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31 DICEMBRE 2001
RASPORTO DI MERCI PERICOLOSE - OBBLIGHI PER IL CONSULENTE: RELAZIONE ANNUALE
ART. 4 del DECRETO 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
Entro il 31 dicembre 2001, come prescritto dall'art. 4 del D.M. 40/2000, il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I dello stesso decreto, deve redigere una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
La relazione deve essere redatta annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

 

PER APPROFONDIRE:
DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000)
CIRCOLARE - 6 marzo 2000, n.U di G. MOT n. A9 - prot. 513/4915/10 Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Modalità di rilascio del certificato provvisorio. Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente. (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000)
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