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9 maggio 2001
ONERI DI SICUREZZA
Il 29 marzo l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha emanato la determinazione 11/01 per chiarire alcune questioni in merito agli oneri di sicurezza.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001 è stata pubblicata la determinazione 11/01- Oneri di sicurezza - emanata il 29 marzo 2001 dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Con tale determinazione l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha inteso rispondere a tre questioni relative all'applicazione dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici".
1) In merito al significato da attribuire all'inciso «nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese» di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Autorità ritiene che tale inciso fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengono eseguiti da più imprenditori, anche non contemporaneamente, ed escludendo che dal relativo computo possano essere ricompresi i lavoratori autonomi;
2) In merito al quesito posto relativo ai casi trova operatività la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo nella parte in cui prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori debba essere nominato anche nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione sia affidata ad una o più imprese, l'Autorità ritiene che tale disposizione fa riferimento, oltre che all'ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso in cui intervenga, nel corso della realizzazione dei lavori, altra impresa che si aggiunga a quella inizialmente affidataria; con la precisazione che, sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici è da intendersi come fisiologica la presenza di più imprese in cantiere; 
3) L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in merito alla questione se, nel caso di incarichi di progettazione affidati anteriormente al 24 marzo 1997 ma non ancora appaltati, il piano di sicurezza debba essere redatto, quale sia il soggetto su cui ricade detto obbligo ed ai sensi di quale normativa, ritiene che ai sensi del disposto di cui al relativo art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, le norme di questo testo normativo trovano applicazione anche nel caso in cui vi sia stato affidamento di incarico di progettazione prima del 24 marzo 1997 e sempre che non sia intervenuta alla data del 18 aprile 2000, l'approvazione del progetto esecutivo; al contrario, invece, troverà applicazione la normativa vigente alla data di affidamento dell'incarico di progettazione nel caso in cui, alla predetta data del 18 aprile 2000, non sia intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo medesimo.

G. Mannozzi

Piazzaffari
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE 29 marzo 2001 - Oneri di sicurezza. (Determinazione n. 11/01). (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001)
D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (pubblicato sulla G.U.S.O. n. 223 del 23 settembre 1996)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000)