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27 febbraio 2001
MACCHINE NON CONFORMI
Sono perseguibili: il costruttore, il venditore e l'utilizzatore.
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con la circolare 2182 del 20 dicembre 2000, ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito all'applicazione del DPR 24 luglio 1996, n. 459   "Regolamento per l'attuazione della direttiva 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"
Innanzitutto ha precisato che il costruttore, quando  ha apposto consapevolmente il marchio CE su macchine o componenti di sicurezza immessi sul mercato prima del 21 settembre 1996, ha di fatto espresso l’intendimento di voler seguire la procedura comunitaria, anche se non ancora recepita, anziché la regolamentazione nazionale. Tali macchine, pertanto, devono essere considerate alla stessa stregua di quelle immesse sul mercato dopo l’entrata in vigore del DPR 459/96.
Per le macchine messe in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del DPR 459/96, e non marcate CE, restano valide le disposizioni del DPR 547/55. Restano valide le disposizioni tecnico-costruttive contenute nelle norme previgenti il DPR 459/96 anche per la fabbricazione delle macchine non comprese nel campo di applicazione del DPR 459/96 e non regolamentate da altre disposizioni di recepimento di direttive comunitarie e per la valutazione di sicurezza di quelle messe in servizio fuori dal regime individuato da detto decreto (cioè quelle non recanti la marcatura CE).
Dopo il 21 settembre 1996, le macchine e i componenti di sicurezza devono essere costruiti in conformità alle caratteristiche tecniche riportate dal DPR 459/1996.
Riguardo ai livelli di sicurezza garantiti dai differenti sistemi normativi, voler assoggettare le macchine e i componenti di sicurezza anche alla norme nazionali previgenti (es. DPR 547/55), secondo il Ministero, costituirebbe violazione dell’articolo 4 della direttiva 98/37/CE (codificazione della direttiva 89/392/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE) la quale stabilisce che "Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva".
Del resto, continua la circolare, non è possibile sostenere che il DPR 547/55 garantisce, in talune circostanze, livelli di sicurezza superiori ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui all’allegato I al DPR 459/96 visto che il legislatore comunitario, nell’adottare la direttiva 98/37/CE, ha in premessa ravvisato la necessità di ravvicinare le norme in materia di sicurezza senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri.
La presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, immessi sul mercato o messi in servizio ai sensi della direttiva "Macchine", deve essere riferita ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I al DPR 459/1996 e non anche alle disposizioni previgenti contenute essenzialmente nel DPR 547/1955.
L'ispettore, qualora riscontri la non conformità di una macchina, contestualmente alla comunicazione al Ministero dell'industria, dovrà  informare per iscritto l'utilizzatore della non conformità riscontrata interessandolo, in attesa della conclusione dell'iter previsto dall'art. 7 (ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia), ad adottare tutte le  misure alternative   per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Nel caso venga confermata la non conformità della macchina:
Nei confronti del costruttore (o mandatario) italiano è ravvisabile la violazione dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 626/94 (arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire sessantamilioni). In questo caso, al contravventore sarà impartita una apposita prescrizione tesa all’eliminazione dell’inosservanza.
Nei confronti del venditore è analogamente ravvisabile la violazione dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 626/94 (arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire sessantamilioni) ma, nei confronti dello stesso non verrà impartita alcuna prescrizione in quanto la stessa è già stata impartita al costruttore; l’ispettore, in ogni caso, dovrà impartire al venditore una apposita disposizione, tesa a vietare la vendita di macchine analoghe prima del loro adeguamento.
Nei confronti dell’utilizzatore è invece ravvisabile la violazione dell’art. 35 (combinato disposto degli articoli 35 e 36, comma 1) del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche (arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni).

Sicurezza e Ambiente - Gabriele Mannozzi

Piazzaffari
Circolare n. 2182/2000 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - COORDINAMENTO ISPEZIONI DEL LAVORO - DIV. VII DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE - 20 dicembre 2000 - OGGETTO: DPR 24 Luglio 1996 n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Chiarimenti operativi
Circolare 1067/1999 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale Rapporti di Lavoro- Div. VII - Coordinamento ispezione del lavoro - 30 settembre 1999 - OGGETTO: DPR 24 luglio 1996, n.459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Primi chiarimenti operativi