| 28 maggio 2004 |
| DEPOSITI
DI G.P.L. FINO A 13 m³ |
| Sono
state pubblicate le disposizioni di prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi
fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m³ |
|
Nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 120 del 24 maggio è
stato pubblicato il decreto del Ministero dell'interno 14 maggio 2004 contenente
disposizioni di prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi
fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m³, destinati
ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali
e agricoli.
|
|
Le disposizioni contenute nel decreto non si applicano agli
impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonché ai depositi ad uso
commerciale per i quali, viene precisato
nel decreto, si rimanda alle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi.
|
|
Le disposizioni del decreto, oltre ad applicarsi
ai depositi di nuova installazione, si applicano anche ai depositi esistenti alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifiche o
ampliamenti.
|
|
I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge
7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), devono
essere adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
|
|
Per i depositi in
possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità
favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per
territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998), non sussiste
alcun obbligo di adeguamento.
|
|
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di
prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti: decreto
ministeriale 31 marzo 1984; decreto ministeriale 15 ottobre 1992; decreto
ministeriale 20 luglio 1993; decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti
inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a
13 m³ non adibiti ad uso commerciale.
|
|
PER APPROFONDIRE: |
|
|
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 14 Maggio 2004 -
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con
capacita' complessiva non superiore a 13 m³ (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale italiana n. 120 del 24 maggio 2004 ) |
|
|
Dal
sito del Ministero dell'interno - SICURO
GAS - Un opuscolo dei Vigile del Fuoco per la prevenzione
incendi |
|
|
Sito
internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - www.vigilfuoco.it |
|
|