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14 gennaio 2002
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
E' stato emanato il regolamento che semplifica la procedura della denuncia d'installazione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2002 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
Il regolamento, come indicato all'art. 1, disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Per la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sarà sufficiente la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore. Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, dovrà inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. La dichiarazione, nei comuni singoli o associati ove è stato attivato, potrà essere presentata allo sportello unico per le attività produttive. L'ISPESL effettuerà verifiche a campione per verificare il rispetto delle norme.
Per le verifiche periodiche dell'impianto occorrerà rivolgersi all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive; dovranno essere effettuate ogni cinque anni e i costi saranno a carico del datore di lavoro. Per gli impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, la periodicità delle verifiche è biennale. Il verbale rilasciato dal verificatore dovrà essere conservato ed esibito agli organi verificatori.
La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione potrà essere effettuata solo dopo che l'installatore dell'impianto avrà rilasciato la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, dovrà inviare la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
L'omologazione sarà effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettueranno la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
Il datore di lavoro dovrà sottoporre l'impianto a verifica periodica ogni due anni. Per le verifiche occorrerà rivolgersi all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Il verbale rilasciato dal verificatore dovrà essere conservato ed esibito agli organi verificatori.
Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Il regolamento entrerà in vigore il 23 gennaio 2002 e si applicherà anche ai procedimenti pendenti a tale data. 
Con l'entrata in vigore del regolamento saranno abrogati gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e gli gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 462/2001.

G. Mannozzi

Piazzaffari
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 6 del 8 gennaio 2002)
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.