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25 febbraio 2003
VIDEOTERMINALI
La legge comunitaria 2002 ha modificato il D.lgs 626/94 nella parte relativa alla fornitura dei dispositivi speciali di correzione agli addetti ai videoterminali.
La legge LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitā europee. Legge comunitaria 2002", ha sostituito il comma 5 dell'art 55 (Sorveglianza sanitaria) del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626.
Nella nuova versione č definitivamente stabilito che il datore di lavoro deve fornire, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivitā svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessitā e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Ricordiamo che si intende per lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54;
I commi 1, 3-ter e 4 dell'art. 55 si riferiscono: alla visita prima di essere addetti ai videoterminali, alla visita periodica e alla visita richiesta dal lavoratore.
Il testo della legge comunitaria č in vigore dal 22 febbraio 2003.
Piazzaffari
LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitā europee. Legge comunitaria 2002. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 31 del 7 febbraio 2003)
D.lgs. 626/94 - Titolo VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali.