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13 APRILE 2000
POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI - SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
(art. 7, comma 2 del D.lgs 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.)
Entro il 13 aprile 2000  i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III del d.lgs 334/99.

 

PER APPROFONDIRE:
D.lgs 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
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