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| 25 febbraio 2003 |
| VIDEOTERMINALI |
| La legge
comunitaria 2002 ha modificato il D.lgs 626/94 nella parte relativa alla fornitura dei
dispositivi speciali di correzione agli addetti ai videoterminali. |
| La legge LEGGE 3
febbraio 2003, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitā europee. Legge comunitaria 2002", ha
sostituito il comma 5 dell'art 55 (Sorveglianza sanitaria) del decreto
legislativo 19 settembre 1996, n. 626. |
| Nella nuova versione
č definitivamente stabilito che il datore di lavoro deve fornire, a sue spese, ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivitā svolta,
qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessitā e
non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. |
| Ricordiamo che si
intende per lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le
interruzioni di cui all'articolo 54; |
| I commi 1, 3-ter e 4
dell'art. 55 si riferiscono: alla visita prima di essere addetti ai videoterminali, alla
visita periodica e alla visita richiesta dal lavoratore. |
| Il testo della legge
comunitaria č in vigore dal 22 febbraio 2003. |
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