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| 27 febbraio 2001 |
| MACCHINE NON
CONFORMI |
| Sono
perseguibili: il costruttore, il venditore e l'utilizzatore. |
| Il Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale, con la circolare 2182 del 20 dicembre 2000, ha fornito
alcuni chiarimenti operativi in merito all'applicazione del DPR 24 luglio 1996, n. 459
"Regolamento per l'attuazione della direttiva 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine" |
| Innanzitutto ha
precisato che il costruttore, quando ha apposto consapevolmente il marchio CE su
macchine o componenti di sicurezza immessi sul mercato prima del 21 settembre 1996, ha di
fatto espresso lintendimento di voler seguire la procedura comunitaria, anche se non
ancora recepita, anziché la regolamentazione nazionale. Tali macchine, pertanto, devono
essere considerate alla stessa stregua di quelle immesse sul mercato dopo lentrata
in vigore del DPR 459/96. |
| Per le macchine
messe in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del DPR 459/96, e
non marcate CE, restano valide le disposizioni del DPR 547/55. Restano valide le
disposizioni tecnico-costruttive contenute nelle norme previgenti il DPR 459/96 anche per
la fabbricazione delle macchine non comprese nel campo di applicazione del DPR 459/96 e
non regolamentate da altre disposizioni di recepimento di direttive comunitarie e per la
valutazione di sicurezza di quelle messe in servizio fuori dal regime individuato da detto
decreto (cioè quelle non recanti la marcatura CE). |
| Dopo il 21 settembre
1996, le macchine e i componenti di sicurezza devono essere costruiti in conformità alle
caratteristiche tecniche riportate dal DPR 459/1996. |
| Riguardo ai livelli
di sicurezza garantiti dai differenti sistemi normativi, voler assoggettare le macchine e
i componenti di sicurezza anche alla norme nazionali previgenti (es. DPR 547/55), secondo
il Ministero, costituirebbe violazione dellarticolo 4 della direttiva 98/37/CE
(codificazione della direttiva 89/392/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE)
la quale stabilisce che "Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare
limmissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e
dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva". |
| Del resto, continua
la circolare, non è possibile sostenere che il DPR 547/55 garantisce, in talune
circostanze, livelli di sicurezza superiori ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di
cui allallegato I al DPR 459/96 visto che il legislatore comunitario,
nelladottare la direttiva 98/37/CE, ha in premessa ravvisato la necessità di
ravvicinare le norme in materia di sicurezza senza abbassare i livelli di protezione
esistenti e giustificati negli Stati membri. |
| La presunta non
conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, immessi sul mercato o messi
in servizio ai sensi della direttiva "Macchine", deve essere riferita ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui allallegato I al DPR 459/1996 e non anche
alle disposizioni previgenti contenute essenzialmente nel DPR 547/1955. |
| L'ispettore, qualora
riscontri la non conformità di una macchina, contestualmente alla comunicazione al
Ministero dell'industria, dovrà informare per iscritto l'utilizzatore della non
conformità riscontrata interessandolo, in attesa della conclusione dell'iter previsto
dall'art. 7 (ritiro dal mercato e clausola di salvaguardia), ad adottare tutte le
misure alternative per garantire la sicurezza dei lavoratori. |
| Nel caso venga
confermata la non conformità della macchina: |
| Nei confronti del
costruttore (o mandatario) italiano è ravvisabile la violazione dellart. 6, comma
2, del D.Lgs. 626/94 (arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindicimilioni a
lire sessantamilioni). In questo caso, al contravventore sarà impartita una apposita
prescrizione tesa alleliminazione dellinosservanza. |
| Nei confronti del
venditore è analogamente ravvisabile la violazione dellart. 6, comma 2, del D.Lgs.
626/94 (arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire
sessantamilioni) ma, nei confronti dello stesso non verrà impartita alcuna prescrizione
in quanto la stessa è già stata impartita al costruttore; lispettore, in ogni
caso, dovrà impartire al venditore una apposita disposizione, tesa a vietare la vendita
di macchine analoghe prima del loro adeguamento. |
| Nei confronti
dellutilizzatore è invece ravvisabile la violazione dellart. 35 (combinato
disposto degli articoli 35 e 36, comma 1) del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche
(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni). |
Sicurezza
e Ambiente - Gabriele Mannozzi |
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| Circolare
n. 2182/2000 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - COORDINAMENTO
ISPEZIONI DEL LAVORO - DIV. VII DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE - 20 dicembre 2000 -
OGGETTO: DPR 24 Luglio 1996 n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato -
Chiarimenti operativi |
| Circolare
1067/1999 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale
Rapporti di Lavoro- Div. VII - Coordinamento ispezione del lavoro - 30 settembre 1999 -
OGGETTO: DPR 24 luglio 1996, n.459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Primi
chiarimenti operativi |
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