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| 23 agosto 2001 |
| FORMAZIONE PER LA
GENTE DI MARE |
| E' stato
pubblicato il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai
requisiti minimi |
| Il 28 agosto 2001
entrerà in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 324
"Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti
minimi di formazione per la gente di mare". |
| Il D.P.R.,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 209/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2001, recepisce la direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1998 concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare e la successiva direttiva di modifica
98/35/CE del 25 maggio 1998. |
| Il regolamento si
applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera
italiana adibite alla navigazione marittima. |
| Sono escluse dal
campo di applicazione i lavoratori che prestano servizio a bordo delle navi da guerra,
ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od
adibite solo a servizi governativi non commerciali; delle navi da pesca; delle
imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; delle imbarcazioni
di legno di costruzione rudimentale. |
| Il decreto, diviso
in quattro capi, definisce: il campo di applicazione, i certificati, l'addestramento dei
lavoratori marittimi, i controlli e le sanzioni. |
G.
Mannozzi |
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