| 14 gennaio 2002 |
| DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI |
| E' stato emanato
il regolamento che semplifica la procedura della denuncia d'installazione |
| Nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2002 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento
per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi". |
| Il regolamento, come
indicato all'art. 1, disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di
messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei
luoghi di lavoro. |
| Per la messa in
esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche sarà sufficiente la dichiarazione di conformità rilasciata
dall'installatore. Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto, dovrà inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti. La dichiarazione, nei comuni singoli o associati ove
è stato attivato, potrà essere presentata allo sportello unico per le attività
produttive. L'ISPESL effettuerà verifiche a campione per verificare il rispetto delle
norme. |
| Per le verifiche
periodiche dell'impianto occorrerà rivolgersi all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi
individuati dal Ministero delle attività produttive; dovranno essere effettuate ogni
cinque anni e i costi saranno a carico del datore di lavoro. Per gli impianti installati
in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio, la periodicità delle verifiche è biennale. Il verbale rilasciato dal
verificatore dovrà essere conservato ed esibito agli organi verificatori. |
| La messa in
esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione potrà essere effettuata
solo dopo che l'installatore dell'impianto avrà rilasciato la dichiarazione di
conformità ai sensi della normativa vigente. Il datore di lavoro, entro trenta giorni
dalla messa in esercizio dell'impianto, dovrà inviare la dichiarazione di conformità
all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. |
| L'omologazione sarà
effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettueranno la prima
verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. |
| Il datore di lavoro
dovrà sottoporre l'impianto a verifica periodica ogni due anni. Per le verifiche
occorrerà rivolgersi all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive. Il verbale rilasciato dal verificatore dovrà essere
conservato ed esibito agli organi verificatori. |
| Il datore di lavoro
dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle
ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche
sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti. |
| Il regolamento
entrerà in vigore il 23 gennaio 2002 e si applicherà anche ai procedimenti pendenti a
tale data. |
| Con l'entrata in
vigore del regolamento saranno abrogati gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e gli gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e
C allegati al medesimo decreto. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in
altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del Decreto del Presidente
della Repubblica 462/2001. |
G.
Mannozzi |