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26 novembre 2004
PIATTAFORME SVILUPPABILI SU CARRO

Necessità di adeguamenti costruttivi per alcuni tipi di piattaforme sviluppabili su carro munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali comunica che la Commissione europea, con due distinte decisioni assunte in data 1° luglio 2004, ha ritenute giustificate le motivazioni con cui le autorità svedesi preposte al controllo di mercato hanno disposto il divieto di commercializzazione di talune piattaforme sviluppabili su carro. In particolare e' stato riconosciuto che la configurazione costruttiva del portello non soddisfa il requisito di sicurezza di cui al punto 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE (macchine).
La Commissione europea, esperita la procedura di consultazione di cui all'art. 7 della citata direttiva, ha ritenuto che le seguenti macchine: 
- piattaforma sviluppabile su carro marca Up Right, tipi UL II (UL 25, UL 32, UL 40) e AB 46; 
- piattaforma sviluppabile su carro marca JLG, tipi Axxessor 15 DVL e 20DVL;
non rispettano i requisiti essenziali di sicurezza di cui al p. 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE nella misura in cui i loro abitacoli sono dotati di portelli di accesso sollevabili verso l'alto e verso l'esterno, atteso che sussiste un rischio di caduta dall'abitacolo in caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso, circostanza che costituisce una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e di altri utenti. 
Da quanto esposto, comunica il Ministro, deriva che le piattaforme di cui sopra attualmente in servizio non possono essere considerate pienamente sicure rispetto al rischio sopra evidenziato. E' necessario, continua la circolare, che i datori di lavoro che utilizzano le macchine delle marche e dei tipi già menzionati provvedano ad apportarvi tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare detto rischio. 
Fino a quando le modifiche di cui sopra non saranno state realizzate, le macchine in questione dovranno essere tenute fuori servizio, a meno che vengano adottate, nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti (ad es. utilizzo da parte dell'operatore di cintura di sicurezza ancorata a punto fisso di cui siano state verificate le caratteristiche di resistenza). 

G. Mannozzi

PER APPROFONDIRE:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CIRCOLARE 30 marzo 2004, n. 36 - Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessita' di adeguamenti costruttivi. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 268 del 15 novembre 2004)
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