| 31 DICEMBRE 2002 |
| ISTALLAZIONE DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI
GRANDI DIMENSIONI |
| DECRETO 28 febbraio 2000 - Utilizzazioni di
porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2000) |
| Fino al 31 dicembre 2002 è consentita
l'istallazione delle porte aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale 27 gennaio 1999 per le quali il produttore deve ottenere il
"benestare tipo". |
| L'installazione è consentita a condizione
che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la
seguente documentazione: |
| a) estensione dell'omologazione del prototipo
fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999; |
| b) dichiarazione in cui il produttore, per
ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilita', indica le
dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che
dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di
cui al punto a); |
| c) relazione descrittiva della porta e degli
accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al
fuoco, firmata dal produttore.
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PER APPROFONDIRE: |
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DECRETO 28
febbraio 2000 - Utilizzazioni di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) |
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Il 31.12.2002 scade anche: Adeguamento al d.lgs 626/94 come modificato dal
d.lgs 66/2000 per le lavorazioni che comportano esposizioni dei lavoratori alle polveri di
legno duro
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