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| 10 dicembre 2002 |
| AUTOVEICOLI
ALIMENTATI A GPL |
| Gli autoveicoli
alimentati a gas di petrolio liquefatto possono parcheggiare al piano fuori terra e al
primo piano interrato delle autorimesse solo se sono rispettate particolari condizioni di
sicurezza. |
| Il Ministro
dell'interno, con decreto 22 novembre 2002, ha consentito il parcamento degli autoveicoli
alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza
conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 fuori terra ed al primo piano interrato delle
autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati. |
| Le autorimesse
possono ospitare gli autoveicoli a GPL solo se sono conformi al decreto ministeriale 1°
febbraio 1986 e, nel caso siano soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto
il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37. Eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di tali
autoveicoli devono essere indicati, con idonea cartellonistica, all'ingresso delle
autorimesse. |
| Maggiori dettagli
nel decreto che è entrato in vigore il 4 dicembre scorso. |
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| DECRETO
22 novembre 2002 - Ministero dell'interno - Disposizioni in materia di parcamento di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in
relazione al sistema di sicurezza dell'impianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
italiana n 283 del 3 dicembre 2002) |
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