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27 settembre 2001
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Sono stati approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di alcune tipologie di DPI
Nel suppl. ord. 226 alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8 settembre 2001 è stato pubblicato il DECRETO 2 maggio 2001 "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)".
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, adempiendo a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 626/94, ha provveduto a indicare i criteri per l'individuazione e l'uso di alcune tipologie di D.P.I.
Il decreto definisce i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi alla protezione dell'udito, alla protezione delle vie respiratorie, alla protezione degli occhi (filtri per saldatura e tecniche connesse, filtri per radiazioni ultraviolette,  filtri per radiazioni infrarosse), a indumenti protettivi da agenti chimici.
Con i quattro allegati vengono recepite nel ns. ordinamento giuridico le seguenti norme di buona tecnica:
L'allegato 1 riporta la norma UNI EN 458 (1995) - Protettori auricolari - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida.
L'allegato 2 riportata la norma UNI 10720 (1988) - Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.
L'allegato 3 riporta le appendici delle norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e Uni EN 171 (1993) - Protezione personale degli occhi.
L'allegato 4 riporta la norma UNI 9609 (1990) - Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi - Raccomandazioni per la selezione, l'uso e la manutenzione.
L'articolo 2 del decreto impone che i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati devono garantire un livello di sicurezza equivalente.
E' opportuno che i datori di lavori, responsabili della scelta dei DPI, verifichino la rispondenza dei dispositivi fino ad ora utilizzati con le indicazioni emanate dal Ministero
Con successivi decreti, comunica il Ministro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati pubblicati in relazione al progresso tecnologico.

G. Mannozzi

Piazzaffari
DECRETO 2 maggio 2001 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 209 del 8 settembre 2001)
Titolo IV del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992)