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| 25 ottobre 2002 |
| VIDEOTERMINALI |
| La Corte
Europea ha condannato l'Italia per non aver definito le condizioni alle quali devono
essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attività svolta. |
| La Sesta Sezione
della Corte Europea ha condannato l'Italia per non aver recepito correttamente nella
propria legislazione l'art. 9, n. 3, della Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990
90/270/CE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le
attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). |
| Secondo i Giudici le
disposizioni del DPR n. 547/55 e quelle del decreto legislativo n. 626/94, invocate dal
governo italiano, non prescrivono in maniera sufficientemente chiara e precisa che i
lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività
svolta qualora i risultati dell'esame degli occhi e della vista e di un esame oculistico,
laddove quest'ultimo sia necessario, ne evidenzino la necessità e non sia possibile
utilizzare dispositivi di correzione normali. |
| Anche se l'art. 55,
n. 5, del decreto legislativo n. 626/94 prevede che la spesa relativa alla dotazione di
dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta sia a carico del
datore di lavoro, tuttavia tale disposizione, secondo la Corte Europea, si limita a
recepire nell'ordinamento italiano l'art. 9, n. 4, della direttiva 90/270. Essa, di per
sé, non costituisce la trasposizione dell'art. 9, n. 3, della stessa direttiva, in quanto
non prevede, come prescritto invece da tale articolo, che i lavoratori abbiano diritto a
dispositivi speciali di correzione qualora i risultati dell'esame degli occhi e della
vista o i risultati dell'esame oculistico, eventualmente indispensabile, ne evidenzino la
necessità. |
| Con la sentenza
C-455/000 del 24 ottobre 2002 la Sesta Sezione della Corte Europea dichiara e statuisce: |
| "Non definendo
le condizioni alle quali devono essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi
speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva del
Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di
sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della
direttiva 89/391/CEE)." |
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| CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA - SENTENZA
DELLA CORTE (Sesta Sezione) - 24 ottobre 2002 - Inadempimento di uno Stato - Art. 9,
n. 3, della direttiva 90/270/CEE - Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori -
Dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta - Trasposizione
incompleta |
| D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro. (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265
del 12 novembre 1994) |
| D.P.R. 27
aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. |
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