot. 1309 del 16 luglio scorso, il Ministero del lavoro ha emanato un codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro.
La necessità dell'elaborazione del codice, spiega il Ministero, è stata motivata da diversi fattori; il principale è rappresentato dall'esigenza di proporre l'attività di vigilanza come un'attività improntata alla trasparenza dell'operato degli ispettori ed adeguato alle attuali trasformazioni economiche-sociali del mercato del lavoro.
Il codice è diviso in due parti: una istituzionale e una deontologica.
La prima parte, oltre ad indicare la procedure che gli organi di vigilanza devono rispettare durante la verifica; indica anche l'obbligo per il personale ispettivo di dichiarare, una volta ricevuto il programma di lavoro, le eventuali incompatibilità con lo svolgimento dell'attività programmata. Gli ispettori, in particolare, dovranno astenersi dallo svolgimento dell’attività di vigilanza qualora sussistano interessi personali in relazione all’attività dell’azienda ispezionata, relazioni di parentela, di affinità ovvero di convivenza e di commensalità abituale col datore di lavoro.
La seconda parte, norme deontoligiche, codifica una serie di principi etici che l'ispettore deve rispettare, sia durante le specifiche verifiche, che nell'attività ispettiva in generale.

G. Mannozzi

Piazzaffari
Circolare 70/2001 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale degli Affari Generali
e del Personale - Divisione VII - COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO - OGGETTO: Codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro.