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10 luglio 2004
NORME ANTINCENDIO
Sono state pubblicate le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura
Nella Gazzetta Ufficiale italiana del 5 luglio 2004 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura".
Il decreto stabilisce (art. 1) che la valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonché le modalità di redazione del rapporto di prova in forma completa di porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2. 
La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico previsto al punto 10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento meccanico va eseguito secondo quanto descritto nell'allegato A al decreto.
Ai fini della successiva omologazione, la classificazione delle porte resistenti al fuoco si effettua secondo quanto indicato nello specifico punto della tabella 4 della decisione della Commissione del 3 maggio 2000, riportato nell'allegato B al decreto. 
Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto. 

La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno cura gli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985. Per l'effettuazione di prove valide ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo, la suddetta Direzione centrale predisporrà la modulistica occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato di prova.

PER APPROFONDIRE:
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 21 Giugno 2004 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 155 del 5 luglio 2004 )
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