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| 31 DICEMBRE 2001 |
| RASPORTO DI MERCI PERICOLOSE - OBBLIGHI PER
IL CONSULENTE: RELAZIONE ANNUALE |
| ART. 4 del DECRETO 4 febbraio 2000, n. 40 -
Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione
professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per
via navigabile di merci pericolose. |
| Entro il 31 dicembre 2001, come prescritto
dall'art. 4 del D.M. 40/2000, il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle
procedure indicate nell'allegato I dello stesso decreto, deve redigere una relazione nella
quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica le eventuali
modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in
materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonche' per lo svolgimento
dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. |
| La relazione deve essere redatta annualmente
e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste
alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e
scarico di merci pericolose.
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PER APPROFONDIRE: |
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DECRETO
LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla
designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei
trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000) |
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CIRCOLARE - 6 marzo 2000, n.U di G. MOT n. A9 - prot. 513/4915/10
Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE,
consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Modalità di rilascio del
certificato provvisorio. Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del
consulente. (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000) |
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