| 10 luglio 2004 |
| NORME
ANTINCENDIO |
| Sono state pubblicate le norme tecniche e
procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di
parte ed altri elementi di chiusura |
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Nella Gazzetta Ufficiale italiana del 5 luglio
2004 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno "Norme tecniche e
procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di
parte ed altri elementi di chiusura".
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Il decreto stabilisce (art. 1) che la valutazione delle
caratteristiche, delle prestazioni, nonché le modalità di redazione del
rapporto di prova in forma completa di porte ed elementi di chiusura resistenti
al fuoco, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e,
per quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.
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La
valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova a fuoco secondo la
curva di riscaldamento prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta previo il
condizionamento meccanico previsto al punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN
1634-1. Il condizionamento meccanico va eseguito secondo quanto descritto
nell'allegato A al decreto.
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Ai fini della successiva omologazione, la classificazione
delle porte resistenti al fuoco si effettua secondo quanto indicato nello
specifico punto della tabella 4 della decisione della Commissione del 3 maggio
2000, riportato nell'allegato B al decreto.
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Salvo diversa
indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco
richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI
è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2
rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva
emanazione sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura
classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con la
classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
presente decreto.
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La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza
tecnica del Ministero dell'interno cura gli adempimenti previsti dal decreto del
Ministero dell'interno 26 marzo 1985. Per l'effettuazione di prove valide ai
fini delle omologazioni secondo le norme di cui al comma 1 del presente
articolo, la suddetta Direzione centrale predisporrà la modulistica occorrente
per il rilascio del rapporto e del certificato di prova.
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PER APPROFONDIRE: |
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MINISTERO DELL'INTERNO
- DECRETO 21 Giugno 2004 -
Norme tecniche e
procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di
parte ed altri elementi di chiusura. (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale italiana n. 155
del 5 luglio 2004 ) |
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