| 5 febbraio 2001 |
| VIDEOTERMINALI |
| Le nuove regole
per la sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti |
| Il 4 febbraio 2001
sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla legge 422/2000 "legge
Comunitaria" al titolo VI del D.lgs 626/94. |
| Da tale data, in
base alle modifiche introdotte dalla "legge Comunitaria", devono essere
considerati "videoterminalisti" i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 del D.lgs 626/94. |
| I lavoratori
dovranno essere sottoposti alla visita medica preventiva per accertare l'idoneità con o
senza prescrizione alla mansione di videoterminalista; |
| Ogni due anni, i
lavoratori classificati idonei con prescrizione e i lavoratori che hanno compiuto il
cinquantesimo anno di età, dovranno essere sottoposti a visita di controllo |
| Tutti gli altri
lavoratori dovranno essere sottoposti a visita di controllo ogni cinque anni. |
| Il lavoratore dovrà
essere sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure
ogniqualvolta l'esito della visita preventiva e periodica ne evidenzi la necessità. |
| La sorveglianza
sanitaria dovrà essere effettuata dal medico competente. |
| La spesa relativa
alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è
a carico del datore di lavoro. |
| Da tener presente,
inoltre, che dal 2 novembre 2000 sono in vigore le linee guida sull'utilizzo dei
videoterminali. |
Gabriele
Mannozzi |
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