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| 9 maggio 2001 |
| ONERI DI
SICUREZZA |
| Il 29 marzo
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha emanato la determinazione 11/01 per
chiarire alcune questioni in merito agli oneri di sicurezza. |
| Nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001 è stata pubblicata la determinazione 11/01- Oneri di
sicurezza - emanata il 29 marzo 2001 dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. |
| Con tale
determinazione l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha inteso rispondere a tre
questioni relative all'applicazione dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
"Legge quadro in materia di lavori pubblici". |
| 1) In merito
al significato da attribuire all'inciso «nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese» di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
e successive modificazioni ed integrazioni, l'Autorità ritiene che tale inciso fa
riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengono eseguiti da più
imprenditori, anche non contemporaneamente, ed escludendo che dal relativo computo possano
essere ricompresi i lavoratori autonomi; |
| 2) In merito
al quesito posto relativo ai casi trova operatività la disposizione di cui all'art. 3,
comma 4, del medesimo decreto legislativo nella parte in cui prevede che il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori debba essere nominato anche nel caso in cui dopo l'affidamento
dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione sia affidata ad una o più imprese,
l'Autorità ritiene che tale disposizione fa riferimento, oltre che all'ipotesi del
subappalto, ad ogni altro caso in cui intervenga, nel corso della realizzazione dei
lavori, altra impresa che si aggiunga a quella inizialmente affidataria; con la
precisazione che, sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici è da
intendersi come fisiologica la presenza di più imprese in cantiere; |
| 3)
L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in merito alla questione se, nel caso di
incarichi di progettazione affidati anteriormente al 24 marzo 1997 ma non ancora
appaltati, il piano di sicurezza debba essere redatto, quale sia il soggetto su cui ricade
detto obbligo ed ai sensi di quale normativa, ritiene che ai sensi del disposto di cui al
relativo art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, le norme di
questo testo normativo trovano applicazione anche nel caso in cui vi sia stato affidamento
di incarico di progettazione prima del 24 marzo 1997 e sempre che non sia intervenuta alla
data del 18 aprile 2000, l'approvazione del progetto esecutivo; al contrario, invece,
troverà applicazione la normativa vigente alla data di affidamento dell'incarico di
progettazione nel caso in cui, alla predetta data del 18 aprile 2000, non sia intervenuta
l'approvazione del progetto esecutivo medesimo. |
G.
Mannozzi |
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| AUTORITÀ PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE 29 marzo 2001 - Oneri di sicurezza. (Determinazione n.
11/01). (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001) |
| D.lgs. 14
agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (pubblicato
sulla G.U.S.O. n. 223 del 23 settembre 1996) |
| DECRETO LEGISLATIVO 19
novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000) |
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