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6 giugno 2001
FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
E' stato pubblicato il decreto che individua i contenuti dei moduli aggiuntivi
Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 è stato pubblicato il Decreto 16 maggio 2001 "Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000".
Il decreto, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, individua le finalità, gli obiettivi, i criteri di progettazione e gli strumenti di verifica dei moduli di formazioni aggiuntivi introdotti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000.
L'attività di formazione, quindi, oltre a rispettare quanto disposto dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, dovrà comprendere anche la frequenza dei moduli formativi aggiuntivi.
I moduli, della durata di almeno 120 ore annue, sono rivolti: ad elevare il livello culturale e professionale dei giovani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento sociale; a fornire le competenze di base per un efficace inserimento nel mondo del lavoro; a favorire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi previsti per l'accesso a tale sistema.
Le attività formative hanno lo scopo di aumentare le competenze linguistiche, le competenze matematiche e le competenze informatiche. Gli standard delle competenze acquisite nella formazione esterna e nel luogo di lavoro, vengono misurati sulla base degli indicatori di riferimento relativi a ciascuna delle aree di competenza individuate.
Il conseguimento di livelli di competenza diversi rispetto agli standard indicati viene comunque certificato e può costituire credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato.

G. Mannozzi

Piazzaffari
DECRETO 16 maggio 2001 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 120 del 25 maggio 2001)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n.257 - Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2000)