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| 6 aprile 2000 |
| QUESITO: Un
videoterminalista, a seguito della visita medica a cui era stato avviato dal medico
competente, viene dichiarato idoneo con prescrizioni di "uso di lenti
correttive" in quanto deficitario del Visus. L'onere per l'acquisto delle lenti
correttive deve essere sostenuto dal datore di lavoro? |
| RISPOSTA: Il
comma 5 dell'articolo 55 del d.lgs 626/94 prevede che la spesa relativa alla dotazione di
dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attivitą svolta č a carico del
datore di lavoro. Sull'argomento si č espresso
anche il Ministero del lavoro con la circolare n. 30 del 5 marzo 1998 spiegando che:
"Con la locuzione «dispositivi speciali di
correzione», di cui all'art.55, comma 5, del d.lgs. n. 626/94, si devono intendere quei
particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al
videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioe'
quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
Ne deriva che, nell'ipotesi i cui il «dispositivi
speciali di correzione» sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di
lavoro e' tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale."
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| SICUREZZA
E AMBIENTE |
| G.
Mannozzi |
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| Titolo VI "Uso di attrezzature munite di
videoterminale" del Decreto Legislativo 626/94 |
| Circolare
05/03/1998, n° 30 - Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale - ulteriori
chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo
626/94. |
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