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| 27 settembre 2001 |
| DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE |
| Sono stati
approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di alcune tipologie di DPI |
| Nel suppl. ord. 226
alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8 settembre 2001 è stato pubblicato il DECRETO 2
maggio 2001 "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione
individuale (DPI)". |
| Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, adempiendo
a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 626/94, ha provveduto a indicare i
criteri per l'individuazione e l'uso di alcune tipologie di D.P.I. |
| Il decreto definisce
i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi alla protezione dell'udito, alla
protezione delle vie respiratorie, alla protezione degli occhi (filtri per saldatura e
tecniche connesse, filtri per radiazioni ultraviolette, filtri per radiazioni
infrarosse), a indumenti protettivi da agenti chimici. |
| Con i quattro
allegati vengono recepite nel ns. ordinamento giuridico le seguenti norme di buona
tecnica: |
| L'allegato 1 riporta
la norma UNI EN 458 (1995) - Protettori auricolari - Raccomandazioni per la selezione,
l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida. |
| L'allegato 2
riportata la norma UNI 10720 (1988) - Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di
protezione delle vie respiratorie. |
| L'allegato 3 riporta
le appendici delle norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e Uni EN 171 (1993) -
Protezione personale degli occhi. |
| L'allegato 4 riporta
la norma UNI 9609 (1990) - Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e
gassosi pericolosi - Raccomandazioni per la selezione, l'uso e la manutenzione. |
| L'articolo 2 del
decreto impone che i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli
approvati devono garantire un livello di sicurezza equivalente. |
| E' opportuno che i
datori di lavori, responsabili della scelta dei DPI, verifichino la rispondenza dei
dispositivi fino ad ora utilizzati con le indicazioni emanate dal Ministero |
| Con successivi
decreti, comunica il Ministro, si provvederà all'indicazione dei criteri per
l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli
allegati pubblicati in relazione al progresso tecnologico. |
G.
Mannozzi |
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| DECRETO
2 maggio 2001 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Criteri per
l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). (pubblicato
nel Supplemento Ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 209 del 8 settembre
2001) |
| Titolo
IV del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro. |
| D.Lgs. 4
dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi di protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9
dicembre 1992) |
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